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Sentenza

Sentenza n. 477/2026 - Palermo, Sezione 4

per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Caltanissetta, sezione Lavoro, n. 150 del 1° aprile 2025 passata in giudicato per omesso gravame.

Giustizia amministrativa202501477

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Caltanissetta, sezione Lavoro, n. 150 del 1° aprile 2025, recante condanna al pagamento di € 1.000,00 per il bonus Carta del Docente relativo agli anni scolastici 2021/22 e 2022/23

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Caltanissetta, sezione Lavoro, n. 150 del 1° aprile 2025, passata in giudicato per omesso gravame e attestata come definitiva dalla cancelleria il 12 agosto 2025. La sentenza aveva riconosciuto in favore della ricorrente il diritto al pagamento di € 1.000,00 a titolo di bonus Carta del Docente, riferito agli anni scolastici 2021/22 e 2022/23. Il Ministero, pur costituitosi, non ha dato esecuzione al titolo giudiziale. Il TAR ha verificato l’ammissibilità dell’azione, rilevando sia la proponibilità dell’ottemperanza per le sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, sia il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996, poiché la sentenza era stata notificata all’amministrazione il 1° aprile 2025.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso ammissibile e lo ha accolto nel merito, accertando l’inadempimento del Ministero rispetto al giudicato civile. Ha ordinato all’amministrazione di eseguire la sentenza mediante il pagamento delle somme riconosciute, entro 60 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Ha inoltre disposto, in caso di ulteriore inadempimento, l’intervento sostitutivo di un commissario ad acta, individuato nel Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega e con ulteriore termine di 60 giorni decorrente dall’istanza dell’interessata. Il commissario opererà senza compenso aggiuntivo, in applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001, relativo ai giudizi di ottemperanza per i decreti emessi ai sensi della medesima legge. Il Ministero è stato condannato al pagamento di € 500,00 per spese di lite, oltre accessori.

Norme richiamate

  • artt. 112 e ss. c.p.a.

    Fondano il giudizio di ottemperanza e consentono di ottenere l’esecuzione del giudicato nei confronti dell’amministrazione inadempiente.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Rende ammissibile il giudizio di ottemperanza per le sentenze passate in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 14 d.l. 669/1996

    Subordina la proponibilità dell’azione esecutiva nei confronti delle amministrazioni al decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo; il TAR ne ha ritenuto rispettato il termine nel caso concreto.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    È la disposizione in base alla quale il giudicato civile aveva riconosciuto il bonus Carta del Docente per gli anni scolastici considerati.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001

    La previsione sull’assenza di compenso per il commissario ad acta, dettata per l’ottemperanza relativa ai decreti emessi ai sensi della l. 89/2001, è stata ritenuta applicabile per analogia alle altre condanne al pagamento di somme di denaro.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando l’amministrazione destinataria della condanna non vi abbia dato spontanea esecuzione.
  • Nel caso di condanne pecuniarie a carico di una pubblica amministrazione, l’azione di ottemperanza è proponibile dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996.
  • Accertato l’inadempimento dell’amministrazione rispetto a un giudicato recante condanna al pagamento di somme di denaro, il giudice dell’ottemperanza può ordinare il pagamento entro un termine prefissato e disporre contestualmente l’intervento sostitutivo di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia.
  • Il commissario ad acta nominato per dare esecuzione a una condanna pecuniaria nei confronti della pubblica amministrazione può svolgere l’incarico senza compenso aggiuntivo quando il giudice ritenga applicabile per analogia il principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale desumibile dall’art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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