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Sentenza

Sentenza n. 11257/2026 - Roma, Sezione 3T

Ottemperanza della sentenza n. 3387/2025 pubblicata in data 20 marzo 2025 dal Tribunale di Roma, Sez. Lavoro, Dott.ssa Alfonsina Bellini, all'esito del procedimento portante RG n. 7350/2024, notificata in data 18 giugno 2025, passata in giudicato e con la quale il Tribunale del Lavoro condannava il Ministero dell'Istruzione e del Merito alla corresponsione alla parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell'importo nominale di euro 2.000,00

Giustizia amministrativa202514392

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III TerSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero all'accredito di 2.000 euro sulla Carta Elettronica del Docente

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 3387/2025 del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, passata in giudicato, con la quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito era stato condannato ad accreditare sulla Carta Elettronica del Docente l'importo nominale di 2.000 euro. Nel corso del giudizio l'Amministrazione ha integralmente adempiuto all'obbligo, come risultante dalla dichiarazione e dalla documentazione depositata dal ricorrente.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando l'integrale adempimento dell'obbligo derivante dalla sentenza del giudice del lavoro. Quanto alle spese, ha disposto una compensazione parziale, poiché l'esecuzione è intervenuta dopo la proposizione del ricorso, e ha posto la restante parte a carico dell'Amministrazione secondo il criterio della soccombenza, liquidandola in 400 euro oltre accessori di legge se dovuti, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    L'integrale soddisfazione della pretesa del ricorrente nel corso del giudizio determina la cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'integrale adempimento dell'obbligo risultante dal titolo esecutivo durante il processo determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
  • Quando l'Amministrazione adempie al titolo dopo la proposizione del giudizio di ottemperanza, le spese possono essere parzialmente compensate e la parte residua posta a carico dell'Amministrazione secondo il criterio della soccombenza virtuale o sostanziale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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