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Sentenza

Sentenza del 19/04/2021 n. 1995 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo tributario - Notifica atto di appello a mezzo Pec - Entrata in vigore del processo telematico - Notifica effettuata prima del 15 aprile 2017 - E' inesistente.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

il giudice ha dichiarato l'inesistenza della notifica effettuata via PEC prima dell'entrata in vigore del processo telematico per la regione Lazio; conseguentemente l'impugnazione non ha efficacia e la sentenza impugnata è passata in giudicato. La decisione si richiama a orientamenti della Cassazione (ord. 15109/2018 e 8560/2019) e alla giurisprudenza della Commissione Tributaria Regionale (Comm. Trib. Reg. Puglia, sez. XI, dec. 3451/2018).

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

la notifica dell'atto di appello è stata effettuata a mezzo PEC in data anteriore al 15 aprile 2017, data di entrata in vigore del processo telematico nella regione Lazio ai sensi dell'art. 16 del decreto direttoriale 4 agosto 2015, emanato in attuazione dell'art. 3, comma 3 del d.m. n. 163/2013. Sicché la notificazione telematica effettuata prima della data di attivazione regionale non si conforma alle regole di efficacia introdotte dalla normativa applicabile e deve essere ritenuta giuridicamente inesistente.

Norme richiamate

  • legge n. 53/1994, art. 1

    norma di quadro sull'uso dei mezzi informatici e telematici nelle comunicazioni e nei procedimenti amministrativi/giudiziari, richiamata a corredo delle disposizioni successive sull'informatizzazione del processo

  • decreto ministeriale n. 163/2013, art. 3, co. 3

    stabilisce il quadro normativo per l'attuazione del processo telematico e la previsione di attivazioni graduali/regionali; la decorrenza dell'efficacia delle notifiche telematiche va valutata alla luce di tale calendario di attivazione

  • decreto direttoriale 4 agosto 2015, art. 16

    individua le date operative di entrata in vigore del processo telematico per le diverse regioni; per la regione Lazio viene fissata la data del 15 aprile 2017, perciò notifiche via PEC anteriori a tale data non producono gli effetti di legge collegati al processo telematico

Massime di principio

  • Una notificazione via PEC è efficace solo se avviene in conformità alla disciplina di attivazione del processo telematico per la specifica giurisdizione e dalla data in cui tale disciplina è operativa nella regione interessata.
  • Se la normativa o gli atti attuativi fissano una data di entrata in vigore regionale del processo telematico, le notifiche telematiche anteriori a quella data possono essere dichiarate inesistenti, con conseguente inefficacia dell'atto processuale notificato.
  • L'inesistenza della notifica di un atto decisivo (es. atto di appello) comporta che la sentenza impugnata resti definitiva (passaggio in giudicato) se non vi è altra valida impugnazione.
  • In situazioni analoghe è necessario verificare: (a) la data di attivazione del processo telematico nella regione competente; (b) la normativa e gli atti attuativi applicabili (decreti ministeriali e direttoriali); (c) eventuali pronunce giurisprudenziali di legittimità o giurisdizionali che chiariscano la portata temporale e territoriale dell'efficacia delle notifiche telematiche.
  • Quando si sospetta l'inesistenza di una notifica telematica, valutare tempestivamente rimedi procedurali (es. istanze di rideterminazione dei termini, motivi di nullità) e la possibilità di nuova regolarizzazione solo se la legge e la giurisprudenza lo consentono.

Testo integrale

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