Circolare numero 37 del 4-2-1994
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare determina, per il 1994, le retribuzioni convenzionali e i relativi contributi dovuti per diverse categorie di lavoratori: addetti ai servizi domestici e familiari, lavoratori domestici extracomunitari, pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne, apprendisti. Riporta gli importi orari, mensili o settimanali, le quote a carico del lavoratore, la componente CUAF, il contributo SSN, le maggiorazioni per extracomunitari e le regole specifiche per gli apprendisti, incluse le differenze tra lavoratori con o senza assicurazione contro gli infortuni.
Aggiornamento 1994 dei contributi per domestici, extracomunitari, pescatori e apprendisti
Aggiornamento 1994 dei contributi per domestici, extracomunitari, pescatori e apprendisti
La circolare definisce, per il periodo decorrente dal 1° gennaio 1994, i valori delle retribuzioni convenzionali e dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per alcune categorie di lavoratori. Il documento applica gli aggiornamenti connessi all’incremento dell’indice del costo della vita e riporta, per ciascun settore, gli importi dovuti, le quote a carico del datore di lavoro e quelle eventualmente a carico del lavoratore.
Lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari
Per i lavoratori domestici, l’art. 1 della legge n. 895/1980 prevede l’adeguamento degli importi orari in relazione alla variazione del costo della vita, con arrotondamento alle dieci lire per eccesso. In applicazione di tale criterio, per il 1994, considerato l’aumento ISTAT del 3,7%, le retribuzioni convenzionali sono fissate come segue:
- L. 8.300 per retribuzioni effettive fino a L. 9.340;
- L. 9.340 per retribuzioni effettive superiori a L. 9.340 e fino a L. 11.410;
- L. 11.410 per retribuzioni effettive superiori a L. 11.410;
- L. 6.020 per orario superiore a 24 ore settimanali.
Sulla base di tali fasce, la circolare indica i contributi orari dovuti dai datori di lavoro dal 1° gennaio 1994, distinguendo la contribuzione comprensiva della CUAF da quella senza CUAF e specificando la quota a carico del lavoratore tra parentesi:
- fino a L. 9.340: contributo L. 2.881 (di cui L. 459 a carico del lavoratore) oppure L. 2.466 senza quota CUAF;
- da L. 9.341 a L. 11.410: contributo L. 3.241 (L. 515) oppure L. 2.774 senza quota CUAF;
- oltre L. 11.410: contributo L. 3.960 (L. 630) oppure L. 3.389 senza quota CUAF;
- orario superiore a 24 ore settimanali: contributo L. 2.089 (L. 332) oppure L. 1.788 senza quota CUAF.
La circolare rinvia inoltre al prospetto analitico e alla tabella dei coefficienti di ripartizione allegati.
Lavoratori domestici extracomunitari
Per i lavoratori extra comunitari addetti ai servizi domestici e familiari si applica l’art. 13 della legge n. 943/1986, che prevede un contributo aggiuntivo dello 0,50% sulle retribuzioni di cui all’art. 12 della legge n. 153/1969. Poiché per il lavoro domestico sono previste fasce di retribuzione convenzionale, tale contributo ulteriore è calcolato su tali fasce.
Dal 1° gennaio 1994 gli importi contributivi orari dovuti dai datori di lavoro che impiegano personale domestico extracomunitario sono i seguenti:
- fino a L. 9.340: contributo L. 2.922 (L. 500) oppure L. 2.507 senza quota CUAF;
- da L. 9.341 a L. 11.410: contributo L. 3.288 (L. 562) oppure L. 2.821 senza quota CUAF;
- oltre L. 11.410: contributo L. 4.017 (L. 687) oppure L. 3.446 senza quota CUAF;
- orario superiore a 24 ore settimanali: contributo L. 2.119 (L. 362) oppure L. 1.818 senza quota CUAF.
Anche in questo caso, la cifra tra parentesi rappresenta la quota a carico del lavoratore e si rinvia al prospetto analitico e alla tabella dei coefficienti di ripartizione allegati.
Pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne
Per i pescatori soggetti alla legge n. 250/1958, la circolare calcola l’adeguamento della retribuzione convenzionale in base all’incremento medio del costo della vita. Il salario medio convenzionale giornaliero per il 1994 è determinato in L. 31.540, ottenuto da L. 30.410 incrementato del 3,7% con arrotondamento alle dieci lire per eccesso.
La retribuzione convenzionale mensile è fissata, dal 1° gennaio 1994, in L. 789.000, derivante dal prodotto tra L. 31.540 e 25 giornate, arrotondato alle mille lire. Su tale base devono essere calcolati i contributi dovuti per i pescatori associati in cooperative.
La circolare conferma inoltre, in mancanza di nuove disposizioni legislative, il contributo di malattia già fissato per il 1990 in L. 2.400 mensili. Per i pescatori autonomi, l’importo complessivo del contributo mensile per il 1994 è pari a L. 97.396, composto da:
- FPLD: base L. 868, adeguamento L. 74.639, addizionale L. 1.578, asili nido L. 789;
- Tbc: gestione Tbc L. 2.762;
- SSN: L. 13.097;
- ex ENAOLI: base L. 79, integrativo L. 1.184;
- malattia: L. 2.400.
Apprendisti
Per gli apprendisti, l’aumento dell’indice del costo della vita del 3,7% comporta, per l’anno 1994, la rideterminazione dei contributi previsti dall’art. 22 della legge n. 160/1975. I valori indicati sono:
- F.P.L.D.: L. 3.970, di cui L. 120 da valere come contributo base;
- assicurazione contro la tubercolosi: L. 110;
- cassa unica assegni familiari: L. 50.
Resta confermato il contributo di malattia nella misura di L. 240 settimanali, così come il contributo di maternità di L. 32 settimanali e quello contro gli infortuni di L. 180 settimanali. Di conseguenza, dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1994, l’importo complessivo dovuto dal datore di lavoro per gli apprendisti risulta pari a:
- L. 4.582 settimanali per i lavoratori soggetti anche all’assicurazione contro gli infortuni;
- L. 4.402 settimanali per i lavoratori esclusi dall’assicurazione contro gli infortuni.
La circolare precisa poi che, per gli apprendisti dipendenti da aziende artigiane, i contributi restano a carico delle Regioni ai sensi dell’art. 16 della legge n. 845/1978, ad eccezione delle Regioni a statuto speciale Valle d’Aosta, Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, per le quali l’onere rimane in capo al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.
Aliquote previdenziali e contributo sanitario per apprendisti
Il documento richiama inoltre l’estensione agli apprendisti, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1986, degli oneri contributivi previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti sia per l’assicurazione generale obbligatoria IVS sia per la contribuzione al Servizio Sanitario Nazionale.
Tuttavia, per gli apprendisti sono applicate riduzioni specifiche:
- tre punti percentuali sull’aliquota contributiva IVS applicata ai dipendenti comuni;
- 0,50 punti sulla quota di contributo dovuto per le prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale.
Tenuto conto che per la generalità dei lavoratori le aliquote vigenti sono rispettivamente dell’8,34% per l’IVS e dell’1% per il SSN, la circolare conclude che sulle retribuzioni degli apprendisti deve essere applicata, dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1994, l’aliquota complessiva del 5,84%, pari a 5,34% per l’IVS e 0,50% per il SSN.
Punti principali
Lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari
Per il 1994, in base all’aumento del costo della vita ISTAT del 3,7%, le retribuzioni convenzionali vengono aggiornate a L. 8.300, L. 9.340, L. 11.410 e, per orario superiore a 24 ore settimanali, L. 6.020. Su tali fasce sono determinati i contributi orari dovuti dai datori di lavoro, con indicazione separata della quota a carico del lavoratore e della quota CUAF.
Lavoratori domestici extracomunitari
Per il personale domestico extracomunitario si applica, oltre alla contribuzione ordinaria, un ulteriore contributo dello 0,50% previsto dall’art. 13 della legge n. 943/1986, calcolato sulle fasce di retribuzione convenzionale. La circolare riporta i nuovi importi orari dal 1° gennaio 1994, distinguendo la contribuzione comprensiva e quella senza quota CUAF, con la relativa quota a carico del lavoratore.
Pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne
Per i pescatori soggetti alla legge n. 250/1958, il salario medio convenzionale giornaliero per il 1994 è fissato in L. 31.540 e la retribuzione convenzionale mensile in L. 789.000. Sono inoltre confermati per il 1994 il contributo di malattia di L. 2.400 mensili e, per i pescatori autonomi, un contributo mensile complessivo pari a L. 97.396, con dettaglio delle singole componenti.
Apprendisti
Per gli apprendisti, l’aumento del costo della vita del 3,7% determina per il 1994 i contributi dovuti al FPLD, all’assicurazione contro la tubercolosi e alla cassa unica assegni familiari. Restano confermati il contributo di malattia, il contributo di maternità e quello contro gli infortuni; il totale mensile/settimanale varia in funzione della copertura contro gli infortuni. È inoltre ricordato il regime speciale per gli apprendisti di aziende artigiane, con onere a carico delle Regioni, salvo alcune Regioni a statuto speciale.
Aliquota complessiva per apprendisti
Per effetto delle riduzioni previste dalla normativa richiamata, sulle retribuzioni degli apprendisti si applica dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1994 un’aliquota complessiva del 5,84%, composta da 5,34% per l’IVS e 0,50% per il Servizio Sanitario Nazionale.
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