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Sentenza

Sentenza n. 1467/2026 - Roma, Sezione 5

per l'annullamento - dell’Avviso, della Regione Lazio - Direzione Personale Enti Locali E Sicurezza, dell’8 ottobre 2025, pubblicato il 09/10/2025 sul Bollettino Ufficiale Della Regione Lazio - n. 84, avente ad oggetto “Concorso pubblico, per esami, per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 55 unità di personale dell'Area degli Istruttori - profilo professionale istruttore area vigilanza - Guardiaparco (ex categoria C, posizione economica C1), da inquadrare nell'Area degli Istruttori del ruolo del personale non dirigenziale della Giunta regionale del Lazio, bandito con Determinazione n. -OMISSIS-del 20.12.2024 e pubblicato sul BURL n. 103 del 24 dicembre 2024. RISULTATI PROVA SCRITTA” nella parte in cui gli odierni ricorrenti non raggiungevano il punteggio minimo di 21/30; - dell’Avviso, Della Regione Lazio - pubblicato sul B.U.R.L. n.82 del 3 ottobre 2025, avente ad oggetto “concorso pubblico, per esami, per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 55 unità di personale dell'area degli istruttori - profilo professionale istruttore area vigilanza - guardiaparco (ex categoria c, posizione economica c1), da inquadrare nell'area degli istruttori del ruolo del personale non dirigenziale della giunta regionale del lazio (cod. reglazio-gp). rettifica errore materiale avviso 10 settembre 2025 "diario d'esame, istruzioni per l'accesso alla sede concorsuali e modalità di svolgimento delle prove scritte" pubblicato sul burl n. 75 dell'11 settembre 2025, nella parte lesiva per gli odierni ricorrenti; - dell’avviso Della Regione Lazio - direzione personale enti locali e sicurezza pubblicato il 28/10/2025 sul Bollettino Ufficiale Della Regione Lazio - N. 89 - Supplemento n. 1, avente ad oggetto “Concorso pubblico, per esami, per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 55 unità di personale dell'Area degli Istruttori - profilo professionale istruttore area vigilanza - Guardiaparco (ex categoria C, posizione economica C1), da inquadrare nell'Area degli Istruttori del ruolo del personale non dirigenziale della Giunta regionale del Lazio. CANDIDATI AMMESSI ALLA PROVA ORALE - DIARIO DELLA PROVA ORALE” nella parte lesiva per gli odierni ricorrenti; - della Determinazione 21 maggio 2025, n. -OMISSIS-pubblicata il 22/05/2025 sul BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 41 avente ad oggetto “Concorso pubblico, per esami, per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 55 unità di personale dell'Area degli Istruttori - profilo professionale istruttore area vigilanza - Guardiaparco (ex categoria C, posizione economica C1), da inquadrare nell'Area degli Istruttori del ruolo del personale non dirigenziale della Giunta regionale del Lazio. Nomina della Commissione esaminatrice di concorso”; - della Determinazione del 3 novembre 2025, n. -OMISSIS-, pubblicata il 04/11/2025 sul Bollettino Ufficiale Della Regione Lazio - N. 91 - Supplemento n. 1, avente ad oggetto “Concorso pubblico, per esami, per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 55 unità di personale dell'Area degli Istruttori - profilo professionale istruttore area vigilanza - Guardiaparco (ex categoria C, posizione economica C1), da inquadrare nell'Area degli Istruttori del ruolo del personale non dirigenziale della Giunta regionale del Lazio. Nomina componenti aggiunti della Commissione Esaminatrice - esperti in informatica e lingua inglese”; - per quel che occorrer possa, del bando del Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n.55 unità di personale dell’Area degli Istruttori – profilo professionale istruttore area vigilanza - Guardiaparco (ex categoria C, posizione economica C1) pubblicato nel B.U.R.L del 24 dicembre 2024 n. 103; - In ogni caso, di ogni ulteriore eventuale altro atto premesso, connesso e/o consequenziale inerente alla procedura concorsuale de quo, ivi compresi tutti i verbali della Commissione esaminatrice nella parte in cui viene espresso il giudizio di inidoneità degli odierni ricorrenti, nonché di qualsiasi altro atto o documento nei quali viene espresso il giudizio di inidoneità degli odierni ricorrenti.

Giustizia amministrativa202514372

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti e avvisi relativi alla prova scritta e all'ammissione alla prova orale del concorso regionale per 55 posti di istruttore dell'area vigilanza-Guardiaparco, inclusi gli atti concernenti l'uso dei testi normativi, la composizione della commissione, i quesiti e i giudizi di non idoneità

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato gli atti della procedura concorsuale deducendo, anzitutto, la gestione contraddittoria e tardiva delle regole sull'uso dei testi normativi: il bando avrebbe consentito l'utilizzo di codici non commentati, tale facoltà sarebbe stata successivamente esclusa e poi ripristinata mediante una rettifica per errore materiale pubblicata il 3 ottobre 2025, a ridosso della prova del 6 ottobre. È stata dedotta la lesione del legittimo affidamento, poiché alcuni candidati, anche in ragione di comunicazioni ricevute via e-mail, si sarebbero presentati senza testi normativi, mentre altri, informati della rettifica, avrebbero potuto utilizzarli. Sono state inoltre prospettate disparità di trattamento e violazione della par condicio, asseritamente dimostrate dall'anomala concentrazione dei punteggi; difetto di composizione della commissione per l'assenza di esperti naturalisti o forestali; presenza di quesiti su materie non previste dal bando o non pertinenti, tra cui il GDPR e i regolamenti interni del Consiglio regionale; nonché diversa difficoltà tra le prove somministrate nella sessione mattutina e in quella pomeridiana. La Regione Lazio ha eccepito l'inammissibilità del ricorso collettivo per conflitto di interessi tra i ricorrenti.

La decisione

Il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso collettivo senza esaminare nel merito le censure sugli atti concorsuali. Ha richiamato il principio secondo cui il ricorso collettivo è ammissibile soltanto quando ricorrano cumulativamente l'identità delle situazioni sostanziali e processuali, l'identità del petitum e della causa petendi, la sostanziale identità degli atti impugnati e l'assenza di qualsiasi conflitto, anche potenziale, tra gli interessi dei ricorrenti. Nel caso concreto, 88 ricorrenti erano stati suddivisi in sessioni diverse: quelli con cognome dalla A a LAMB avevano sostenuto la prova mattutina, mentre quelli da LAMBI a Z quella pomeridiana. La censura relativa alla diversa difficoltà delle prove rendeva le posizioni attuali e concretamente confliggenti, poiché l'accoglimento della doglianza riferita a una sessione avrebbe potuto avvantaggiare alcuni ricorrenti e svantaggiarne altri. Il Collegio ha inoltre rilevato l'eterogeneità delle censure e ha escluso la possibilità di scindere il ricorso unitario, dichiarandone ammissibili soltanto alcuni motivi o alcune posizioni, anche per il connesso rischio di elusione dell'obbligo di versamento del contributo unificato. Le spese di lite sono state eccezionalmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti; il TAR ha definito la controversia in tale forma.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce il presupposto per l'oscuramento delle generalità delle parti a tutela dei diritti o della dignità dell'interessato.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, quale ulteriore base per l'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Il ricorso collettivo nel processo amministrativo costituisce una deroga alla regola della proposizione individuale della domanda e richiede cumulativamente l'identità del petitum e della causa petendi, l'identità sostanziale degli atti impugnati e l'assenza di qualsiasi conflitto di interessi, anche soltanto potenziale, tra i ricorrenti.
  • La partecipazione di ricorrenti a sessioni diverse della medesima procedura concorsuale può determinare un conflitto di interessi attuale e concreto quando essi contestino la diversa difficoltà delle prove, poiché l'accoglimento della censura riferita a una sessione può avvantaggiare alcuni candidati e svantaggiarne altri.
  • Un ricorso collettivo unitario contenente posizioni eterogenee e confliggenti non può essere reso parzialmente ammissibile mediante la separazione dei motivi comuni da quelli incompatibili: l'inammissibilità investe il ricorso cumulativo nel suo complesso.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereAbuso del diritto e del processo

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