Sentenza n. 3786/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'annullamento del Decreto del Questore della Provincia di Napoli n. -OMISSIS-del 20.11.2025, notificato il 21.11.2025 con cui è stata rigettata l'istanza presentata in data 2.10.2025 dalla società per il commercio di oggetti preziosi nei locali siti in Napoli, al-OMISSIS-ed è stata diffidata la società, in persona dell'amministratore, dal proseguire l'attività di vendita di oggetti preziosi; del Preavviso di rigetto del 24.10.2025 della SCIA condizionata n. -OMISSIS- di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della licenza per il commercio di oggetti preziosi, con diffida a proseguire l'attività, e preavviso di rigetto della SCIA condizionata
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato il decreto del Questore del 20 novembre 2025, adottato a seguito dell'istanza del 2 ottobre 2025, con cui è stata respinta la richiesta di licenza per il commercio di oggetti preziosi ed è stata disposta la diffida alla prosecuzione dell'attività. La società ha dedotto la violazione dell'art. 11 T.U.L.P.S., il difetto di motivazione, l'ingiustizia manifesta, il difetto di istruttoria, il travisamento, la violazione dell'art. 127 T.U.L.P.S. e del principio di proporzionalità. Ha rappresentato la propria storia commerciale e familiare, l'assoluzione dell'amministratore in un procedimento penale e la reiterazione dell'istanza alla luce delle vicende penali e societarie. L'Amministrazione ha fondato il diniego sull'accertata vendita di preziosi senza la necessaria licenza, riscontrata in più occasioni, nonché sulle vicende che avevano coinvolto soggetti appartenenti alla medesima compagine familiare e societaria, tra cui un'indagine penale riguardante il padre dell'amministratore per agevolazione di un clan camorristico e il sequestro preventivo di società collegate.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e ha ritenuto legittimo il diniego. L'art. 11 T.U.L.P.S. consente di negare le autorizzazioni di polizia a chi non dimostri la buona condotta; nel settore del commercio di preziosi l'Amministrazione è legittimata a esercitare una valutazione particolarmente rigorosa sulla permanenza dell'affidabilità del richiedente. Tale valutazione può fondarsi su circostanze concretamente indicate nel provvedimento, sintomatiche del rischio di abuso del titolo, anche in assenza di una sentenza di condanna o della qualificazione penale dei fatti. Nel caso concreto, la reiterata vendita di preziosi senza licenza, accertata nell'aprile e nel settembre 2025 e accompagnata da sanzioni e ordini di cessazione, costituiva elemento autonomamente idoneo a porre in dubbio l'affidabilità della società. A ciò si aggiungevano le vicende penali e societarie riferibili alla compagine familiare. Il giudizio dell'Amministrazione è stato qualificato come prognostico sull'affidabilità e sull'assenza di rischio di abuso, non come giudizio di pericolosità sociale; esso può quindi fondarsi anche su valutazioni probabilistiche e su condotte non sfociate in condanne penali o misure di pubblica sicurezza. È stata ritenuta irrilevante l'assenza di vendite durante i controlli e la distinzione tra vendite online e fisiche, poiché la licenza deve essere previamente ottenuta e la reiterata violazione risultava pacifica. Il provvedimento è stato ritenuto immune dai vizi dedotti. La società è stata condannata alla rifusione di euro 2.000,00 oltre accessori per spese di lite.
Norme richiamate
art. 11 T.U.L.P.S.
Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'Autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.
Il diniego dell'autorizzazione può fondarsi sulla mancata dimostrazione della buona condotta e su una valutazione discrezionale dell'affidabilità del richiedente; nel commercio di preziosi tale valutazione può prescindere da una condanna penale e basarsi su circostanze sintomatiche del rischio di abuso del titolo.
art. 127 T.U.L.P.S.
La censura di violazione della disposizione è stata respinta nel contesto della ritenuta legittimità del diniego e della diffida alla prosecuzione dell'attività.
art. 10-bis l. n. 241/1990
Il provvedimento impugnato richiamava il preavviso di rigetto, nel quale erano state esposte le circostanze poste a fondamento della valutazione di inaffidabilità.
Massime di principio
- Nel settore delle autorizzazioni di polizia per il commercio di oggetti preziosi, l'Amministrazione deve svolgere una valutazione particolarmente rigorosa sull'affidabilità e sulla buona condotta del richiedente, in ragione della delicatezza dell'attività autorizzata.
- Il diniego della licenza di pubblica sicurezza può essere fondato su circostanze concretamente indicate nel provvedimento che siano sintomatiche del rischio di abuso del titolo, anche quando tali circostanze non abbiano determinato una condanna penale o una misura di pubblica sicurezza.
- La reiterata vendita di oggetti preziosi senza la preventiva licenza costituisce elemento idoneo a fondare un giudizio prognostico negativo sull'affidabilità del richiedente e sulla sua capacità di rispettare le prescrizioni dell'autorizzazione.
- Il giudizio amministrativo sull'affidabilità richiesto dall'art. 11 T.U.L.P.S. non coincide con un giudizio di pericolosità sociale: può essere formulato anche sulla base di valutazioni probabilistiche e di condotte genericamente non conformi alla buona condotta funzionale allo specifico contenuto della licenza.
- Ai fini del diniego della licenza, è irrilevante che durante il controllo non siano state effettuate vendite o che le vendite siano state in parte effettuate online, quando risulti comunque l'esercizio dell'attività senza il previo rilascio dell'autorizzazione.
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