Cassazione Civile, Ordinanza n. 39922/2021 del 14/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
La controversia nasce da quattro avvisi di accertamento relativi all'anno d'imposta 2005, emessi nei confronti di una società che svolgeva attività di compravendita immobiliare e, per riflesso, dei soci per i redditi di partecipazione. L'accertamento era stato preceduto da un accesso c.d. istantaneo con acquisizione di documentazione e si fondava su un accertamento analitico-induttivo, con richiamo agli studi di settore e utilizzo di valori OMI e di altri elementi presuntivi. In primo grado i ricorsi erano stati accolti, ma in appello la decisione era stata riformata favorevolmente all'Ufficio. I contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione con sette motivi: nullità della sentenza per omessa pronuncia sull'appello incidentale e per motivazione apparente; violazione dello Statuto del contribuente per mancato rispetto del contraddittorio e del termine dilatorio di 60 giorni dopo l'accesso; violazione delle norme sull'accertamento analitico-induttivo e sulla motivazione degli atti impositivi; violazione delle regole sulle presunzioni e sull'onere della prova; ulteriore deduzione di ultrapetizione per avere la CTR valorizzato l'antieconomicità della gestione, ritenuta fatto nuovo.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi relativi a omessa pronuncia e motivazione apparente, affermando che la CTR aveva comunque esaminato il merito della pretesa fiscale e che la motivazione superava il minimo costituzionale. Ha escluso la nullità degli avvisi per violazione dell'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente, poiché si trattava di accesso istantaneo finalizzato all'acquisizione di documenti e il termine dilatorio era comunque decorso prima della notifica degli atti impositivi. Ha inoltre ritenuto corretto che il giudice di merito qualificasse l'accertamento come analitico-induttivo sulla base degli elementi fattuali emersi, e non solo sulla base dell'etichetta contenuta nell'atto. Quanto al merito, ha reputato adeguato il compendio indiziario valorizzato dalla CTR: scostamento tra mutui e prezzi dichiarati, omissioni nelle fatture, differenze di prezzo tra immobili identici, valori inferiori a quelli catastali e commerciali, nonché antieconomicità della gestione. Il ricorso è stato quindi respinto e i ricorrenti sono stati condannati alle spese, con ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Non vi è violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato quando il giudice d'appello rigetta implicitamente questioni preliminari o di merito riproposte con appello incidentale e decide espressamente sul merito della pretesa.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La sentenza è nulla solo se la motivazione è meramente apparente o manca del tutto, non per semplice sinteticità o per insufficienza del ragionamento.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale; sono denunciabili solo anomalie estreme della motivazione, non il mero difetto di sufficienza.
art. 12, commi 2 e 7, L. 212/2000
Nel caso di accesso istantaneo finalizzato all'acquisizione di documentazione, il rilascio del verbale di accesso fa decorrere il termine dilatorio di 60 giorni; non occorre un ulteriore processo verbale di constatazione prima dell'avviso di accertamento.
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973
L'accertamento analitico-induttivo può essere fondato su più elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti ricavati dai fatti della causa, inclusa l'antieconomicità della gestione.
art. 40 d.P.R. 600/1973
Richiamato unitamente alle norme sull'accertamento del reddito ai fini delle imposte dirette, entro cui è stata sussunta la fattispecie.
art. 54 d.P.R. 633/1972
Per l'IVA, l'accertamento può essere sostenuto dagli elementi indiziari valorizzati dal giudice di merito nel quadro dell'accertamento analitico-induttivo.
art. 56 d.P.R. 633/1972
Richiamato in relazione ai vizi denunciati sulla legittimità e motivazione dell'atto impositivo.
art. 42 d.P.R. 600/1973
Richiamato dai ricorrenti a sostegno della dedotta nullità per carenza o indeterminatezza della motivazione dell'avviso.
art. 7 L. 212/2000
Richiamato dai ricorrenti in relazione alla motivazione e agli obblighi informativi dell'atto impositivo.
art. 2697 c.c.
L'onere probatorio dell'Amministrazione si considera assolto quando l'accertamento è sorretto da un compendio indiziario idoneo; il contribuente non può limitarsi a opporre una diversa lettura delle prove.
art. 2729 c.c.
Le presunzioni possono fondare l'accertamento se gli indizi sono gravi, precisi e concordanti.
art. 15 D.L. 41/1995
Richiamato dai ricorrenti per dedurre la violazione del principio di irretroattività della legge tributaria.
L. 85/1995
Richiamata quale legge di conversione del D.L. 41/1995 invocato dai ricorrenti.
artt. 23, 24, 53 e 57 Cost.
Richiamati dai ricorrenti come norme costituzionali asseritamente violate nell'emissione e nel contenuto degli avvisi di accertamento.
art. 24 della L. 4/1929
Il processo verbale deve attestare le operazioni compiute dall'Amministrazione; nel caso di accesso mirato all'acquisizione di documentazione è sufficiente l'indicazione dei documenti prelevati.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la nullità per omessa pronuncia o per violazione dell'art. 112 c.p.c. non sussiste quando la questione riproposta sia stata decisa implicitamente o quando il giudice di merito abbia comunque affrontato e risolto il nucleo sostanziale della controversia.
- La motivazione è apparente solo quando, pur esistente graficamente, non consente di comprendere la ratio decidendi; non basta che la motivazione sia sintetica o non condivisibile.
- Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., è censurabile in cassazione soltanto l'anomalia motivazionale che integra una violazione di legge costituzionalmente rilevante, non il semplice difetto di sufficienza della motivazione.
- In materia di verifiche fiscali, un accesso finalizzato all'acquisizione di documenti fa decorrere il termine dilatorio di 60 giorni ex art. 12, comma 7, L. 212/2000 dal rilascio del verbale di accesso, senza necessità di un ulteriore PVC conclusivo se la verifica si è esaurita in tale attività.
- L'accertamento analitico-induttivo può essere sorretto da una pluralità di indizi e non richiede che ciascun elemento, isolatamente considerato, sia decisivo; il giudice può valorizzare anche l'antieconomicità della gestione quale indice sintomatico.
- La qualificazione giuridica del tipo di accertamento spetta al giudice di merito e deve fondarsi sugli elementi fattuali emergenti dalla vicenda, non sulla sola etichetta utilizzata nell'avviso di accertamento.
- Il contribuente non può limitarsi a contrapporre una diversa lettura del materiale probatorio per ottenere una nuova valutazione di merito in cassazione; occorre indicare fatti decisivi non esaminati o vizi specifici di legittimità.
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