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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07869/2024 del 22/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da due avvisi di accertamento IRPEF per gli anni 2007 e 2008, emessi con metodo sintetico ex art. 38 d.P.R. n. 600/1973 sulla base della disponibilità, ritenuta sintomatica di capacità contributiva, di un immobile abitativo e di alcuni beni mobili (ciclomotore, motociclo e autovettura). La contribuente aveva impugnato gli atti in primo grado ottenendone l’annullamento; in appello l’Agenzia aveva ottenuto una decisione parzialmente favorevole, con annullamento dell’accertamento per il 2007 e conferma di quello per il 2008. In cassazione la contribuente deduceva cinque motivi: 1) violazione dell’art. 38 d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che il redditometro sarebbe applicabile solo in presenza di scostamento per due o più periodi d’imposta, non per un solo anno; 2) omesso esame di fatti decisivi, perché la CTR avrebbe affermato l’insufficienza delle disponibilità finanziarie per il 2008 senza indicare quali ulteriori spese le avrebbero assorbite e senza considerare le contestazioni sulla loro tardiva allegazione e prova; 3) violazione dell’art. 38 d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 2697 c.c., assumendo che le disponibilità sul conto corrente erano sufficienti a giustificare lo scostamento anche per il 2008 e che non spettasse alla contribuente provare il concreto impiego di tali somme; 4) violazione dell’art. 42 d.P.R. n. 600/1973, per aver la CTR fondato la decisione su ulteriori spese non indicate negli avvisi e introdotte solo in giudizio, integrando illegittimamente la motivazione dell’atto; 5) nullità per omessa pronuncia sulla dedotta violazione dell’art. 12 L. n. 212/2000, per mancata redazione del verbale finale e per notificazione dell’avviso prima del decorso del termine di 60 giorni dalla chiusura della verifica. Nel corso del giudizio di legittimità la ricorrente depositava istanza di estinzione per definizione agevolata della lite fiscale ai sensi della L. n. 197/2022, con documentazione del pagamento della prima rata; la definizione riguardava però solo l’accertamento relativo al 2008, mentre per il 2007 la decisione favorevole alla contribuente non era stata impugnata dall’Agenzia, con conseguente giudicato interno su tale capo.

La decisione

La Corte ha rilevato d’ufficio il giudicato interno formatosi sull’accoglimento del ricorso della contribuente per l’accertamento relativo all’anno 2007, poiché quel capo della sentenza di appello non era stato oggetto di ricorso incidentale da parte dell’Agenzia. Quanto all’avviso relativo al 2008, ha preso atto della domanda di definizione agevolata della controversia fiscale pendente ex L. n. 197/2022, della produzione della documentazione prevista e dell’assenza, allo stato, di un diniego dell’Amministrazione: di conseguenza ha dichiarato estinto il processo per la parte ancora controversa. La Corte ha inoltre precisato che le spese restano a carico di chi le ha anticipate, secondo la disciplina della definizione agevolata, e che non si applica il raddoppio del contributo unificato, non ricorrendo un rigetto, un’inammissibilità o un’improcedibilità del ricorso. Il procedimento, dunque, si è chiuso senza esame nel merito dei cinque motivi di ricorso, per intervenuta estinzione della lite limitatamente al residuo oggetto del giudizio e con stabilizzazione del capo favorevole già formato sul 2007.

Norme richiamate

  • art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Consente l’accertamento sintetico del reddito sulla base di elementi indicativi di capacità contributiva; la ricorrente ne contestava l’applicazione in relazione alla necessità di uno scostamento per due o più periodi d’imposta, ma la Corte non è entrata nel merito per l’intervenuta estinzione della lite.

  • art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Richiamato quale parametro di validità della motivazione dell’avviso di accertamento; la doglianza riguardava l’illegittima integrazione in giudizio della motivazione con ulteriori spese non indicate nell’atto.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in tema di riparto dell’onere probatorio circa la giustificazione delle disponibilità finanziarie addotte dalla contribuente per il 2008.

  • art. 12 L. 27 luglio 2000, n. 212

    Invocato per dedurre la mancata redazione del verbale finale e la violazione del termine dilatorio di 60 giorni prima della notifica dell’avviso.

  • art. 1, commi 186-204, L. 29 dicembre 2022, n. 197

    comma 197; comma 198; comma 200

    Disciplina la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti; la Corte ha ritenuto estinto il processo, in assenza di diniego, per la parte definita agevolmente.

  • art. 40, comma 3, d.l. n. 13 del 2023

    Richiamato come disposizione finalizzata alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità, in relazione all’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate.

  • art. 391 c.p.c.

    Richiamato per la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza a seguito di estinzione del giudizio.

  • art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    Indicati come norme di deduzione dei motivi di ricorso per violazione di legge, nullità e omesso esame di fatti decisivi.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio di cassazione, interviene una definizione agevolata della lite fiscale documentata secondo la disciplina speciale e non risulta un diniego dell’Amministrazione, il processo va dichiarato estinto per la parte oggetto di definizione.
  • Il giudicato interno su un capo della decisione si rileva d’ufficio anche in sede di legittimità se quel capo non è stato investito dalle impugnazioni rituali delle parti.
  • La definizione agevolata della controversia tributaria esclude l’applicazione del raddoppio del contributo unificato, poiché tale misura opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso.
  • Le censure sull’accertamento sintetico, sulla motivazione dell’avviso e sul riparto dell’onere probatorio restano assorbite quando sopravviene una causa estintiva del processo che impedisce alla Corte di pronunciarsi nel merito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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