Sentenza n. 1467/2026 - Roma, Sezione 5
per l'annullamento - dell’Avviso, della Regione Lazio - Direzione Personale Enti Locali E Sicurezza, dell’8 ottobre 2025, pubblicato il 09/10/2025 sul Bollettino Ufficiale Della Regione Lazio - n. 84, avente ad oggetto “Concorso pubblico, per esami, per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 55 unità di personale dell'Area degli Istruttori - profilo professionale istruttore area vigilanza - Guardiaparco (ex categoria C, posizione economica C1), da inquadrare nell'Area degli Istruttori del ruolo del personale non dirigenziale della Giunta regionale del Lazio, bandito con Determinazione n. -OMISSIS-del 20.12.2024 e pubblicato sul BURL n. 103 del 24 dicembre 2024. RISULTATI PROVA SCRITTA” nella parte in cui gli odierni ricorrenti non raggiungevano il punteggio minimo di 21/30; - dell’Avviso, Della Regione Lazio - pubblicato sul B.U.R.L. n.82 del 3 ottobre 2025, avente ad oggetto “concorso pubblico, per esami, per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 55 unità di personale dell'area degli istruttori - profilo professionale istruttore area vigilanza - guardiaparco (ex categoria c, posizione economica c1), da inquadrare nell'area degli istruttori del ruolo del personale non dirigenziale della giunta regionale del lazio (cod. reglazio-gp). rettifica errore materiale avviso 10 settembre 2025 "diario d'esame, istruzioni per l'accesso alla sede concorsuali e modalità di svolgimento delle prove scritte" pubblicato sul burl n. 75 dell'11 settembre 2025, nella parte lesiva per gli odierni ricorrenti; - dell’avviso Della Regione Lazio - direzione personale enti locali e sicurezza pubblicato il 28/10/2025 sul Bollettino Ufficiale Della Regione Lazio - N. 89 - Supplemento n. 1, avente ad oggetto “Concorso pubblico, per esami, per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 55 unità di personale dell'Area degli Istruttori - profilo professionale istruttore area vigilanza - Guardiaparco (ex categoria C, posizione economica C1), da inquadrare nell'Area degli Istruttori del ruolo del personale non dirigenziale della Giunta regionale del Lazio. CANDIDATI AMMESSI ALLA PROVA ORALE - DIARIO DELLA PROVA ORALE” nella parte lesiva per gli odierni ricorrenti; - della Determinazione 21 maggio 2025, n. -OMISSIS-pubblicata il 22/05/2025 sul BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 41 avente ad oggetto “Concorso pubblico, per esami, per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 55 unità di personale dell'Area degli Istruttori - profilo professionale istruttore area vigilanza - Guardiaparco (ex categoria C, posizione economica C1), da inquadrare nell'Area degli Istruttori del ruolo del personale non dirigenziale della Giunta regionale del Lazio. Nomina della Commissione esaminatrice di concorso”; - della Determinazione del 3 novembre 2025, n. -OMISSIS-, pubblicata il 04/11/2025 sul Bollettino Ufficiale Della Regione Lazio - N. 91 - Supplemento n. 1, avente ad oggetto “Concorso pubblico, per esami, per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 55 unità di personale dell'Area degli Istruttori - profilo professionale istruttore area vigilanza - Guardiaparco (ex categoria C, posizione economica C1), da inquadrare nell'Area degli Istruttori del ruolo del personale non dirigenziale della Giunta regionale del Lazio. Nomina componenti aggiunti della Commissione Esaminatrice - esperti in informatica e lingua inglese”; - per quel che occorrer possa, del bando del Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n.55 unità di personale dell’Area degli Istruttori – profilo professionale istruttore area vigilanza - Guardiaparco (ex categoria C, posizione economica C1) pubblicato nel B.U.R.L del 24 dicembre 2024 n. 103; - In ogni caso, di ogni ulteriore eventuale altro atto premesso, connesso e/o consequenziale inerente alla procedura concorsuale de quo, ivi compresi tutti i verbali della Commissione esaminatrice nella parte in cui viene espresso il giudizio di inidoneità degli odierni ricorrenti, nonché di qualsiasi altro atto o documento nei quali viene espresso il giudizio di inidoneità degli odierni ricorrenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti e avvisi relativi alla prova scritta e all'ammissione alla prova orale del concorso regionale per 55 posti di istruttore dell'area vigilanza-Guardiaparco, inclusi gli atti concernenti l'uso dei testi normativi, la composizione della commissione, i quesiti e i giudizi di non idoneità
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato gli atti della procedura concorsuale deducendo, anzitutto, la gestione contraddittoria e tardiva delle regole sull'uso dei testi normativi: il bando avrebbe consentito l'utilizzo di codici non commentati, tale facoltà sarebbe stata successivamente esclusa e poi ripristinata mediante una rettifica per errore materiale pubblicata il 3 ottobre 2025, a ridosso della prova del 6 ottobre. È stata dedotta la lesione del legittimo affidamento, poiché alcuni candidati, anche in ragione di comunicazioni ricevute via e-mail, si sarebbero presentati senza testi normativi, mentre altri, informati della rettifica, avrebbero potuto utilizzarli. Sono state inoltre prospettate disparità di trattamento e violazione della par condicio, asseritamente dimostrate dall'anomala concentrazione dei punteggi; difetto di composizione della commissione per l'assenza di esperti naturalisti o forestali; presenza di quesiti su materie non previste dal bando o non pertinenti, tra cui il GDPR e i regolamenti interni del Consiglio regionale; nonché diversa difficoltà tra le prove somministrate nella sessione mattutina e in quella pomeridiana. La Regione Lazio ha eccepito l'inammissibilità del ricorso collettivo per conflitto di interessi tra i ricorrenti.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso collettivo senza esaminare nel merito le censure sugli atti concorsuali. Ha richiamato il principio secondo cui il ricorso collettivo è ammissibile soltanto quando ricorrano cumulativamente l'identità delle situazioni sostanziali e processuali, l'identità del petitum e della causa petendi, la sostanziale identità degli atti impugnati e l'assenza di qualsiasi conflitto, anche potenziale, tra gli interessi dei ricorrenti. Nel caso concreto, 88 ricorrenti erano stati suddivisi in sessioni diverse: quelli con cognome dalla A a LAMB avevano sostenuto la prova mattutina, mentre quelli da LAMBI a Z quella pomeridiana. La censura relativa alla diversa difficoltà delle prove rendeva le posizioni attuali e concretamente confliggenti, poiché l'accoglimento della doglianza riferita a una sessione avrebbe potuto avvantaggiare alcuni ricorrenti e svantaggiarne altri. Il Collegio ha inoltre rilevato l'eterogeneità delle censure e ha escluso la possibilità di scindere il ricorso unitario, dichiarandone ammissibili soltanto alcuni motivi o alcune posizioni, anche per il connesso rischio di elusione dell'obbligo di versamento del contributo unificato. Le spese di lite sono state eccezionalmente compensate.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti; il TAR ha definito la controversia in tale forma.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce il presupposto per l'oscuramento delle generalità delle parti a tutela dei diritti o della dignità dell'interessato.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, quale ulteriore base per l'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Il ricorso collettivo nel processo amministrativo costituisce una deroga alla regola della proposizione individuale della domanda e richiede cumulativamente l'identità del petitum e della causa petendi, l'identità sostanziale degli atti impugnati e l'assenza di qualsiasi conflitto di interessi, anche soltanto potenziale, tra i ricorrenti.
- La partecipazione di ricorrenti a sessioni diverse della medesima procedura concorsuale può determinare un conflitto di interessi attuale e concreto quando essi contestino la diversa difficoltà delle prove, poiché l'accoglimento della censura riferita a una sessione può avvantaggiare alcuni candidati e svantaggiarne altri.
- Un ricorso collettivo unitario contenente posizioni eterogenee e confliggenti non può essere reso parzialmente ammissibile mediante la separazione dei motivi comuni da quelli incompatibili: l'inammissibilità investe il ricorso cumulativo nel suo complesso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 26 gen 2026Sentenza n. 192/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 26 gen 2026Sentenza n. 193/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 26 gen 2026Sentenza n. 194/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 26 gen 2026Sentenza n. 199/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 26 gen 2026Sentenza n. 200/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 26 gen 2026Sentenza n. 201/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →