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Sentenza

Sentenza n. 5786/2026 - Napoli, Sezione 9

Giustizia amministrativa202601711

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia nell’esecuzione della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, II Sezione civile, n. 1822/2025, passata in giudicato, che aveva condannato l’ASL al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 3.500,00 per compensi oltre spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore del difensore

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (difensore distrattario)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., azione di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza civile n. 1822/2025, pubblicata il 21 luglio 2025 e notificata all’ASL il 24 luglio 2025, che aveva disposto la distrazione in suo favore delle spese di lite. Ha dedotto che la notifica ai fini del pagamento era rimasta infruttuosa e che era decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni; ha quindi chiesto il pagamento delle somme dovute, oltre accessori, e la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto ammissibile l’ottemperanza a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, destinata a ottenere l’adempimento dell’obbligo della PA di conformarsi al giudicato; ha inoltre accertato il rispetto dei termini processuali e il decorso infruttuoso dei 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo. Poiché l’ASL non ha fornito prova dell’adempimento, le ha ordinato di pagare integralmente le spettanze previste dal titolo entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Dirigente della Direzione Generale risorse finanziarie della Regione Campania, o un funzionario delegato, assegnandogli ulteriori 60 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza per provvedere, anche mediante gli atti necessari e le eventuali modifiche di bilancio, a spese dell’amministrazione inadempiente. L’ASL è stata condannata anche alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori e contributo unificato se versato, con attribuzione ai procuratori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Ai sensi dell’art. 112 comma 2 c.p.a. “L’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione: a) delle sentenze del giudice amministrativo passate ingiudicato; b) delle sentenze esecutive e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo; c) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato; d) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati per i quali non sia previsto il rimedio dell’ottemperanza, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi alla decisione; e) dei lodi arbitrali esecutivi divenuti inoppugnabili al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato”.

    L’ottemperanza è esperibile per ottenere che una pubblica amministrazione adempia l’obbligo di conformarsi a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, nei limiti del caso deciso.

  • art. 114, comma 1, c.p.a.

    Nel caso di specie, risulta rispettato tanto il termine di cui all’art. 114, comma 1, cod. proc. amm., trattandosi di azione di ottemperanza, quanto quello di cui all’art. 87, comma 2, lett. d), e 3 del medesimo codice.

    Il TAR ha ritenuto rispettato il termine previsto dall’art. 114, comma 1, c.p.a. per la proposizione dell’azione di ottemperanza.

  • art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.

    Nel caso di specie, risulta rispettato tanto il termine di cui all’art. 114, comma 1, cod. proc. amm., trattandosi di azione di ottemperanza, quanto quello di cui all’art. 87, comma 2, lett. d), e 3 del medesimo codice.

    Il giudice ha accertato il rispetto anche dei termini richiamati dall’art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Inoltre, è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997.

    Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo consente di procedere nei confronti della PA, e nel caso concreto concorre a fondare l’azione di ottemperanza.

  • art. 115 c.p.a.

    La sentenza ottemperanda risulta notificata in data in data 24.7.2025 presso la sede della resistente amministrazione ai sensi degli artt. 479 c.p.c. (come novellato dal D.lgs. n. 149/2022, art. 3, comma 34, lett. “e”, in forza del quale le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza più necessità di apposizione di formula esecutiva) e 115.c.p.a., ed è passata in giudicato come da certificato rilasciato dal Tribunale di Torre Annunziata (all. 3 e 4 ric.).

    La notifica della sentenza del giudice ordinario all’amministrazione, secondo il richiamo all’art. 115 c.p.a., è stata ritenuta idonea ai fini dell’azione di ottemperanza.

  • art. 479 c.p.c.

    La sentenza ottemperanda risulta notificata in data in data 24.7.2025 presso la sede della resistente amministrazione ai sensi degli artt. 479 c.p.c. (come novellato dal D.lgs. n. 149/2022, art. 3, comma 34, lett. “e”, in forza del quale le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza più necessità di apposizione di formula esecutiva) e 115.c.p.a., ed è passata in giudicato come da certificato rilasciato dal Tribunale di Torre Annunziata (all. 3 e 4 ric.).

    La copia attestata conforme del provvedimento giurisdizionale costituisce titolo esecutivo senza necessità di apposizione della formula esecutiva.

  • art. 3, comma 34, lett. e), d.lgs. n. 149/2022

    La sentenza ottemperanda risulta notificata in data in data 24.7.2025 presso la sede della resistente amministrazione ai sensi degli artt. 479 c.p.c. (come novellato dal D.lgs. n. 149/2022, art. 3, comma 34, lett. “e”, in forza del quale le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza più necessità di apposizione di formula esecutiva) e 115.c.p.a., ed è passata in giudicato come da certificato rilasciato dal Tribunale di Torre Annunziata (all. 3 e 4 ric.).

    La novella richiamata attribuisce efficacia di titolo esecutivo alle copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali, senza necessità della formula esecutiva.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza può essere proposta per ottenere l’adempimento, da parte della pubblica amministrazione, dell’obbligo di conformarsi a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, limitatamente a quanto stabilito nel caso deciso.
  • Quando sia decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto per le esecuzioni contro le pubbliche amministrazioni e l’amministrazione non dimostri di avere adempiuto al giudicato, il giudice dell’ottemperanza può ordinare il pagamento entro un termine e nominare un commissario ad acta per l’ulteriore inerzia.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

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