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Sentenza

Sentenza n. 13980/2026 - Roma, Sezione 5B

per l’annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del decreto del Ministero dell’interno K10-OMISSIS- datato 08.11.2023 noto il 15.03.2024 di diniego della cittadinanza; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dal ricorrente il 6 maggio 2026: del provvedimento del Ministero dell’Interno prot. n.-OMISSIS- del 2.4.2026; 2) art. 19 comma 4 D.P.C.M. n.5/2015; 3) classificazione segretezza riservato domanda cittadinanza ricorrente.

Giustizia amministrativa202403258

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana fondato su elementi indicativi di possibili pericoli per la sicurezza della Repubblica, nonché successivo provvedimento sulla decorrenza e durata della classifica di segretezza

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego ministeriale dell’8 novembre 2023, adottato in relazione alla domanda di cittadinanza presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, deducendo: violazione dell’art. 6, comma 2, CEDU e dell’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, per la mancata conoscenza delle specifiche ragioni di sicurezza; erroneità e insufficienza della motivazione, omessa valutazione dell’integrazione sociale e familiare, irragionevolezza e sproporzionalità, in violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 e dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992; violazione dell’art. 42, comma 5, della legge n. 124/2007, per la mancata indicazione della data di apposizione della classifica di segretezza; violazione della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia, dell’art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dell’art. 14 della legge n. 91/1992, in ragione della presenza di due figli minori conviventi, nati e scolarizzati in Italia. Con motivi aggiunti ha impugnato il provvedimento ministeriale del 2 aprile 2026, che aveva individuato nel 30 marzo 2023, data di protocollazione dell’informativa, la decorrenza della classifica "riservato" e ne aveva previsto la permanenza sino al 2028.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti. Ha ritenuto non manifestamente illogica la valutazione ministeriale, fondata su un’informativa dei servizi di sicurezza dalla quale risultavano contatti del ricorrente con una persona coinvolta in progettualità terroristiche. In materia di naturalizzazione, l’interesse individuale dello straniero è recessivo rispetto alla sicurezza della Repubblica e l’amministrazione dispone di un’ampia valutazione prognostica sull’affidabilità e sulla possibile pericolosità sociale, non limitata a fatti penalmente rilevanti. Il richiamo agli elementi sfavorevoli contenuti nell’informativa dei servizi di sicurezza è stato ritenuto motivazione per relationem sufficiente; in ragione della natura riservata delle informazioni, non è necessario riportare nel provvedimento tutte le fonti, i fatti accertati e le valutazioni interne, essendo sufficiente rendere comprensibile l’iter logico della decisione. Il carattere secretato delle informazioni esclude inoltre la fondatezza delle doglianze relative all’omesso preavviso di rigetto, poiché la partecipazione non avrebbe potuto condurre a un diverso esito e le informazioni non erano ostensibili. Quanto ai motivi aggiunti, il Collegio ha ritenuto corretta la decorrenza della classifica dalla data di protocollazione dell’informativa, in applicazione dell’art. 19, comma 4, del D.P.C.M. n. 5/2015, quando l’indicazione della classifica non è accompagnata dalla data di apposizione. L’eventuale successiva declassificazione non incide sulla valutazione sostanziale di pericolosità compiuta dal Ministero. L’integrazione sociale, la vita familiare e la presenza di figli minori non sono state ritenute sufficienti a superare le esigenze di sicurezza nazionale. Il ricorrente è stato condannato alle spese, liquidate in euro 2.000, oltre oneri e accessori.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992

    La concessione della cittadinanza per naturalizzazione richiede una valutazione dell’interesse pubblico e dell’affidabilità del richiedente, anche in rapporto alla sicurezza della Repubblica.

  • art. 3 l. 241/1990

    Nel diniego fondato su ragioni di sicurezza nazionale, l’obbligo di motivazione è adempiuto quando il provvedimento consente di comprendere l’iter logico seguito, senza dover esporre analiticamente tutte le fonti e i fatti coperti da riservatezza.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il preavviso di rigetto non è utilmente invocabile quando gli elementi posti a fondamento del diniego sono secretati e non ostensibili, sicché la partecipazione procedimentale non potrebbe modificare l’esito.

  • art. 2, comma 1, lett. d), d.m. Interno n. 415/1998

    Le informazioni secretate relative alla sicurezza nazionale sono sottratte all’ostensione.

  • art. 19, comma 4, D.P.C.M. n. 5/2015

    Se l’indicazione della classifica non è accompagnata dalla data di apposizione, la classifica si intende apposta dalla data di protocollo del documento.

    In assenza della data di apposizione della classifica, la decorrenza coincide con la data di protocollazione del documento.

  • art. 42, comma 5, l. 124/2007

    È stato invocato dal ricorrente con riferimento alla data di apposizione del vincolo di segretezza, ma la censura è stata respinta alla luce della disciplina specifica dell’art. 19, comma 4, del D.P.C.M. n. 5/2015.

  • art. 14 l. 91/1992

    È stato invocato in relazione agli effetti della cittadinanza sui figli minori, ma non è stato ritenuto prevalente rispetto alle esigenze di sicurezza nazionale.

  • art. 3 Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza

    Invocato in relazione all’interesse dei figli minori, senza incidere sull’esito della valutazione di sicurezza relativa alla naturalizzazione.

  • art. 24 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

    Invocato per la tutela dell’interesse dei figli minori, ritenuto non idoneo a superare le esigenze di sicurezza nazionale.

  • art. 41 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

    Invocato in relazione alle garanzie di buona amministrazione e di partecipazione, senza determinare l’illegittimità del diniego.

  • art. 6, comma 2, CEDU

    Invocato in relazione alla mancata conoscenza delle ragioni di sicurezza, ma ritenuto non ostativo alla motivazione attenuata giustificata dalla segretezza delle informazioni.

Massime di principio

  • Nel procedimento di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, quando emergono elementi attinenti alla sicurezza della Repubblica, l’interesse dello straniero all’acquisto dello status è recessivo rispetto all’interesse pubblico alla tutela della sicurezza nazionale e l’amministrazione può fondare il diniego su una valutazione prognostica dell’affidabilità e della possibile pericolosità sociale del richiedente.
  • Il diniego di cittadinanza fondato su informazioni dei servizi di sicurezza può essere motivato per relationem mediante il richiamo agli elementi sfavorevoli dell’informativa, senza la riproduzione integrale delle fonti, dei fatti accertati e delle valutazioni interne, quando una disclosure analitica possa compromettere la riservatezza delle attività di sicurezza; è sufficiente che sia comprensibile l’iter logico della decisione.
  • La valutazione ministeriale sulla sicurezza del richiedente può considerare non solo condanne o fatti penalmente rilevanti, ma anche contatti, condotte e situazioni di astratta pericolosità sociale rilevanti in chiave preventiva e prognostica.
  • Quando le informazioni poste a fondamento del diniego di cittadinanza sono secretate e non ostensibili, l’omissione del preavviso di rigetto non determina l’illegittimità del provvedimento se la partecipazione procedimentale non avrebbe potuto condurre a un esito diverso.
  • Se l’indicazione della classifica di segretezza non è accompagnata dalla data di apposizione, la classifica si considera apposta dalla data di protocollazione del documento, ai sensi dell’art. 19, comma 4, del D.P.C.M. n. 5/2015; la successiva declassificazione non elimina l’autonoma rilevanza degli elementi sostanziali già valutati ai fini della sicurezza nazionale.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaPericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaMotivazione del provvedimentoPartecipazione al procedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazionePrincipi di precauzione e prevenzionePartecipazione procedimentale

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