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Sentenza

Sentenza n. 1252/2026 - Roma, Sezione 3T

per l’opposizione al decreto ingiuntivo n. 1880/2025 emesso dal TAR Lazio - Roma in data 16.04.2025, notificato a mezzo pec in pari data, con il quale è stato ingiunto alla Fotoware 3 s.r.l. in liquidazione il pagamento in favore del GSE S.p.A. della somma di € 573.643,46, oltre interessi legali e spese del procedimento monitorio.

Giustizia amministrativa202506291

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaaltro

Atto impugnato: decreto ingiuntivo per la restituzione di incentivi percepiti nell’ambito del Secondo Conto Energia

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (gestore incentivi)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo con cui il TAR le aveva ingiunto il pagamento di euro 573.643,46, oltre interessi e spese, in favore del GSE. Ha dedotto, in primo luogo, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, sostenendo che la pretesa restitutoria avesse natura di diritto di credito e che la domanda riconvenzionale relativa all’ammissione al Terzo o al Quarto Conto Energia imponesse l’attrazione della controversia davanti al giudice ordinario. In subordine ha eccepito la prescrizione decennale del credito restitutorio, assumendo che l’ultima erogazione fosse avvenuta il 12 aprile 2013 e che la richiesta del GSE del 10 luglio 2024 fosse tardiva. Ha inoltre formulato domanda riconvenzionale di accertamento e condanna del GSE al pagamento degli incentivi spettanti per il Terzo o il Quarto Conto Energia, o, in subordine, al risarcimento per perdita di chance e alla compensazione con il credito azionato in via monitoria, chiedendo anche una consulenza tecnica d’ufficio o una verificazione.

La decisione

Il TAR ha respinto l’opposizione e dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale. Ha ritenuto sussistente la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. o), c.p.a., poiché la pretesa restitutoria derivava dall’esercizio del potere autoritativo di decadenza dagli incentivi e dal conseguente recupero di somme indebitamente erogate, non da un mero inadempimento contrattuale. La natura monitoria dell’azione non ha modificato la natura pubblicistica del rapporto sottostante. È stata respinta anche l’eccezione di prescrizione: gli effetti del provvedimento di decadenza erano stati sospesi cautelarmente durante i giudizi di primo e secondo grado, impedendo al GSE di esercitare efficacemente la pretesa restitutoria; inoltre, la controversia giudiziale sulla spettanza del credito aveva determinato l’interruzione della prescrizione fino alla definizione del giudizio d’appello del 16 gennaio 2017. La richiesta del 10 luglio 2024 è stata quindi ritenuta tempestiva. La domanda riconvenzionale è stata dichiarata inammissibile perché non dipendente dal titolo dedotto nel procedimento monitorio, concernendo un autonomo preteso diritto all’ammissione a successivi Conti Energia. È stata inoltre ritenuta incompatibile con il giudicato formatosi sulle precedenti sentenze, che avevano escluso l’ammissione ai successivi regimi incentivanti e accertato la chiusura delle procedure e l’esaurimento delle risorse. Anche la compensazione è stata esclusa per mancanza dei requisiti di certezza, liquidità, esigibilità e pronta liquidabilità del controcredito. Conseguentemente sono state rigettate le richieste istruttorie. La società è stata condannata alle spese, liquidate in euro 5.000 oltre oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 133, comma 1, lett. o), c.p.a.

    controversie, incluse quelle risarcitorie, attinenti alle procedure e ai provvedimenti della pubblica amministrazione concernenti la produzione di energia

    La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo comprende anche le azioni patrimoniali di recupero degli incentivi indebitamente erogati quando la pretesa deriva dall’esercizio di un potere autoritativo di decadenza, verifica, revoca o rideterminazione.

  • art. 118 c.p.a.

    Il ricorso per decreto ingiuntivo davanti al giudice amministrativo è ammissibile nelle controversie devolute alla giurisdizione esclusiva aventi a oggetto diritti soggettivi di natura patrimoniale; la natura patrimoniale della pretesa non esclude quindi la giurisdizione amministrativa.

  • art. 42, comma 5, c.p.a.

    Nelle controversie in cui si faccia questione di diritti soggettivi le domande riconvenzionali dipendenti da titoli già dedotti in giudizio sono proposte nei termini e con le modalità di cui al presente articolo

    La domanda riconvenzionale è ammissibile nel giudizio amministrativo solo se dipende dal titolo già dedotto; non è sufficiente una mera connessione occasionale con il rapporto controverso.

  • art. 55 c.p.a.

    La sospensione cautelare degli effetti del provvedimento presupposto impedisce l’esercizio degli effetti restitutori e determina una sospensione del corso della prescrizione correlata alla pretesa restitutoria.

  • art. 2943 c.c.

    La prescrizione è interrotta dalla notificazione dell’atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo

    L’interruzione può operare anche quando il giudizio sia stato promosso dal debitore, se nel processo l’amministrazione abbia ribadito la propria pretesa creditoria.

  • art. 2945 c.c.

    Per effetto dell’interruzione s’inizia un nuovo periodo di prescrizione

    Dopo la definizione del giudizio che ha interrotto la prescrizione decorre un nuovo termine prescrizionale; nel caso concreto il nuovo termine è decorso dal 16 gennaio 2017.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato copre le statuizioni non meramente procedurali e impedisce di rimettere in discussione la ratio decidendi delle precedenti sentenze sulla mancata ammissione ai successivi Conti Energia.

  • art. 324 c.p.c.

    Il giudicato formale consolida le statuizioni delle precedenti sentenze amministrative, precludendo una nuova controversia sul medesimo rapporto sostanziale.

  • art. 42 d.lgs. 28/2011

    Il potere di verifica e di decadenza dagli incentivi costituisce il presupposto pubblicistico della restituzione delle somme indebitamente percepite.

Massime di principio

  • Nelle controversie relative agli incentivi per la produzione di energia, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo comprende anche la domanda di recupero delle somme indebitamente erogate quando essa costituisce conseguenza dell’esercizio di un potere autoritativo di verifica, decadenza, revoca o rideterminazione; la forma monitoria dell’azione non muta la natura pubblicistica del rapporto.
  • La mera natura patrimoniale della pretesa non determina la giurisdizione ordinaria se il credito restitutorio trae titolo da un provvedimento amministrativo autoritativo adottato nell’ambito delle procedure di incentivazione energetica.
  • La sospensione cautelare degli effetti del provvedimento amministrativo presupposto impedisce all’amministrazione di esercitare efficacemente la conseguente pretesa restitutoria e sospende il decorso della prescrizione correlata a tale pretesa.
  • Nel giudizio amministrativo impugnatorio promosso dal debitore contro il provvedimento che fonda la restituzione, la prescrizione del credito dell’amministrazione può essere interrotta ai sensi degli artt. 2943 e 2945 c.c. quando l’amministrazione, costituendosi, ribadisca la propria pretesa creditoria; la prescrizione resta quiescente fino alla definizione del giudizio.
  • La domanda riconvenzionale proposta in una controversia su diritti soggettivi è ammissibile soltanto se dipende dal titolo già dedotto in giudizio; una domanda fondata su un autonomo preteso diritto all’ammissione a un diverso regime incentivante non soddisfa tale requisito.
  • Il giudicato formatosi sulle precedenti decisioni relative alla mancata ammissione a successivi regimi incentivanti preclude la riproposizione della medesima pretesa in via riconvenzionale o compensativa, anche quando venga prospettata sotto una diversa qualificazione.

Come è indicizzato

MaterieIncentivi energeticiGiurisdizione e ripartoMotivi aggiunti e ricorso incidentale
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneTutela cautelareDecadenza e tardivitàNullità del provvedimento

Testo integrale

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