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Sentenza

Sentenza n. 1336/2026 - Catania, Sezione 4

per l’annullamento per quanto riguarda il ricorso principale: - del provvedimento dell’UOC Specialistica ambulatoriale interna ed esterna accreditata dell’ASP Catania prot. n. 37601 del 14.2.2024; - di qualsiasi altro atto connesso, dipendente o consequenziale del provvedimento impugnato. per quanto riguarda il ricorso incidentale depositato da Centro Servizi Medici soc. cons. a r.l. il 16 settembre 2024 : - della stessa nota dell’ASP di Catania del 14.2.2024 impugnata con il ricorso principale, in quanto avrebbe dovuto negare l’apertura del punto di prelievo: a) in osservanza del piano di riorganizzazione che non prevedrebbe zone carenti e disagiate; b) per la presenza di un vero e proprio laboratorio di analisi a meno di 10 km; - ove occorra, del nulla osta del 2.8.2019.

Giustizia amministrativa202401548

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego dell’autorizzazione all’apertura di un nuovo punto prelievi nel Comune di Castiglione di Sicilia, motivato dalla presenza, a meno di 10 km, di un altro punto di accesso

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore sanitario)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente principale ha impugnato il diniego dell’ASP, deducendo: violazione e falsa applicazione dell’art. 8 del D.A. n. 1933/2009, nonché difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, poiché il limite di distanza di 10 km opererebbe soltanto in presenza di un vero e proprio laboratorio di analisi e non di un mero punto prelievi; difetto di motivazione, per mancata spiegazione del contrasto con il precedente nulla osta rilasciato nel 2019 e della mancata qualificazione dell’area come disagiata o carente; violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990 per omesso preavviso di rigetto; contraddittorietà dell’azione amministrativa e lesione del legittimo affidamento, in ragione del precedente nulla osta. La controinteressata ha proposto ricorso incidentale, sostenendo che l’istanza fosse radicalmente inammissibile perché i nuovi punti prelievi sarebbero consentiti solo nelle aree disagiate o carenti e che, comunque, il limite dei 10 km sarebbe stato violato dalla presenza del laboratorio centralizzato della ricorrente principale a distanza inferiore. L’ASP ha sostenuto che la distinzione tra laboratorio e punto di accesso sarebbe meramente funzionale e che la pianificazione aziendale avrebbe escluso la presenza di zone carenti o disagiate.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente esaminato e rigettato il ricorso incidentale. Ha ritenuto che l’art. 8 del D.A. n. 1933/2009 disciplini due fattispecie autonome: il trasferimento delle strutture verso aree disagiate o zone carenti e, successivamente, l’istituzione di punti prelievi in comuni o frazioni privi di laboratori pubblici e privati a meno di 10 km. Per l’apertura di un nuovo punto prelievi non è quindi necessaria la preventiva qualificazione dell’area come disagiata o carente. Ha inoltre escluso che il laboratorio centralizzato della stessa ricorrente principale possa rilevare ai fini del limite di distanza, poiché tale limite opera tra strutture facenti capo a soggetti giuridici distinti e non tra un laboratorio e un proprio punto prelievi, appartenenti alla medesima organizzazione. Esaminato il ricorso principale, il TAR ha accolto il primo motivo, ritenendolo fondato e assorbente. L’ASP aveva erroneamente considerato ostativa la presenza, a 5,9 km, di un altro punto prelievi, mentre l’art. 8 vieta l’apertura soltanto in presenza, entro 10 km, di un vero e proprio laboratorio di analisi pubblico o privato. La norma non impedisce l’istituzione di un nuovo punto prelievi a distanza inferiore da un altro punto prelievi. Il diniego è stato pertanto annullato. Le ulteriori censure sono state assorbite. L’ASP e la controinteressata, ricorrente incidentale, sono state condannate in solido al pagamento di 3.000 euro, oltre accessori, nonché alla rifusione del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 8 D.A. n. 1933/2009

    «...Al fine di garantire l’omogenea accessibilità alle prestazioni sanitarie, è consentito il trasferimento delle strutture che ne facciano richiesta, dalle zone cittadine o dai comuni con numerosa presenza di laboratori, nelle aree disagiate e nelle zone carenti individuate dalle stesse aziende nella ricognizione effettuata a seguito dei processi di aggregazione. Ove non vi siano richieste, e sempre previa autorizzazione dell’azienda sanitaria territoriale, è consentito ai laboratori che fanno parte di una struttura societaria di istituire dei punti prelievi in comuni o frazioni dove non ci sono laboratori pubblici e privati, che sono distanti non meno di 10 km...»

    La disposizione prevede due fattispecie autonome: il trasferimento verso aree disagiate o zone carenti e l’istituzione di punti prelievi in comuni o frazioni privi di laboratori pubblici e privati nel raggio di 10 km. Il limite di distanza è ostativo solo in presenza di un vero e proprio laboratorio, non di un altro punto prelievi.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    La norma è stata dedotta per il difetto di motivazione, ma il motivo è stato assorbito a seguito dell’accoglimento della censura principale.

  • art. 10-bis l. n. 241/1990

    La norma è stata dedotta per l’omesso preavviso di rigetto, ma la relativa censura è stata assorbita.

Massime di principio

  • Quando una disciplina regionale distingue tra trasferimento di strutture verso aree disagiate o zone carenti e istituzione di nuovi punti prelievi in comuni o frazioni privi di laboratori entro una determinata distanza, le due fattispecie devono essere interpretate autonomamente: l’apertura del punto prelievi non è subordinata alla preventiva qualificazione dell’area come disagiata o carente, se tale requisito non è previsto dal testo normativo applicabile.
  • Il limite di distanza previsto per l’istituzione di un nuovo punto prelievi opera quando, nel raggio stabilito, sia presente un vero e proprio laboratorio di analisi pubblico o privato; la presenza di un altro punto prelievi non costituisce, di per sé, causa ostativa.
  • Le disposizioni che introducono divieti o limiti all’apertura di strutture sanitarie private sono soggette a interpretazione stretta e non possono essere estese oltre le ipotesi espressamente contemplate.
  • La finalità del limite di distanza è garantire una distribuzione capillare ed efficiente dei servizi sanitari, evitando la concentrazione di strutture concorrenti; tale finalità non è compromessa dalla prossimità tra un laboratorio centralizzato e un proprio punto prelievi, appartenenti alla medesima organizzazione aziendale.
  • Ai fini del limite di distanza, rilevano le strutture sanitarie facenti capo a soggetti giuridici distinti; il rapporto tra un laboratorio centralizzato e un punto prelievi della stessa organizzazione non integra l’interferenza concorrenziale che la disciplina intende evitare.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamento
RamiSanità
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàProporzionalità e ragionevolezzaLegittimo affidamento

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