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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47937/2023 del 01/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato la custodia in carcere nei confronti dell'indagato per le rapine aggravate in concorso contro Elisa Maria Corbetta e Federico Gallizia Vergano (esclusa la rapina in danno di Enrica Guerra). Due motivi: 1) violazione degli artt. 178, lett. c), e 292, lett. b), cod. proc. pen., per presunta totale mancanza di descrizione della condotta addebitata (ossia insufficiente specificazione degli atti contestati); 2) violazione dell'art. 273 cod. proc. pen. e vizio di motivazione relativamente alla gravità indiziaria e all'individuazione del ricorrente, con l'argomentazione che gli elementi a carico sarebbero sostanzialmente limitati alla corrispondenza dell'abbigliamento di uno dei partecipanti.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la descrizione sommaria del fatto prevista dall'art. 292, comma 2, lett. b), cod. proc. pen. sia stata adeguatamente soddisfatta perché la richiesta del PM e la motivazione dell'ordinanza contenevano una sintetica ma sufficiente enunciazione dei lineamenti essenziali dell'imputazione, con precisazione dei contributi causali dei singoli concorrenti (chi ha materialmente sottratto e chi ha mantenuto la posizione di controllo/impedimento). Sul punto dell'identificazione, il Tribunale di Milano ha motivato in modo congruo e coerente richiamando le plurime descrizioni del vestiario rosso attribuito a Jouini (con differenze particolari segnalate dai dichiarante) e circostanze corroboranti, come la perquisizione che ha rinvenuto tracce riconducibili ai reati. La Corte di legittimità ha ribadito che in cassazione non è consentito rinnovare la valutazione dei fatti già esaminati dal giudice di merito se le motivazioni sono logicamente adeguate. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 292, comma 2, lett. b), cod. proc. pen.

    La 'descrizione sommaria del fatto' può essere anche sintetica purché la richiesta del PM e la motivazione dell'ordinanza contengano gli elementi necessari per consentire la difesa; non è necessario dettagliare ogni particolare.

  • art. 178, lett. c), cod. proc. pen.

    Richiamata nella censura relativa al contenuto dell'atto: la Corte ha ritenuto infondata la doglianza, ritenendo che l'onere di specificazione fosse adempiuto in forma sintetica ma adeguata.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Norma collegata alla gravità indiziaria e alla motivazione dell'applicazione della misura: la Corte ha valutato che la motivazione del giudice di merito era congrua e che la verifica in cassazione non può sostituirsi alla valutazione di merito sui fatti e sull'attendibilità delle fonti.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità o rigetto del ricorso; applicata per condannare il ricorrente.

  • art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. con L. 18/12/2020, n. 176)

    Richiamata in relazione alla trattazione scritta del ricorso; la procedura scritta è risultata applicabile secondo le disposizioni richiamate.

Massime di principio

  • La descrizione del fatto in misura cautelare può essere sintetica ma dev'essere tale da fornire all'indagato gli elementi essenziali per esercitare la difesa; il difetto di dettaglio è rilevante solo se mancano gli elementi essenziali.
  • In sede di cassazione non è ammesso un controllo volto a rinnovare la valutazione dei fatti o a sostituirsi al giudice di merito sull'attendibilità delle fonti: il sindacato è limitato all'adeguatezza logico-giuridica della motivazione.
  • Per la gravità indiziaria, una pluralità di descrizioni concordanti (es. del vestiario) unita a elementi corroboranti (perquisizioni, rinvenimento di tracce) può costituire base sufficiente per l'applicazione della misura cautelare, salvo che non emerga un vizio motivazionale grave.
  • La difesa che contesta l'identificazione deve dimostrare che mancano gli elementi essenziali per individuare l'autore o che la motivazione è manifestamente illogica; mere proposte alternative di valutazione non superano il vaglio di legittimità quando la motivazione è congrua.
  • Ricorsi manifestamente infondati o inammissibili possono comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie a carico del ricorrente.

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