Sentenza del 19/01/2018 n. 1340 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società contestava l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro relativo alla sentenza del Tribunale di Messina che aveva ridotto gli interessi riconosciuti in precedenza e condannato G.F. alla restituzione delle somme percepite in eccesso. Deduceva, da un lato, l'insufficiente motivazione dell'avviso, per mancata indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche della pretesa; dall'altro, sosteneva che l'imposta proporzionale applicata alla sentenza determinasse una duplicazione d'imposta, poiché erano già stati assoggettati a imposta il decreto ingiuntivo e l'ordinanza di assegnazione, e che la sentenza di opposizione dovesse essere tassata in misura fissa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso e ha condannato G.F. s.p.a. al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5.000, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito. Ha ritenuto sufficiente la motivazione dell'avviso, poiché indicava il tributo, l'aliquota del 3%, l'atto tassato e la base imponibile, consentendo alla contribuente di difendersi. Ha inoltre stabilito che ciascun provvedimento giudiziario autonomamente imponibile può essere soggetto a distinta imposta di registro, anche quando riguardi le stesse parti e la medesima vicenda. La sentenza, contenendo una condanna alla restituzione di somme e avendo natura prevalentemente condannatoria, era correttamente soggetta all'imposta proporzionale del 3%. Un'eventuale riforma o riduzione di un precedente provvedimento non elimina l'imposta originaria, ma può dare luogo, nei casi previsti, a conguaglio o rimborso da richiedere secondo le modalità e i termini di legge.
Norme richiamate
D.P.R. n. 131/1986, artt. 37 e 77
L'imposta di registro sugli atti dell'autorità giudiziaria è dovuta sul provvedimento tassato; la sua successiva riforma totale o parziale non incide automaticamente sull'avviso di liquidazione, ma può fondare una richiesta autonoma di conguaglio o rimborso secondo le modalità e i termini previsti.
D.P.R. n. 131/1986, art. 8, comma 1, lett. b), Tariffa, Parte Prima
"Atti dell'autorità giudiziaria ordinaria e speciale che definiscono anche parzialmente il giudizio, compresi i decreti ingiuntivi esecutivi"
Gli atti giudiziari che definiscono, anche solo parzialmente, il giudizio sono tassati in base alla loro natura e agli effetti giuridici prodotti; una decisione prevalentemente di condanna è soggetta all'imposta proporzionale prevista dalla tariffa.
D.P.R. n. 131/1986, art. 21, comma 2
Quando un unico atto giudiziario contiene più disposizioni, ai fini dell'imposta si considera quella prevalente e più onerosa. Nel caso concreto è stata ritenuta prevalente la condanna alla restituzione di una somma.
D.P.R. n. 131/1986, art. 20
La motivazione dell'avviso deve consentire di individuare il tributo richiesto, l'atto presupposto e la base imponibile. Non è necessario riprodurre nell'avviso ogni elemento già contenuto nell'atto giudiziario noto alle parti, se il contribuente è posto in condizione di comprendere e contestare la pretesa.
Legge n. 212/2000, art. 7
L'obbligo di motivazione degli atti tributari è rispettato quando l'atto individua adeguatamente il tributo, il presupposto impositivo e la base della pretesa, in modo da garantire l'effettivo esercizio del diritto di difesa.
Legge n. 241/1990, art. 3
L'obbligo generale di motivazione del provvedimento amministrativo deve essere valutato in relazione alla specifica natura dell'atto e alla sua funzione; per un avviso di liquidazione è sufficiente una motivazione idonea a rendere comprensibili gli elementi essenziali della pretesa.
Cass. n. 12757/2006; Cass. nn. 14649/2005 e 21160/2005
La giurisprudenza richiamata afferma che provvedimenti giudiziari distinti, anche se collegati alla stessa vicenda e riguardanti le stesse parti, conservano autonoma rilevanza impositiva quando hanno diversa natura ed effetti giuridici.
Massime di principio
- Ai fini dell'imposta di registro, ogni provvedimento giudiziario autonomamente imponibile deve essere valutato separatamente in base alla propria natura e agli effetti che produce; il collegamento con altri atti non comporta automaticamente una duplicazione d'imposta.
- Una sentenza che contiene una condanna alla restituzione o al pagamento di somme è normalmente soggetta a imposta proporzionale, anche se definisce anche questioni di accertamento o modifica di precedenti provvedimenti.
- La successiva riduzione, riforma o revoca di un provvedimento già tassato non rende automaticamente nullo l'avviso di liquidazione originario; l'eventuale recupero dell'imposta deve essere richiesto mediante conguaglio o rimborso nei termini e con le procedure previste dalla legge.
- Un avviso di liquidazione è sufficientemente motivato quando indica il tributo, l'aliquota, l'atto presupposto e la base imponibile, purché tali elementi consentano al contribuente di comprendere la pretesa e di esercitare concretamente il diritto di difesa.
- Per stabilire il regime impositivo di un atto giudiziario composto da più statuizioni, occorre individuare la disposizione prevalente e più onerosa, senza considerare soltanto il titolo formale della sentenza.
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