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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19196/2022 del 14/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario una cartella di pagamento relativa a IRPEF per gli anni 2000-2003, contestando in particolare l’entità delle sanzioni pecuniarie e deducendo che l’omessa presentazione delle dichiarazioni fosse dipesa da cause non imputabili a lui, riconducibili alla condotta del consulente e comunque a forza maggiore. Il primo grado aveva respinto il ricorso, ritenendo inammissibile la contestazione sulle sanzioni perché gli avvisi di accertamento precedentemente notificati non erano stati impugnati e quindi erano divenuti definitivi. In appello la CTR aveva accolto il gravame limitatamente alle sanzioni, ritenendo in sostanza non dovute le sanzioni per forza maggiore. L’Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con sette motivi: i primi tre lamentavano la violazione del giudicato interno e la mancata considerazione dell’inammissibilità già dichiarata in primo grado; il quarto deduceva violazione delle norme processuali tributarie e del principio di non contestazione; il quinto, il sesto e il settimo censuravano la decisione sul punto della forza maggiore, assumendo che il contribuente non avesse allegato né provato condotte idonee a escludere la sanzionabilità e che la motivazione della CTR fosse insufficiente o omettesse fatti decisivi.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso nei limiti del terzo motivo. Ha ritenuto decisivo che, a fronte della notifica di avvisi di accertamento relativi alle sanzioni e della loro mancata impugnazione nel termine di sessanta giorni, il contribuente non potesse più rimettere in discussione il merito delle sanzioni impugnando la successiva cartella di pagamento. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. I motivi quarto-settimo sono rimasti assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato per sostenere la formazione del giudicato interno sulla statuizione di primo grado relativa all’inammissibilità della contestazione sulle sanzioni.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato in relazione all’efficacia del giudicato sostanziale sulla questione delle sanzioni non impugnate tempestivamente.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per denunciare l’omessa pronuncia della CTR sull’eccezione di inammissibilità già dedotta dall’Agenzia.

  • artt. 19 e 21 d.lgs. n. 546/1992

    La Corte ha affermato che l’avviso di accertamento relativo alle sanzioni va impugnato nel termine decadenziale di sessanta giorni; decorso tale termine, il merito delle sanzioni non può essere rimesso in discussione con l’impugnazione della cartella.

  • art. 6, comma 5, d.lgs. n. 472/1997

    Richiamato nel ricorso per sostenere che la forza maggiore o la condotta del consulente richiedono allegazioni e comportamenti diligenti del contribuente idonei a escludere la sanzionabilità, ma il motivo è rimasto assorbito.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato dal controricorrente in appello per censurare la motivazione della sentenza di primo grado sulle sanzioni; non è però divenuto decisivo nella decisione finale della Cassazione.

  • art. 360, comma 1, nn. 3, 4, 5 c.p.c.

    Richiamato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge, nullità processuali e omesso esame/motivazione.

  • art. 54, comma 3, d.l. n. 83/2012

    Richiamato nel sesto motivo in tema di vizio motivazionale, ma il motivo è stato assorbito.

Massime di principio

  • Quando un avviso di accertamento, anche se relativo solo alle sanzioni, è stato ritualmente notificato e non è stato impugnato nel termine di legge, la pretesa sanzionatoria diviene definitiva e non può essere nuovamente contestata nel giudizio avverso la successiva cartella di pagamento.
  • L’autonomia del provvedimento sanzionatorio rispetto all’accertamento dell’imposta non elimina l’onere di impugnarlo tempestivamente; la mancata impugnazione preclude la deduzione del merito della sanzione in un successivo giudizio sull’atto esattivo.
  • Il giudice di appello non può decidere nel merito una questione ormai coperta da definitività per mancata impugnazione dell’atto presupposto; se la questione è stata correttamente rilevata e permane l’efficacia preclusiva dell’atto non impugnato, la pronuncia di merito sul punto è erronea.
  • Le censure sulla forza maggiore o sulla non imputabilità dell’inadempimento restano assorbite quando la domanda è preclusa a monte dalla definitività dell’atto presupposto non impugnato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoDecadenzaOnere della prova

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