Sentenza n. 523/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'annullamento - del decreto del dirigente del Dipartimento Istruzione e Cultura della Regione Calabria del 21 dicembre 2020, n. 14118, avente ad oggetto: “Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2000/2006. Avviso pubblico per il sostegno dei progetti di valorizzazione dei borghi della Calabria. Accertamento, impegno somme e approvazione della graduatoria definitiva”; - in via subordinata, del provvedimento di cui sopra con particolare riferimento all’Allegato 1, recante la “Graduatoria definitiva delle domande ammesse alle agevolazioni e delle domande ammesse ma non agevolabili per carenza di risorse, con i relativi punteggi e con indicazione dell’importo ammesso a finanziamento comprensivo di quota regionale e dell’eventuale cofinanziamento”, ove è stata inserita la domanda di agevolazione avanzata dalla ricorrente, n. 9040, quale “ammessa ma non agevolabile per carenza di risorse”, e all’Allegato 3 e all’Allegato sub-3, recante la “Valutazione delle istanze di riesame condotta dalla Commissione di Valutazione, e tra queste di quelle accolte e di quelle respinte, con l’indicazione delle cause di esclusione e con relative precisazioni alle motivazioni dell’esclusione stessa”, nella parte in cui la Commissione per la valutazione dell’agevolazione per cui è causa ha rigettato il ricorso amministrativo presentato dalla Ricorrente; - dei lavori condotti dalla Commissione di valutazione, limitatamente alla parte in cui si è proceduto ad inserire la domanda presentata dal Ricorrente negli Allegati sopra richiamati; - del decreto del 16 gennaio 2020, n. 226, con il quale è stata approvata la graduatoria provvisoria; - di ogni altro atto propedeutico, presupposto, connesso o consequenziale a quelli impugnati, tra cui, per quanto di interesse: a) l’orientamento assunto dalla Commissione e avallato dall’amministrazione in merito ai criteri di tipo oggettivo e, in particolare, al sub criterio A.3; b) tutti gli atti della eventuale istruttoria sulla posizione della ricorrente; nonché per la condanna dell’Amministrazione: (i) a rinnovare l’intera procedura pubblica; (ii) in difetto, a procedere all’attribuzione del punteggio spettante alla domanda di agevolazione presentata dal Ricorrente e, per l’effetto, ammettere la stessa al beneficio richiesto; (iii) in via subordinata, alla nomina di una Commissione di valutazione, all’uopo nominata, in composizione del tutto diversa da quella che ha operato; (iv) in via ulteriormente subordinata, dell’amministrazione ad ottemperare al verbale d’intesa stipulato in data 21 novembre 2019, tra la stessa e il Comune ricorrente, e, per l’effetto, all’adozione del decreto di finanziamento avente ad oggetto “Borgo della Seta” con stipula della relativa convenzione; (v) in via del tutto subordinata, al ristoro dei danni patiti e patiendi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Graduatoria definitiva e atti connessi relativi all'avviso per il sostegno dei progetti di valorizzazione dei borghi della Calabria, nella parte in cui la domanda del Comune è stata ammessa ma non finanziata per carenza di risorse
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune di Mendicino ha impugnato il decreto regionale di approvazione della graduatoria definitiva relativa all'avviso pubblico finanziato con risorse FSC, nonché la graduatoria provvisoria, i lavori della Commissione di valutazione e gli atti relativi al riesame della propria domanda. La domanda, contraddistinta dal numero 9040 e relativa al progetto "Borgo della Seta", era stata collocata tra quelle ammesse ma non agevolabili per carenza di risorse. Il ricorrente ha chiesto, in via principale, l'annullamento degli atti e la rinnovazione della procedura; in subordine, la rideterminazione del punteggio e l'ammissione al finanziamento, la sostituzione della Commissione, l'ottemperanza a un verbale d'intesa del 21 novembre 2019 e, ulteriormente, il risarcimento dei danni. Dal testo non risultano esaminati specifici motivi di illegittimità, poiché il giudizio è stato definito per sopravvenuta carenza di interesse.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che, dopo l'impugnazione degli atti, il difensore del Comune ricorrente aveva manifestato tale carenza in prossimità dell'udienza pubblica di merito. Non sono stati esaminati nel merito gli atti impugnati, le censure dedotte né le domande subordinate di riedizione della procedura, finanziamento, ottemperanza e risarcimento. Le spese e le competenze di lite sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 87, comma 4-bis c.p.a.
La disposizione è richiamata nel provvedimento con riferimento alla trattazione dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato; il testo non esplicita un'ulteriore interpretazione.
Massime di principio
- Quando il ricorrente manifesta, dopo la proposizione del ricorso e prima della decisione di merito, la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, il giudizio deve essere dichiarato improcedibile senza esame delle censure e delle domande sostanziali dedotte.
- In caso di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, le spese di lite possono essere compensate tra le parti quando il giudice lo ritenga giustificato dalle circostanze del giudizio.
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