Sentenza n. 12530/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento quanto al ricorso n. 3443 del 2024, - della nota del Ministero dell’Università e della Ricerca del 18 gennaio 2024 emessa in asserita esecuzione della sentenza del T.A.R. Lazio, Roma, Sezione III, n. 863/2024; quanto al ricorso n. 6792 del 2024, - della nota del Ministero dell’Università e della Ricerca del 18 gennaio 2024, emessa in asserita esecuzione della sentenza del T.A.R. Lazio, Roma, Sezione III, n. 863/2024; - della nota del Ministero dell’Università e della Ricerca del 18 aprile 2024, emessa in asserita esecuzione dell’ordinanza del Consiglio di Stato n. 1286/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Note ministeriali del 18 gennaio 2024 e del 18 aprile 2024, adottate in asserita esecuzione di precedenti provvedimenti giurisdizionali, nella parte in cui hanno escluso dagli ulteriori scorrimenti i candidati già immatricolati in posizione di prenotazione
Esito
Favorevole al ricorrente (candidati a concorso universitario)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti avevano partecipato alla procedura di ammissione ai corsi di laurea a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria per l'a.a. 2023/2024. A seguito della sentenza del TAR che aveva annullato la procedura, salvaguardando le immatricolazioni già effettuate e quelle in corso nell'ambito dello scorrimento alla data di pubblicazione, i candidati in posizione di prenotato si erano immatricolati per evitare la decadenza dalla graduatoria. Dopo la sospensione degli effetti della sentenza da parte del Consiglio di Stato, il Ministero aveva riaperto gli scorrimenti, escludendo però i candidati già immatricolati. I ricorrenti hanno dedotto l'illegittimità di tale differenziazione rispetto ai candidati che avevano rinunciato all'immatricolazione o non avevano potuto immatricolarsi, lamentando l'imposizione di una scelta irreversibile, l'assenza di motivazione, la violazione del principio del merito e la penalizzazione dei candidati che si erano immatricolati facendo affidamento sulle indicazioni ministeriali e sulla precedente sentenza. Il Ministero ha eccepito l'irricevibilità per tardività della nota del 18 gennaio 2024, l'inammissibilità per mancata prova di resistenza e l'inammissibilità per la natura necessitata degli atti, adottati in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali. Nel giudizio n. 3443/2024 tutti i ricorrenti, tranne la candidata che ha mantenuto interesse, hanno dichiarato di non avere più interesse alla decisione. La candidata residua ha chiesto in via principale la declaratoria di improcedibilità per intervenuto consolidamento e, in subordine, l'accoglimento nel merito.
La decisione
Il TAR ha riunito i due ricorsi per identità soggettiva e oggettiva. Ha dichiarato improcedibile il ricorso n. 3443/2024 nei confronti dei ricorrenti che avevano dichiarato di non avere più interesse. Ha invece escluso l'improcedibilità per la candidata che aveva mantenuto interesse, ritenendo non applicabile il consolidamento a una controversia concernente non il diritto alla frequenza del corso, ma la scelta della sede. Ha respinto le eccezioni ministeriali: la nota del 18 gennaio 2024 è divenuta lesiva solo con la successiva nota di aprile, che ha reso definitive le immatricolazioni; la prova di resistenza risultava dagli estratti della graduatoria, dai quali emergeva che l'ultimo immatricolato presso la Sapienza aveva un punteggio inferiore a quello della ricorrente; l'esecuzione di un provvedimento giurisdizionale non esclude il sindacato sulle scelte non specificamente imposte dal giudice. Nel merito, ha ritenuto che la sentenza precedente avesse reso necessitate le scelte di tutti i candidati in posizione di prenotato, i quali erano stati costretti ad immatricolarsi o a rinunciare alla possibilità di immatricolazione. Non era quindi giustificato, alla riapertura degli scorrimenti, trattare diversamente chi aveva rinunciato e chi si era immatricolato nei soli termini resi possibili dalla sentenza. Il Ministero ha pertanto illegittimamente escluso la candidata dagli ulteriori scorrimenti. Il TAR ha accolto i ricorsi nella parte riferita a tale candidata, ordinando alle amministrazioni di confermare la sua iscrizione presso l'Università degli Studi "La Sapienza" di Roma e di sciogliere la riserva apposta in esecuzione della misura cautelare. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 70 c.p.a.
Consente la riunione dei ricorsi connessi; il TAR lo ha applicato ravvisando identità soggettiva e oggettiva tra i giudizi.
art. 31 c.p.a.
Massime di principio
- Quando un provvedimento amministrativo diviene lesivo solo attraverso un successivo atto che rende definitiva la posizione del destinatario, il termine per impugnarlo decorre dalla conoscenza della lesività effettiva, non necessariamente dalla sua adozione formale.
- L'esecuzione di una sentenza o di un'ordinanza giurisdizionale non sottrae automaticamente l'attività amministrativa al sindacato di legittimità: restano sindacabili le scelte non specificamente imposte dal contenuto vincolante del provvedimento giudiziario.
- Se un provvedimento giurisdizionale altera temporaneamente le regole di una procedura concorsuale e rende necessitata la scelta dei partecipanti tra immatricolazione e rinuncia, la successiva riapertura della procedura non può trattare diversamente, senza adeguata giustificazione, chi si è immatricolato e chi ha rinunciato, quando entrambe le condotte siano state condizionate dal provvedimento.
- Nelle procedure concorsuali, la prova di resistenza può essere dimostrata mediante elementi della graduatoria dai quali risulti che il candidato avrebbe potuto conseguire il risultato richiesto, come l'accesso a una sede migliore, in ragione del proprio punteggio.
- Il consolidamento della posizione non determina l'improcedibilità quando la controversia riguarda ancora un interesse concreto e attuale relativo alla sede di immatricolazione e non il diritto, già riconosciuto, alla frequenza del corso.
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