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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27033/2022 del 14/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (donataria)

La controversia

La controversia nasce da una serie di attribuzioni patrimoniali compiute da un coniuge in favore dell'altro: una donazione di beni immobili e una compravendita di immobile destinato ad abitazione, acquistato con denaro proprio del disponente. Anni dopo, il disponente ha agito in giudizio sostenendo di avere scoperto che la moglie intratteneva una stabile relazione extraconiugale, ritenuta tale da integrare ingiuria grave e quindi causa di revocazione per ingratitudine ex art. 801 c.c., chiedendo anche il risarcimento dei danni. La convenuta ha eccepito la decadenza annuale ex art. 802 c.c. e, comunque, l'assenza dei presupposti della revocazione. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, il soccombente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) censura del rigetto delle istanze di esibizione della documentazione bancaria della moglie, deducendo violazione degli artt. 210 c.p.c., 119, comma 4, T.U.B., 2697 e 802 c.c.; 2) censura della limitazione della prova testimoniale, lamentando violazione delle norme processuali sull'istruzione probatoria e dell'art. 2697 c.c.; 3) censura della motivazione sulla tempestività dell'azione e sul dies a quo del termine decadenziale ex art. 802 c.c., deducendo motivazione carente o apparente. La Corte di cassazione ha ritenuto che tutti i motivi mirassero in realtà a ottenere una rivalutazione del merito e delle risultanze istruttorie, non consentita in sede di legittimità; ha inoltre osservato che il giudice di merito aveva adeguatamente motivato sulle richieste istruttorie, qualificandole come esplorative e non decisive, e che, quanto al terzo motivo, la questione della decadenza era comunque superata dal fatto che la corte territoriale aveva escluso in radice la prova dell'ingiuria grave/adulterio.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondati i tre motivi: il primo perché volto a contestare valutazioni istruttorie e perché l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. è discrezionale, richiede la decisività della prova e non può supplire a mancata attivazione della parte per acquisire la documentazione; il secondo perché la limitazione della prova testimoniale rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, non sindacabile in cassazione se motivato, e perché la doglianza sull'art. 2697 c.c. non riguardava un erroneo riparto dell'onere probatorio; il terzo perché non vi era una vera statuizione sulla tardività e, soprattutto, la questione del termine decadenziale era comunque irrilevante, essendo stata esclusa in fatto la prova dei presupposti della revocazione per ingratitudine. Il ricorrente è stato condannato alle spese e all'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 801 c.c.

    La revocazione della donazione per ingratitudine presuppone la dimostrazione dei fatti che integrano l'ingiuria grave; se tali fatti non sono provati, la domanda va respinta a prescindere dal tema della tempestività.

  • art. 802 c.c.

    Il termine decadenziale per l'esercizio dell'azione di revocazione per ingratitudine diventa rilevante solo se risultano integrati i presupposti sostanziali dell'azione; in difetto di prova dell'ingiuria grave, la questione del dies a quo è superflua.

  • art. 210 c.p.c.

    L'ordine di esibizione è rimesso al potere discrezionale del giudice di merito e può essere censurato solo se manca del tutto la motivazione e il documento richiesto è decisivo; non è ammissibile quando l'istanza abbia carattere esplorativo o la parte possa procurarsi autonomamente la documentazione.

  • art. 119, comma 4, d.lgs. n. 385/1993

    La richiesta di documentazione bancaria è stata evocata dal ricorrente, ma la Corte ha valorizzato il principio per cui la parte deve attivarsi diligentemente per acquisire la documentazione, non potendo pretendere un ordine giudiziale sostitutivo in assenza di tale attivazione.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione dell'onere della prova è configurabile solo se il giudice attribuisce l'onere a una parte diversa da quella che ne è gravata; non basta contestare la valutazione delle prove o il merito dell'accertamento fattuale.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Non può essere usato per censurare la ricognizione della fattispecie concreta o per ottenere una nuova valutazione delle prove; esso riguarda l'erronea interpretazione della norma astratta.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il vizio motivazionale è il veicolo corretto per contestare l'apprezzamento dei fatti, ma nel testo riformato non consente di dedurre illogicità o contraddittorietà; in presenza di doppia conforme, il sindacato di fatto è ulteriormente precluso.

  • art. 348-ter, comma 4, c.p.c.

    La doppia conforme preclude il sindacato in cassazione sulle questioni di fatto già decise in modo conforme nei due gradi di merito.

  • art. 375 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione camerale del ricorso.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio e per la memoria del ricorrente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato come base del contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di rigetto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del fatto o delle prove: la deduzione ex art. 360, n. 3, c.p.c. deve riguardare l'erronea interpretazione della norma astratta, non l'apprezzamento del materiale istruttorio.
  • L'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. è uno strumento discrezionale e residuale: richiede allegazione della decisività del documento e non può essere utilizzato in funzione meramente esplorativa né per supplire all'inerzia della parte nell'acquisizione di documenti di cui possa ottenere copia autonomamente.
  • La limitazione o l'esclusione di capitoli di prova testimoniale rientra nel potere di direzione dell'istruttoria del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione congrua e non illogica.
  • La doglianza ex art. 2697 c.c. è ammissibile solo quando il giudice abbia invertito o alterato il riparto dell'onere probatorio; non è sufficiente lamentare che le prove siano state valutate in senso sfavorevole.
  • In presenza di doppia conforme, il sindacato di legittimità sulle questioni di fatto è precluso dall'art. 348-ter, comma 4, c.p.c.
  • Nell'azione di revocazione della donazione per ingratitudine, la verifica della tempestività dell'azione è logicamente recessiva se il giudice accerta che manca la prova del fatto costitutivo dell'ingiuria grave.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCompravenditaMandato
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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