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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20603/2026 del 18/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda risarcitoria proposta da una società esercente attività di agenzia di assicurazioni contro l'unica addetta alla contabilità, alla quale venivano attribuiti plurimi illeciti anche oggetto di procedimento penale: falsificazione di estratti conto e della contabilità per far apparire pagamenti mai eseguiti, occultamento di prelievi per coprire ammanchi di cassa, emissione di assegni con firma falsa in favore di sé stessa, di parenti o di creditori personali. La società chiedeva il risarcimento dei danni per euro 200.000. Il Tribunale rigettava la domanda; la Corte d'appello rigettava l'impugnazione dell'amministratore in proprio, ma accoglieva parzialmente quella della società, condannando la dipendente al pagamento di euro 38.759,82 oltre interessi e spese. In cassazione la società ricorrente deduceva: 1) violazione delle norme sugli obblighi del lavoratore e sulla buona fede, sostenendo che il danno liquidato fosse un debito di valore e che quindi dovesse essere rivalutato monetariamente, non essendo sufficiente il riconoscimento dei soli interessi legali; 2) omessa e contraddittoria motivazione, perché la Corte d'appello avrebbe trattato in modo incoerente la mancanza di estratti conto, escludendo taluni importi dal danno e valorizzandone altri in senso favorevole alla dipendente; 3) violazione delle norme sulle presunzioni semplici, per non avere attribuito rilevanza a plurimi indizi (versamenti in contanti sul conto personale della dipendente, sproporzione rispetto alla retribuzione, falsificazioni e irregolarità contabili) che avrebbero dovuto condurre a diversa ricostruzione del danno.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo corretto il principio secondo cui il risarcimento del danno da inadempimento contrattuale non pecuniario costituisce debito di valore e deve essere rivalutato monetariamente sino alla liquidazione, senza necessità di specifica prova del maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c. Ha rigettato il secondo motivo, perché la doglianza mirava in realtà a una diversa valutazione del materiale probatorio e non evidenziava una vera contraddizione logica interna della motivazione. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo, osservando che la valutazione della gravità, precisione e concordanza degli indizi è riservata al giudice di merito e che il ricorrente si limitava a proporre una lettura alternativa dei fatti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al solo motivo accolto con rinvio alla Corte d'appello di Salerno, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2105 c.c.

    richiamato come parametro della violazione degli obblighi del lavoratore, ma la Corte decide soprattutto sul regime del risarcimento del danno da inadempimento contrattuale non pecuniario.

  • art. 1175 c.c.

    invocato tra le norme violate, in relazione ai doveri di correttezza nell'esecuzione del rapporto.

  • art. 1375 c.c.

    invocato tra le norme violate, in relazione ai doveri di buona fede nell'esecuzione del contratto.

  • art. 1224 c.c.

    la Corte afferma che la disciplina del maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c. riguarda le obbligazioni pecuniarie e non impedisce la rivalutazione del credito risarcitorio di valore derivante da inadempimento contrattuale.

  • art. 2033 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per escludere che la pretesa avesse natura di ripetizione di indebito oggettivo; la Corte recepisce la qualificazione del credito come risarcitorio da inadempimento.

  • art. 2727 c.c.

    richiamato per censurare l'apprezzamento degli indizi; la Corte ribadisce che la valutazione dell'inferenza presuntiva appartiene al merito.

  • art. 2729 c.c.

    la Corte precisa che la violazione della norma è deducibile solo se il giudice fondi la presunzione su fatti privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, non quando si contesti la diversa ricostruzione dei fatti.

  • art. 360, 1° comma, n. 3 c.p.c.

    richiamato quale paradigma del vizio di violazione di legge nei motivi primo e terzo.

  • art. 360, 1° comma, n. 5 c.p.c.

    richiamato quale parametro del vizio di motivazione, ma la Corte ne esclude la sussistenza perché il ricorrente sollecitava una rivalutazione del merito.

  • art. 366, 1° comma, n. 6 c.p.c.

    richiamato per rilevare, in via incidentale, che il vizio di motivazione non può essere fondato sul contenuto di atti esterni non adeguatamente indicati nel ricorso.

  • art. 380-bis 1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

  • art. 147 c.p.c.

    esaminato in relazione alla notificazione via PEC e al perfezionamento della notifica per il notificante; la Corte segue il principio della scissione degli effetti.

  • art. 16-septies d.l. 18 ottobre 2012, n. 179

    richiamato nel dibattito sulla notifica telematica oltre le ore 21; la Corte ne dà lettura alla luce della declaratoria di illegittimità costituzionale parziale.

  • art. 16-bis d.l. 18 ottobre 2012, n. 179

    richiamato per analogia sistematica in tema di deposito telematico e tempestività degli atti.

  • art. 155 c.p.c.

    richiamato nel ragionamento sul computo dei termini e sul perfezionamento delle notifiche telematiche.

  • art. 45-bis, comma 2, lettera b), d.l. 24 giugno 2014, n. 90

    richiamato quale norma che aveva inserito l'art. 16-septies.

  • art. 30 dicembre 2022, n. 149

    in realtà d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149; la Corte lo richiama per evidenziare la nuova disciplina della notifica via PEC senza limiti di orario per i procedimenti successivi al 28 febbraio 2023.

  • art. 366 c.p.c.

    richiamato nel contesto del requisito di specificità del ricorso.

Massime di principio

  • Il risarcimento del danno derivante dall'inadempimento di obbligazioni contrattuali non pecuniarie ha natura di debito di valore: il giudice deve tener conto della svalutazione monetaria intervenuta tra il fatto dannoso e la liquidazione, senza che sia necessario allegare e provare il maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c.c.
  • Il vizio di contraddittorietà della motivazione sussiste solo quando la sentenza presenti argomentazioni logicamente inconciliabili al punto da impedire di individuare la ratio decidendi; non è configurabile quando la censura si risolva nella richiesta di una diversa valutazione delle prove.
  • La violazione dell'art. 2729 c.c. è configurabile solo se il giudice di merito utilizzi presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza o fondi l'inferenza su fatti storici inidonei; non è invece deducibile per contestare la diversa ponderazione degli indizi o una ricostruzione fattuale alternativa.
  • La valutazione circa l'opportunità di ricorrere alle presunzioni semplici e circa la gravità, precisione e concordanza degli elementi indiziari è riservata al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per assoluta illogicità o violazione dei limiti legali del ragionamento presuntivo.
  • Nel giudizio di cassazione, il vizio motivazionale non può essere fondato su elementi estrinseci alla sentenza se non nei limiti consentiti dalle regole di specificità e autosufficienza del ricorso.
  • La notifica telematica eseguita via PEC si perfeziona per il notificante al momento della generazione della ricevuta di accettazione, secondo il principio di scissione degli effetti della notificazione; la fascia oraria notturna rileva solo per il destinatario nei casi e nei termini previsti dalla disciplina vigente.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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