Cassazione Penale, Ordinanza n. 32240/2025 del 29/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza del tribunale che, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., gli aveva applicato su richiesta la pena per il delitto di lieve entità in materia di stupefacenti. Ha dedotto un vizio di motivazione, lamentando che il giudice non avesse adeguatamente giustificato l'assenza dei presupposti per un proscioglimento immediato ex art. 129 c.p.p. In sostanza, il ricorso contestava la mancata verifica, nella sentenza di patteggiamento, di eventuali cause evidenti di proscioglimento.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché fondato su un motivo non consentito nel giudizio di legittimità avverso una sentenza di applicazione della pena su richiesta. Ha rilevato che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., tale sentenza è impugnabile per cassazione solo per questioni attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; la censura proposta, relativa alla motivazione sull'art. 129 c.p.p., non rientra in tali ipotesi. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
richiama la sentenza di applicazione della pena su richiesta, oggetto dell'impugnazione
art. 129 c.p.p.
invocato dal ricorrente come parametro del dovere di proscioglimento immediato in presenza di cause evidenti di non punibilità o di improcedibilità
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
consente la definizione in camera di consiglio del ricorso dichiarato inammissibile per motivi non consentiti
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
«solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»
delimita in modo tassativo i motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento, escludendo censure sulla motivazione non riconducibili alle ipotesi tipiche
Corte Cost., sent. n. 186/2000
richiamata per escludere l'assenza di colpa del ricorrente nella causa di inammissibilità, ai fini della sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- La sentenza di applicazione della pena su richiesta è ricorribile per cassazione solo nei casi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni censura estranea a tali ipotesi è inammissibile.
- Non è deducibile con ricorso per cassazione avverso il patteggiamento un vizio di motivazione che investa il mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p., quando la doglianza non si traduca in una delle violazioni tipizzate dalla legge.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non emerge assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, seguono la condanna alle spese e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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