Sentenza n. 1336/2026 - Catania, Sezione 4
per l’annullamento per quanto riguarda il ricorso principale: - del provvedimento dell’UOC Specialistica ambulatoriale interna ed esterna accreditata dell’ASP Catania prot. n. 37601 del 14.2.2024; - di qualsiasi altro atto connesso, dipendente o consequenziale del provvedimento impugnato. per quanto riguarda il ricorso incidentale depositato da Centro Servizi Medici soc. cons. a r.l. il 16 settembre 2024 : - della stessa nota dell’ASP di Catania del 14.2.2024 impugnata con il ricorso principale, in quanto avrebbe dovuto negare l’apertura del punto di prelievo: a) in osservanza del piano di riorganizzazione che non prevedrebbe zone carenti e disagiate; b) per la presenza di un vero e proprio laboratorio di analisi a meno di 10 km; - ove occorra, del nulla osta del 2.8.2019.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell’autorizzazione all’apertura di un nuovo punto prelievi nel Comune di Castiglione di Sicilia, motivato dalla presenza, a meno di 10 km, di un altro punto di accesso
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore sanitario)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente principale ha impugnato il diniego dell’ASP, deducendo: violazione e falsa applicazione dell’art. 8 del D.A. n. 1933/2009, nonché difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, poiché il limite di distanza di 10 km opererebbe soltanto in presenza di un vero e proprio laboratorio di analisi e non di un mero punto prelievi; difetto di motivazione, per mancata spiegazione del contrasto con il precedente nulla osta rilasciato nel 2019 e della mancata qualificazione dell’area come disagiata o carente; violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990 per omesso preavviso di rigetto; contraddittorietà dell’azione amministrativa e lesione del legittimo affidamento, in ragione del precedente nulla osta. La controinteressata ha proposto ricorso incidentale, sostenendo che l’istanza fosse radicalmente inammissibile perché i nuovi punti prelievi sarebbero consentiti solo nelle aree disagiate o carenti e che, comunque, il limite dei 10 km sarebbe stato violato dalla presenza del laboratorio centralizzato della ricorrente principale a distanza inferiore. L’ASP ha sostenuto che la distinzione tra laboratorio e punto di accesso sarebbe meramente funzionale e che la pianificazione aziendale avrebbe escluso la presenza di zone carenti o disagiate.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente esaminato e rigettato il ricorso incidentale. Ha ritenuto che l’art. 8 del D.A. n. 1933/2009 disciplini due fattispecie autonome: il trasferimento delle strutture verso aree disagiate o zone carenti e, successivamente, l’istituzione di punti prelievi in comuni o frazioni privi di laboratori pubblici e privati a meno di 10 km. Per l’apertura di un nuovo punto prelievi non è quindi necessaria la preventiva qualificazione dell’area come disagiata o carente. Ha inoltre escluso che il laboratorio centralizzato della stessa ricorrente principale possa rilevare ai fini del limite di distanza, poiché tale limite opera tra strutture facenti capo a soggetti giuridici distinti e non tra un laboratorio e un proprio punto prelievi, appartenenti alla medesima organizzazione. Esaminato il ricorso principale, il TAR ha accolto il primo motivo, ritenendolo fondato e assorbente. L’ASP aveva erroneamente considerato ostativa la presenza, a 5,9 km, di un altro punto prelievi, mentre l’art. 8 vieta l’apertura soltanto in presenza, entro 10 km, di un vero e proprio laboratorio di analisi pubblico o privato. La norma non impedisce l’istituzione di un nuovo punto prelievi a distanza inferiore da un altro punto prelievi. Il diniego è stato pertanto annullato. Le ulteriori censure sono state assorbite. L’ASP e la controinteressata, ricorrente incidentale, sono state condannate in solido al pagamento di 3.000 euro, oltre accessori, nonché alla rifusione del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 8 D.A. n. 1933/2009
«...Al fine di garantire l’omogenea accessibilità alle prestazioni sanitarie, è consentito il trasferimento delle strutture che ne facciano richiesta, dalle zone cittadine o dai comuni con numerosa presenza di laboratori, nelle aree disagiate e nelle zone carenti individuate dalle stesse aziende nella ricognizione effettuata a seguito dei processi di aggregazione. Ove non vi siano richieste, e sempre previa autorizzazione dell’azienda sanitaria territoriale, è consentito ai laboratori che fanno parte di una struttura societaria di istituire dei punti prelievi in comuni o frazioni dove non ci sono laboratori pubblici e privati, che sono distanti non meno di 10 km...»
La disposizione prevede due fattispecie autonome: il trasferimento verso aree disagiate o zone carenti e l’istituzione di punti prelievi in comuni o frazioni privi di laboratori pubblici e privati nel raggio di 10 km. Il limite di distanza è ostativo solo in presenza di un vero e proprio laboratorio, non di un altro punto prelievi.
art. 3 l. n. 241/1990
La norma è stata dedotta per il difetto di motivazione, ma il motivo è stato assorbito a seguito dell’accoglimento della censura principale.
art. 10-bis l. n. 241/1990
La norma è stata dedotta per l’omesso preavviso di rigetto, ma la relativa censura è stata assorbita.
Massime di principio
- Quando una disciplina regionale distingue tra trasferimento di strutture verso aree disagiate o zone carenti e istituzione di nuovi punti prelievi in comuni o frazioni privi di laboratori entro una determinata distanza, le due fattispecie devono essere interpretate autonomamente: l’apertura del punto prelievi non è subordinata alla preventiva qualificazione dell’area come disagiata o carente, se tale requisito non è previsto dal testo normativo applicabile.
- Il limite di distanza previsto per l’istituzione di un nuovo punto prelievi opera quando, nel raggio stabilito, sia presente un vero e proprio laboratorio di analisi pubblico o privato; la presenza di un altro punto prelievi non costituisce, di per sé, causa ostativa.
- Le disposizioni che introducono divieti o limiti all’apertura di strutture sanitarie private sono soggette a interpretazione stretta e non possono essere estese oltre le ipotesi espressamente contemplate.
- La finalità del limite di distanza è garantire una distribuzione capillare ed efficiente dei servizi sanitari, evitando la concentrazione di strutture concorrenti; tale finalità non è compromessa dalla prossimità tra un laboratorio centralizzato e un proprio punto prelievi, appartenenti alla medesima organizzazione aziendale.
- Ai fini del limite di distanza, rilevano le strutture sanitarie facenti capo a soggetti giuridici distinti; il rapporto tra un laboratorio centralizzato e un punto prelievi della stessa organizzazione non integra l’interferenza concorrenziale che la disciplina intende evitare.
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