Ordinanza n. 47/2026 - Ancona, Sezione 1
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della nota ANAS S.p.A. – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane prot. CDG. COORD. PATR. R.U. U.0366789 del 10 giugno 2021, ricevuta da Eni in pari data, avente ad oggetto “Raccordo Autostradale R.A. 11 Ascoli – Porto d'Ascoli (Riconosciuto quale “autostrada senza pedaggio” con D.M. 02.11.1970 - G.U. n. 24 del 29.01.1971 e D.M. 12.04.1984 – G.U. n. 151 del 02.06.1984) – Km 3 + 820 (circa) carreggiata destra (direzione Porto d'Ascoli). Rinnovo del titolo autorizzativo scaduto in data 01.01.2020. Riscontro alla Vostra nota del 17 giugno 2020. Invio nuovo disciplinare aggiornato”, con cui è stato condizionato il rilascio del rinnovo dell'autorizzazione alla restituzione del disciplinare di esercizio dell'area di servizio allegato alla stessa nota (valido per le aree di servizio autostradali), debitamente sottoscritto, unitamente ad una serie di documenti elencati nel provvedimento impugnato; di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o conseguente a detto provvedimento, non cognito alla ricorrente e, per quanto occorrer, possa: - del D.M. 2 novembre 1970, pubblicato nella G.U. n. 24 del 29 gennaio 1971; - del D.M. 12 aprile 1984, pubblicato nella G.U. n. 151 del 2 giugno 1984; - della nota ANAS S.p.A. prot. n. CDG-256104 del 22 maggio 2020; - del provvedimento – non conosciuto alla ricorrente – con cui ANAS S.p.A. avrebbe classificato come autostrada il “Raccordo Autostradale Ascoli-Porto d'Ascoli”; - del disciplinare di esercizio allegato alla nota ANAS prot. U.0366789 del 10 giugno 2021, impugnata in via principale, in quanto riferito ad aree di servizio su terreni in proprietà di terzi quali pertinenze di Autostrade e Raccordi Autostradali classificati con D.M. o dall'Ente Proprietario, ai sensi del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e Regolamento di attuazione, come “Autostrade senza pedaggio”. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Eni S.p.A. il 4/1/2023 per l’annullamento: - della nota ANAS – Gruppo FS Italiane prot. CDG. U. 0737062 del 24.10.2022 avente ad oggetto “R.A. 11 Ascoli-Porto d'Ascoli (Riconosciuto quale “Autostrada senza pedaggio” con D.M. 02.11.1970 - G.U. n.24 del 29.01.1971 e D.M. 12.04.1984 – G.U. n. 151 del 02.06.1984) - Km 3 + 820 (circa) carreggiata destra (direzione Porto d'Ascoli). Rinnovo del titolo autorizzativo. Riscontro alla Vostra nota di contestazione. Trasmissione Disciplinare aggiornato” con cui Anas ha trasmesso un nuovo Disciplinare di esercizio, a seguito di una variazione di titolarità del responsabile del trattamento dati personali, fermi i restanti contenuti, subordinando il rinnovo del titolo autorizzativo alla sottoscrizione del nuovo Disciplinare e preavvertendo, in mancanza, la chiusura dell'impianto e degli accessi all'Area con obbligo di rispristino dei luoghi; - del Disciplinare di esercizio per la realizzazione e l'esercizio di Aree di Servizio su terreni in proprietà di terzi, quali pertinenze di Autostrade e Raccordi Autostradali classificati con D.M. o dall'Ente proprietario, ai sensi del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n.285 e Regolamento di attuazione, come “Autostrade senza pedaggio”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota ANAS del 10 giugno 2021, e successiva nota del 24 ottobre 2022, con cui il rinnovo del titolo autorizzativo per un'area di servizio sul Raccordo Autostradale Ascoli-Porto d'Ascoli è stato subordinato alla sottoscrizione di un disciplinare di esercizio, con preavviso di chiusura dell'impianto in caso di mancata sottoscrizione
Esito
La controversia
L'impresa ricorrente ha impugnato la nota ANAS del 10 giugno 2021, gli atti presupposti e il disciplinare di esercizio allegato, contestando la subordinazione del rinnovo dell'autorizzazione alla restituzione del disciplinare sottoscritto e alla produzione della documentazione richiesta. Sono stati inoltre impugnati i decreti ministeriali richiamati da ANAS, la precedente nota del 22 maggio 2020, l'asserita classificazione del Raccordo Autostradale Ascoli-Porto d'Ascoli come autostrada e il disciplinare applicabile alle aree di servizio realizzate su terreni di proprietà di terzi quali pertinenze di autostrade e raccordi autostradali classificati come autostrade senza pedaggio. Con motivi aggiunti sono state impugnate la nota ANAS del 24 ottobre 2022, relativa alla trasmissione di un disciplinare aggiornato a seguito della variazione del titolare del trattamento dei dati personali, e il nuovo disciplinare, con contestazione della persistente subordinazione del rinnovo del titolo alla sottoscrizione e del preavviso di chiusura dell'impianto e di ripristino dei luoghi.
La decisione
Il TAR non ha definito la domanda di annullamento né esaminato i motivi dedotti. Ritenuta l'opportunità di acquisire ulteriori elementi sulla vicenda, ha disposto, ai sensi dell'art. 46, comma 2, c.p.a., il deposito da parte dell'amministrazione di una relazione dettagliata e aggiornata sui fatti controversi, nonché di ogni altro atto o documento utile alla decisione. L'ordinanza ha quindi natura istruttoria e non contiene una valutazione conclusiva sulla legittimità degli atti impugnati.
Norme richiamate
art. 46, comma 2, c.p.a.
deposito di una dettagliata relazione aggiornata sulla vicenda dedotta in contenzioso nonché ogni altro atto e/o documento ritenuto utile ai fini del giudizio
La disposizione è utilizzata dal giudice per ordinare all'amministrazione il deposito di una relazione aggiornata e della documentazione necessaria all'istruzione della causa.
d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
È richiamato nel disciplinare impugnato quale fonte della classificazione delle autostrade e dei raccordi autostradali, ma l'ordinanza non ne interpreta le disposizioni.
Massime di principio
- Prima di decidere una domanda di annullamento, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione, ai sensi dell'art. 46, comma 2, c.p.a., il deposito di una relazione dettagliata e aggiornata sui fatti controversi e degli atti o documenti utili alla decisione.
- L'ordinanza istruttoria che dispone l'acquisizione di una relazione amministrativa e di documenti non definisce il merito della controversia e non consente di individuare, prima della successiva decisione, una parte prevalente.
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