Cassazione Penale, Sentenza n. 40801/2022 del 27/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso per cassazione propone cinque motivi: (1) vizio di motivazione rispetto al capo 1) (partecipazione alla cosca Molè) per presunta motivazione riferita al coindagato Iaderopoli e non a Ficarra; (2) vizio di motivazione e travisamento della prova sul capo 2) (estorsione ai danni dei Frachea), sostenendo ruolo marginale e inesistenza del contributo; (3) vizio di motivazione e travisamento sul capo 7) (estorsione riqualificata in tentata ai danni di Bono Marco), deducendo inidoneità temporale della minaccia e insufficiente contributo di Ficarra nonché contestando l'aggravante mafiosa; (4) vizio di motivazione e travisamento in relazione ai capi 17), 29), 31) e 33) (associazione finalizzata al narcotraffico e delitti connessi), lamentando che le emergenze sarebbero mere ipotesi investigative e che la motivazione sarebbe generica; (5) vizio di motivazione sulle esigenze cautelari per la distanza temporale tra i fatti (2019) e l'esecuzione della misura, sostenendo che l'assenza di condotte successive dovrebbe escludere l'attualità del pericolo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso in parte inammissibile e in parte infondato, con conseguente rigetto complessivo. I motivi sono stati, in gran parte, considerati generici perché non specificamente tarati e non parametrati alla motivazione impugnata. La Corte ha confermato che il Tribunale del riesame ha adeguatamente motivato la gravità indiziaria sulla base di elementi probatori (conversazioni intercettate, partecipazione ad azioni estorsive, attività connesse al narcotraffico, ruoli esecutivi quali corriere/fornitore logistica e ospitalità di soggetti coinvolti), ha logicamente ricondotto la partecipazione mafiosa anche agli altri delitti-scopo e ha correttamente ritenuto integrata l'aggravante mafiosa dove applicabile. Quanto all'eccezione sul "tempo silente", la Corte ha aderito a un orientamento "intermedio": la presunzione relativa di pericolosità non richiede sempre una motivazione positiva sull'attualità, salvo che emergano elementi di esclusione (es. prova di distacco stabile dal sodalizio); nel caso concreto non è emersa prova di rescissione dei legami e la distanza temporale non è stata ritenuta decisiva. Pertanto il rigetto del ricorso è stato confermato.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
Usato per qualificare l'aggravante mafiosa: la Corte ha ritenuto che le condotte e le modalità (pressione intimidatoria, finalità di agevolazione della cosca, organizzazione e radicamento) giustificassero l'applicazione dell'aggravante e la rilevanza ai fini cautelari
art. 74, commi 1-4, d.P.R. n. 309/90
Norma sul traffico di stupefacenti richiamata per i delitti connessi al narcotraffico; la Corte ha ritenuto che le condotte contestate (raffinazione, approvvigionamento, corriere) integrassero gli elementi per la gravità indiziaria ai sensi dell'art. 74, con sovrapposizione possibile alla qualificazione aggravata ex art. 416-bis
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Riferito alla presunzione relativa di pericolosità sociale del partecipante ad associazione mafiosa: la Corte ha valutato tale presunzione collegandola al requisito di attualità e ha adottato un criterio bilanciato secondo cui la presunzione può essere superata da elementi concreti di esclusione (es. prova di distacco), ma non è automaticamente vinta dal solo decorso del tempo
art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Richiesto per il requisito dell'attualità delle esigenze cautelari: la Corte ha confermato che l'attualità non è esclusa in assenza di prova di rescissione del vincolo associativo e che il tempo trascorso deve essere valutato in relazione alla gravità degli addebiti
art. 292 cod. proc. pen. e art. 546 cod. proc. pen.
Richiamati come parametri formali e strutturali della motivazione del tribunale del riesame; la Corte ha verificato che il giudice di merito abbia dato conto adeguato delle ragioni che hanno indotto a ritenere la gravità degli indizi, senza operare un nuovo apprezzamento probatorio
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma evocata per la forma del ricorso in cassazione (limiti di enunciazione dei motivi): la Corte ha rilevato che alcuni motivi risultavano formulati in modo generico e non adeguatamente specifico rispetto alla motivazione impugnata
Massime di principio
- I motivi di cassazione contro misure cautelari devono essere specifici e parametrati alla motivazione impugnata: censure generiche sono spesso inammissibili.
- In tema di associazione mafiosa, la gravità indiziaria può essere desunta anche dai delitti-scopo e dalle modalità esecutive; il riesame non richiede prova definitiva, ma una motivazione logica e congrua rispetto agli indizi.
- La semplice presenza sul luogo di un'estorsione può integrare la partecipazione quando dia sostegno psicologico o sicurezza all'autore e manifesti adesione alla condotta.
- Atti diretti a impedire l'apertura o l'operatività di un'attività economica per procurare un vantaggio a terzi possono configurare tentata estorsione anche se formale titolarità è già acquisita.
- Sulla questione del "tempo silente" la giurisprudenza è articolata; orientamento "intermedio": il tempo può incidere sulla valutazione dell'attualità ma la presunzione di pericolosità resta, salvo prova concreta di definitiva rottura dei rapporti con il sodalizio.
- Il giudice di merito non è sindacabile in cassazione con una semplice diversa valutazione degli elementi già valutati: la Corte di legittimità controlla la congruenza logica e il rispetto dei canoni giuridici della motivazione.
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