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Circolare

Circolare numero 39 del 5-2-1994

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare fornisce istruzioni operative per i datori di lavoro del settore agricolo che assumono operai a tempo indeterminato iscritti nelle liste di mobilità ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge n. 223/1991. Poiché i contributi nel settore agricolo sono versati allo SCAU e quest'ultimo non effettua pagamenti alle aziende per conto dell'INPS, il contributo spettante deve essere corrisposto direttamente dall'Istituto. Vengono quindi disciplinate domanda, controlli, dichiarazioni mensili dell'azienda, verifiche con l'U.Pro.CAU e gestione dei casi di inadempienza, oltre alla variazione del piano dei conti con l'istituzione del conto GAW 32/26 e l'aggiornamento del conto GAW 32/25.

Contributo per aziende agricole che assumono operai a tempo indeterminato iscritti nelle liste di mobilità e variazione piano dei conti

Contributo per l'assunzione di operai agricoli a tempo indeterminato iscritti nelle liste di mobilità

La circolare disciplina le modalità operative e contabili relative al contributo previsto dall'art. 8, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per le aziende agricole che assumono operai a tempo indeterminato iscritti nelle liste di mobilità. Il testo si coordina con la circolare n. 252 del 30.10.1992, le cui disposizioni restano valide per la determinazione del diritto e della misura dell'agevolazione.

Ambito di applicazione e modalità di erogazione

Per il settore agricolo viene precisato che, poiché i contributi previdenziali e assistenziali sono versati allo SCAU e lo SCAU non effettua pagamenti alle aziende per conto dell'INPS, la corresponsione del contributo deve avvenire direttamente. La disciplina riguarda quindi i datori di lavoro agricoli che assumono operai a tempo indeterminato iscritti nelle liste di mobilità.

Domanda e adempimenti iniziali

Le aziende devono presentare per ciascun lavoratore apposita domanda all'Ufficio Riscossione Contributi della Sede territorialmente competente, utilizzando il mod. contr. 223/1. Nel modello devono essere indicati, oltre all'eventuale matricola INPS, anche il codice contributivo SCAU.

Istruttoria della domanda e verifiche

Ricevuta la domanda, l'Ufficio competente deve acquisire dall'Ufficio Prestazioni, che gestisce la pratica di indennità di mobilità del lavoratore, i dati necessari per verificare il diritto e la durata del contributo. Se la domanda è accolta, l'azienda viene invitata a trasmettere per ogni mese una dichiarazione sotto la propria responsabilità con:

  • il numero delle giornate retribuite, anche parzialmente;
  • l'ammontare della retribuzione corrisposta;
  • le eventuali competenze ultramensili, indicate separatamente e calcolate pro quota.

Le pratiche devono essere mantenute in apposita evidenza per confrontare le dichiarazioni aziendali con i dati delle certificazioni trasmesse dall'U.Pro.CAU (mod. L - OTI). Inoltre, l'U.Pro.CAU deve comunicare l'avvenuto versamento dell'intera contribuzione dovuta.

Gestione dell'inadempienza

Se l'azienda risulta inadempiente, le Sedi devono sospendere il pagamento di quanto dovuto all'azienda per indennità di mobilità. Contestualmente devono informare la ditta e l'U.Pro.CAU, con il quale devono essere presi i necessari contatti per la regolarizzazione della posizione.

Istruzioni contabili e piano dei conti

Il contributo corrisposto direttamente deve essere imputato al conto di nuova istituzione GAW 32/26. La circolare dispone inoltre la variazione della denominazione del conto GAW 32/25, istituito con circolare n. 273 del 27 novembre 1992, per il contributo conguagliato dalle aziende tramite il sistema di denuncia di cui al D.M. 5 febbraio 1969.

Procedura per aziende con posizione contributiva INPS

Qualora l'azienda sia titolare di una posizione contributiva INPS, non si applica la procedura speciale del settore agricolo: viene seguita la procedura di conguaglio prevista in generale per le aziende dalla circolare n. 252.

Punti principali

Ambito e richiamo alla circolare n. 252/1992

La circolare si riferisce all'applicazione dell'art. 8, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223, già disciplinata dalla circolare n. 252 del 30.10.1992. Restano ferme le istruzioni già impartite per la determinazione del diritto e della misura del contributo spettante ai datori di lavoro.

Modalità operative per le aziende agricole

Per i datori di lavoro agricoli che assumono operai a tempo indeterminato iscritti nelle liste di mobilità, il contributo non può essere conguagliato tramite lo SCAU, ma deve essere corrisposto direttamente. Le aziende devono presentare domanda per ciascun lavoratore all'Ufficio Riscossione Contributi della Sede competente, utilizzando il mod. contr. 223/1 e indicando, oltre all'eventuale matricola INPS, anche il codice contributivo SCAU.

Istruttoria, controlli e dichiarazioni mensili

Ricevuta la domanda, l'Ufficio acquisisce dall'Ufficio Prestazioni i dati utili per verificare diritto e durata del contributo. In caso di accoglimento, l'azienda deve presentare per ogni mese una dichiarazione sulla propria responsabilità con il numero delle giornate retribuite, anche parzialmente, e l'ammontare della retribuzione corrisposta, separando le competenze ultramensili calcolate pro quota. Le pratiche devono essere tenute in evidenza per confrontare le dichiarazioni aziendali con le certificazioni trasmesse dall'U.Pro.CAU (mod. L - OTI).

Verifiche contributive e sospensione dei pagamenti

L'U.Pro.CAU deve comunicare l'avvenuto versamento dell'intera contribuzione dovuta. Se la ditta risulta inadempiente, le Sedi devono sospendere il pagamento di quanto dovuto all'azienda per indennità di mobilità, informando contestualmente la ditta e l'U.Pro.CAU, con cui dovranno essere presi contatti per la regolarizzazione della pendenza.

Istruzioni contabili e variazione del piano dei conti

Il contributo deve essere rilevato al nuovo conto GAW 32/26, istituito per il contributo corrisposto direttamente ai datori di lavoro che assumono lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ex art. 8, comma 4, legge n. 223/1991. Contestualmente è modificata la denominazione del conto GAW 32/25, già istituito con circolare n. 273 del 27 novembre 1992, per l'imputazione del contributo conguagliato dalle aziende con il sistema di denuncia di cui al D.M. 5 febbraio 1969.

Eccezione per aziende con posizione contributiva INPS

Se l'azienda è titolare di una posizione contributiva INPS, segue la procedura di conguaglio prevista in via generale per le aziende dalla circolare n. 252.

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