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Cassazione Penale, Ordinanza n. 12047/2026 del 30/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile in sede camerale de plano. La Corte ha applicato l'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte d'appello di Torino, ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., aveva rideterminato la pena inflitta a una imputata già condannata per tentata rapina e altro, all'esito di un accordo sulla pena in appello con rinuncia ai motivi di gravame. Il difensore ricorreva per cassazione deducendo la mancata concessione della sospensione condizionale della pena e di una delle sanzioni sostitutive previste. La Corte di cassazione ha ritenuto che, in presenza di rinuncia ai motivi di appello e di pena concordata, il giudice d'appello debba pronunciarsi solo sulla pena, mentre restano preclusi i temi non devoluti; inoltre ha osservato che già il primo giudice aveva escluso la sospensione condizionale per i precedenti penali e che la richiesta di sanzioni sostitutive avrebbe dovuto essere inserita nell'accordo. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    La reintroduzione del patteggiamento in appello comporta, in caso di rinuncia ai motivi di gravame e accordo sulla pena, una devoluzione limitata ai soli profili non rinunciati; il giudice d'appello motiva essenzialmente sulla pena concordata.

  • art. 610 comma 5-bis c.p.p.

    Consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso senza formalità.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, la parte privata è condannata alle spese processuali e, se vi è colpa nella causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 599 c.p.p.

    Richiamato come precedente istituto similare, abrogato, rispetto al quale la giurisprudenza aveva elaborato il principio poi ritenuto nuovamente operante.

Massime di principio

  • Nel patteggiamento in appello ex art. 599-bis c.p.p., se l'imputato rinuncia ai motivi di impugnazione e concorda la pena, il giudice d'appello ha cognizione limitata ai soli profili non rinunciati e non deve rivalutare questioni ormai precluse.
  • La rinuncia ai motivi di gravame determina una preclusione processuale che impedisce di dedurre in cassazione questioni non più devolute, analogamente a quanto accade con la rinuncia all'impugnazione.
  • Le richieste relative a sospensione condizionale della pena e sanzioni sostitutive, ove non incluse nell'accordo sulla pena in appello, non possono essere successivamente pretese come autonome doglianze se il giudizio si è concluso con concordamento della pena.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, quando emergano profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione, anche al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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