Cassazione Civile, Ordinanza n. 21278/2022 del 05/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un automobilista aveva chiesto il risarcimento dei danni subiti dal proprio veicolo in un sinistro stradale verificatosi lungo una via comunale, deducendo che l'uscita di strada fosse stata causata da un'anomalia del manto stradale consistente in ristagno d'acqua, pietrisco e muschio viscido, presente da tempo e non segnalata. In primo grado la domanda era stata accolta; il Comune aveva proposto appello e il Tribunale aveva invece rigettato la domanda, ritenendo che la causa esclusiva del sinistro fosse la velocità eccessiva tenuta dal conducente. In cassazione il ricorrente ha dedotto cinque motivi: 1) omesso esame di un fatto decisivo, cioè la presenza da tempo della chiazza viscida e l'assenza di segnalazione; 2) violazione dell'art. 115 c.p.c. per travisamento della prova sulla velocità, erroneamente indicata in 75-80 km/h nonostante la CTU la stimasse ben inferiore; 3) violazione degli artt. 1227, 2051, 2697, 2727 e 2729 c.c., sostenendo che il giudice d'appello avesse alterato il riparto dell'onere probatorio esonerando il Comune dalla prova del caso fortuito; 4) nullità della sentenza per motivazione apparente sulla sussistenza del caso fortuito; 5) violazione degli artt. 2697, 342, 155, 112 e 115 c.p.c. per avere escluso la prova del quantum nonostante la CTU e per non aver considerato la mancata contestazione del convenuto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi quattro motivi: il primo perché il fatto omesso non era decisivo, dato che il giudice di merito aveva escluso la rilevanza della dedotta cattiva manutenzione della strada e aveva fondato la decisione sulla condotta di guida del danneggiato; il secondo perché la svista sulla velocità non era decisiva, essendo comunque stata valorizzata la violazione del limite di velocità e la condotta del conducente come causa esclusiva del sinistro; il terzo perché non vi era stato erroneo riparto dell'onere della prova, avendo il giudice deciso sulla base delle prove acquisite e ritenuto che la condotta del ricorrente fosse la sola causa del sinistro; il quarto perché la motivazione non era apparente, essendo comprensibile il percorso argomentativo del giudice di merito. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse, poiché la statuizione definitiva di rigetto della responsabilità del Comune rendeva inutile l'esame della censura sul quantum. Le spese sono state poste a carico del ricorrente e la Corte ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
omesso esame di un fatto decisivo; motivazione apparente
Il vizio è configurabile solo per l'omesso esame di un fatto storico decisivo, cioè idoneo, se esaminato, a determinare con certezza un esito diverso della controversia.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
violazione dell'art. 115 c.p.c.; nullità della sentenza in relazione all'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Il travisamento della prova rileva solo se l'informazione probatoria utilizzata in sentenza è diversa o inconciliabile con quella risultante dagli atti ed è decisiva; la motivazione è nulla solo se meramente apparente o affetta da irriducibile contraddittorietà.
art. 115 c.p.c.
Le prove acquisite al processo devono essere valutate dal giudice secondo il principio di acquisizione probatoria, indipendentemente dalla parte che le abbia prodotte.
art. 1227 c.c.
Richiamato dal ricorrente in tema di concorso di colpa del danneggiato, ma non ritenuto violato dalla Corte, che ha ricondotto il sinistro alla condotta esclusiva del conducente.
art. 2051 c.c.
Nella responsabilità da custodia, il Comune non è esonerato in astratto dall'onere di provare il caso fortuito; nel caso concreto la Corte ha però ritenuto che la prova acquisita dimostrasse la causa esclusiva nell'altrui condotta di guida.
art. 2697 c.c.
L'onere della prova va applicato secondo la ripartizione legale, ma il giudice può utilizzare tutte le prove ritualmente acquisite; non vi è violazione se la decisione si fonda sulla prova della causa esclusiva del sinistro.
art. 2727 c.c.
Richiamato solo dalla parte ricorrente in combinato con gli altri articoli sull'onere probatorio; la Corte non ne ha tratto un principio autonomo.
art. 2729 c.c.
Richiamato solo dalla parte ricorrente in combinato con gli altri articoli sull'onere probatorio; la Corte non ne ha tratto un principio autonomo.
art. 342 c.p.c.
La censura sul difetto di specificità dell'appello è stata prospettata dal ricorrente, ma il motivo è stato ritenuto inutile o comunque inammissibile per carenza di interesse.
art. 112 c.p.c.
Invocato in relazione all'asserita omissione di pronuncia sul quantum, ma non ha condotto all'accoglimento del ricorso.
art. 155, comma 2, c.p.c.
Richiamato dal ricorrente nel quinto motivo, senza che la Corte ne traesse un autonomo principio decisorio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto dell'impugnazione, la Corte deve dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., l'omesso esame è rilevante solo se riguarda un fatto storico decisivo, cioè tale che, se valutato, avrebbe con certezza condotto a una decisione diversa.
- Il travisamento della prova è configurabile solo quando il giudice attribuisca a un atto processuale un contenuto probatorio diverso o inconciliabile con quello effettivo; inoltre, l'errore deve essere decisivo.
- La motivazione è apparente solo quando, pur esistente graficamente, non consente di comprendere il ragionamento decisorio, ovvero presenti contraddizioni irriducibili o affermazioni inconciliabili; il semplice difetto di sintesi o di sufficienza non basta.
- Nella responsabilità da custodia ex art. 2051 c.c., la prova raccolta nel processo può essere liberamente valorizzata dal giudice secondo il principio di acquisizione probatoria, anche se prodotta dalla parte onerata.
- Se il giudice di merito accerta che il sinistro è stato causato esclusivamente dalla condotta del danneggiato, risultano non decisive le censure relative allo stato della cosa custodita, alla segnalazione del pericolo o alla quantificazione del danno.
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