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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07367/2023 del 14/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (utilizzatore)

La controversia

Una società utilizzatrice aveva convenuto in giudizio la società concedente di leasing immobiliare chiedendo l’accertamento della nullità parziale di alcune clausole del contratto stipulato tra le parti. In particolare sosteneva che la clausola contrattuale che, in caso di risoluzione, prevedeva la conservazione in capo al concedente dei canoni già versati e l’obbligo dell’utilizzatore di corrispondere immediatamente i canoni scaduti e non pagati fosse nulla per contrasto con l’art. 1526 c.c., applicabile al leasing traslativo, oltre che per usurarietà, indeterminatezza e anatocismo dei tassi di interesse. In appello la società soccombente ha poi dedotto che la Corte territoriale aveva errato nel non esaminare la nullità, rilevabile d’ufficio, e nel ritenere inconferente o infondata la censura sulla compatibilità della clausola con l’art. 1526 c.c.; con il secondo e terzo motivo ha inoltre denunciato motivazione apparente o incomprensibile sul punto. La Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo nei limiti in motivazione: ha escluso che la clausola fosse di per sé nulla, ma ha affermato che il giudice d’appello avrebbe dovuto esaminare espressamente la questione della compatibilità della clausola con il meccanismo correttivo dell’art. 1526 c.c. alla luce dell’eventuale restituzione del bene e della possibile riduzione dell’indennità, dopo aver sollecitato il contraddittorio ex art. 101, comma 2, c.p.c. I motivi secondo e terzo sono stati dichiarati assorbiti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso nei limiti indicati in motivazione, ha dichiarato assorbiti il secondo e il terzo motivo, ha cassato la sentenza d’appello in relazione e ha rinviato la causa alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha precisato che la clausola contestata non è nulla in astratto, ma che il giudice di rinvio dovrà verificare, in base alla complessiva interpretazione del contratto e alla concreta situazione della restituzione del bene, se operino correttamente i rimedi e i bilanciamenti previsti dall’art. 1526 c.c., primo e secondo comma, nel leasing traslativo.

Norme richiamate

  • art. 1421 c.c.

    La nullità negoziale è rilevabile d’ufficio; tuttavia, se la relativa questione viene posta per la prima volta in appello, il giudice del gravame deve comunque attivare il contraddittorio e pronunciarsi espressamente sulla nullità eccepita.

  • art. 1526 c.c.

    Nel leasing traslativo, per analogia con la vendita con riserva di proprietà, la risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore comporta la restituzione del bene, il diritto alla restituzione delle rate riscosse salvo equo compenso per l’uso della cosa e, in presenza di clausola di acquisizione delle rate pagate, il potere del giudice di ridurre l’indennità secondo le circostanze; la norma è diretta a evitare ingiustificati arricchimenti del concedente.

  • art. 345 c.p.c.

    La domanda nuova di accertamento della nullità proposta per la prima volta in appello è inammissibile, ma può essere convertita in eccezione di nullità rilevabile d’ufficio, nei limiti e con gli effetti indicati dalla giurisprudenza di legittimità.

  • art. 101, comma 2, c.p.c.

    Prima di decidere su una nullità rilevata o convertita d’ufficio, il giudice deve sollecitare il contraddittorio tra le parti.

  • art. 112 c.p.c.

    Il motivo richiama il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, lamentando l’omesso esame della nullità dedotta in appello.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La censura di legittimità è stata prospettata per asserita motivazione apparente o incomprensibile della sentenza d’appello.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È stato invocato per la violazione di norme sostanziali e processuali, in particolare in tema di nullità e leasing traslativo.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È stato invocato per denunciare vizi di motivazione e nullità della sentenza di appello.

  • L. 4 agosto 2017, n. 124, art. 1, commi 136-140

    La nuova disciplina del leasing non ha efficacia retroattiva e non si applica ai contratti già risolti prima della sua entrata in vigore.

  • art. 1384 c.c.

    Richiamato in relazione al potere del giudice di ridurre d’ufficio la penale o indennità convenuta, ove ne ricorrano i presupposti.

  • art. 1458 c.c.

    È richiamato per segnare la disciplina della risoluzione nel leasing di godimento, distinta da quella del leasing traslativo.

Massime di principio

  • Nel leasing traslativo, la disciplina della risoluzione segue per analogia l’art. 1526 c.c.: il bene deve essere restituito e il concedente non può conseguire un vantaggio superiore a quello che avrebbe ottenuto con l’adempimento regolare.
  • La clausola che prevede la trattenuta dei canoni già pagati e il pagamento dei canoni scaduti non è nulla in sé, se letta in coerenza con la funzione riequilibratrice dell’art. 1526 c.c. e con i meccanismi di equo compenso o di riduzione dell’indennità.
  • La nullità contrattuale è sempre rilevabile d’ufficio, ma se emerge per la prima volta in appello il giudice deve comunque provocare il contraddittorio e pronunciare espressamente sulla questione; non è sufficiente rilevarne la novità in primo grado.
  • La verifica di conformità di una clausola di leasing traslativo all’art. 1526 c.c. richiede un esame complessivo del contratto e della concreta vicenda risolutoria, soprattutto quanto alla restituzione del bene e all’operatività dei correttivi legali.
  • Nel valutare la clausola risolutiva del leasing, occorre evitare soluzioni che consentano al concedente di cumulare indebitamente canoni, valore residuo del bene e ulteriori utilità, determinando un arricchimento ingiustificato.

Come è indicizzato

MaterieLeasingImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della prova

Testo integrale

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