Corte di giustizia, Sentenza C-246/25
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 30 aprile 2026. — AS contro BNP Paribas Bank Polska S.A. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Warszawie. — Rinvio pregiudiziale – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Effetti della constatazione del carattere abusivo di una clausola – Addendum a un contratto di mutuo ipotecario – Conseguenze della nullità di tale addendum sulla validità di tale contratto – Principi di effettività e di proporzionalità – Effetto dissuasivo – Condizioni per la sussistenza del contratto – Obblighi del giudice nazionale. — Causa C-246/25
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte affronta il tema delle conseguenze della nullità di un addendum a un contratto di mutuo ipotecario contenente clausole abusive. Stabilisce che il ripristino delle clausole originarie del contratto non è di per sé contrario alla direttiva 93/13, ma deve essere valutato dal giudice nazionale in modo da garantire un equilibrio reale tra le parti, la tutela effettiva del consumatore e l’effetto dissuasivo nei confronti del professionista. La soluzione dipende quindi da una verifica concreta delle conseguenze del ripristino nel caso specifico.
Clausole abusive in un addendum a mutuo ipotecario: se la sua nullità comporti il ripristino delle clausole originarie del contratto e in quali limiti ciò sia compatibile con la direttiva 93/13.
La questione giuridica
Se l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, nonché i principi di effettività e di proporzionalità, ostino a una giurisprudenza nazionale secondo cui, dichiarata la nullità di un addendum contenente clausole abusive, il contratto di mutuo ipotecario deve considerarsi vincolante nella sua versione originaria, con ripristino delle clausole iniziali sostituite dall’addendum.
Principio di diritto
La direttiva 93/13 non osta, in linea di principio, a una disciplina o giurisprudenza nazionale che, dichiarata la nullità di un addendum a un mutuo ipotecario per clausole abusive, faccia rivivere le clausole originarie del contratto sostituite dall’addendum; ciò però è lecito solo se il giudice nazionale verifica concretamente che il ripristino non alteri la tutela effettiva del consumatore e non neutralizzi l’effetto dissuasivo della direttiva, tenendo conto sia delle eventuali conseguenze sfavorevoli per il consumatore sia dei vantaggi per il professionista.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 93/13/CEE
- Articolo 6, paragrafo 1, direttiva 93/13/CEE
- Articolo 7, paragrafo 1, direttiva 93/13/CEE
- Considerando 24 direttiva 93/13/CEE
- Articolo 58, paragrafo 1, codice civile polacco
- Articolo 3851 codice civile polacco
- Articolo 3852 codice civile polacco
- Articolo 506, paragrafo 1, codice civile polacco
Clausole abusive in un addendum a mutuo ipotecario: ripristino delle clausole originarie e limiti della tutela consumeristica
La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale del Sąd Okręgowy w Warszawie in una controversia tra un consumatore e una banca sulla sorte di un contratto di mutuo ipotecario dopo la dichiarazione di nullità di un addendum contenente clausole abusive. La Corte interpreta l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, nonché i principi di effettività e di proporzionalità.
Fatti e procedimento principale
Nel 2007 AS aveva concluso un mutuo ipotecario in zloty polacchi con tasso ancorato al WIBOR 3M. Nel 2008 le parti avevano sottoscritto un secondo addendum che convertiva il mutuo in franchi svizzeri, collegava il tasso al Libor 6M e introduceva meccanismi di rimborso e calcolo basati sul tasso di vendita della valuta applicato dalla banca, con attribuzione espressa del rischio di cambio al mutuatario. Nel 2015 un terzo addendum aveva poi consentito il rimborso diretto in CHF.
AS, dopo aver rimborsato somme rilevanti, ha chiesto al giudice nazionale la dichiarazione di nullità delle clausole di indicizzazione del secondo addendum e, in subordine, la nullità dell’intero contratto. Il giudice del rinvio riteneva abusive le clausole dell’addendum, ma dubitava se la nullità del solo addendum dovesse comportare il ripristino delle clausole originarie del mutuo.
Normativa rilevante
La Corte richiama il considerando 24 e gli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13. In diritto polacco sono menzionati l’articolo 58, paragrafo 1, l’articolo 3851, l’articolo 3852 e l’articolo 506, paragrafo 1, del codice civile.
Ricevibilità della questione
La banca sosteneva l’irricevibilità del rinvio perché la soluzione dipenderebbe solo dal diritto nazionale. La Corte respinge l’eccezione, osservando che, pur spettando al giudice nazionale interpretare il diritto interno, nel caso concreto la domanda verteva sulla portata della tutela prevista dalla direttiva 93/13 e sull’incidenza della giurisprudenza nazionale sull’effettività e sulla dissuasione garantite dal diritto dell’Unione.
Ragionamento della Corte
La Corte ricorda che le clausole abusive non vincolano il consumatore e che le modalità nazionali di attuazione non possono alterare la sostanza della tutela. L’articolo 7 impone agli Stati membri di predisporre mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’uso di clausole abusive.
Secondo la Corte, la clausola abusiva deve essere trattata come se non fosse mai esistita e la sua eliminazione deve, in linea di principio, ripristinare la situazione di diritto e di fatto del consumatore. Tuttavia, se, alla luce del diritto nazionale, il contratto non può sussistere senza la clausola abusiva, la direttiva 93/13 non osta alla sua nullità, indipendentemente dalle conseguenze pratiche di tale nullità.
Nel caso di specie, la giurisprudenza nazionale esaminata dal giudice del rinvio attribuisce alla nullità dell’addendum l’effetto di far rivivere le clausole iniziali del contratto. La Corte ammette che un simile ripristino può, in linea di principio, ricondurre il consumatore alla situazione giuridica anteriore all’addendum. Tuttavia, la compatibilità con la direttiva dipende da un controllo concreto: il giudice nazionale deve verificare se il ripristino non produca effetti negativi per il consumatore e, al tempo stesso, non attenui l’effetto dissuasivo nei confronti del professionista.
La Corte sottolinea infatti che il ripristino delle clausole originarie può essere sfavorevole al consumatore, ad esempio imponendogli di restituire differenze economiche o facendogli perdere i benefici dell’estensione della scadenza del mutuo. Dall’altro lato, se il professionista potesse beneficiare del ritorno alle clausole iniziali, il deterrente contro l’uso di clausole abusive verrebbe indebolito. È quindi necessario che il giudice nazionale accerti la volontà delle parti al momento della modifica contrattuale e valuti se il ripristino consenta un equilibrio reale tra diritti e obblighi, coerente con la finalità di protezione effettiva del consumatore.
Decisione
La Corte dichiara che l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, nonché i principi di effettività e di proporzionalità, non ostano a una giurisprudenza nazionale che faccia derivare dalla nullità di un addendum abusivo il ripristino delle clausole originarie del contratto, purché il giudice nazionale tenga adeguatamente conto delle conseguenze per il consumatore e dei vantaggi per il professionista, così da preservare sia la tutela effettiva del consumatore sia l’effetto dissuasivo della direttiva.
Principio affermato
Il ripristino delle clausole contrattuali originarie, in seguito alla nullità di un addendum contenente clausole abusive, è ammissibile ai fini della direttiva 93/13 solo se non compromette la protezione effettiva del consumatore e non neutralizza l’effetto deterrente contro l’inserimento di clausole abusive; tale verifica spetta al giudice nazionale caso per caso.
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