Sentenza n. 755/2026 - Milano, Sezione 2
per l’ottemperanza - della sentenza n. 250/2024, emessa dal Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, in data 11 aprile 2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio che aveva ordinato l’attribuzione della Carta docente per cinque anni scolastici
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza n. 250/2024 del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata al Ministero il 15 aprile 2024. La sentenza aveva condannato il Ministero a mettere a disposizione della docente la Carta elettronica del docente, del valore di € 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per complessivi € 2.500,00. Nonostante il giudicato, l’Amministrazione non aveva dato esecuzione alla decisione. La ricorrente ha quindi domandato l’adozione delle misure necessarie all’esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto.
La decisione
Il TAR ha accertato che la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato ai sensi dell’art. 324 c.p.c. e che il titolo esecutivo, in copia conforme, era stato notificato all’Amministrazione. Alla data di proposizione del ricorso era inoltre decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. In assenza di prova dell’integrale esecuzione, il ricorso per ottemperanza è stato accolto e il Ministero è stato obbligato a erogare entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza € 500,00 per ciascuno dei cinque anni scolastici, per complessivi € 2.500,00. È stato nominato fin d’ora, per l’eventuale ulteriore inottemperanza, il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Varese quale commissario ad acta, da attivare su istanza della creditrice dopo la scadenza del termine assegnato al Ministero; il commissario dovrà provvedere entro i successivi 120 giorni, senza compenso, trattandosi di funzioni rientranti nei suoi compiti istituzionali. È stata invece respinta la domanda di penalità di mora, poiché, in ragione dell’esiguità del debito, sarebbe risultata eccessivamente afflittiva e manifestamente iniqua. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 324 c.p.c.
La sentenza del giudice ordinario è stata ritenuta passata in giudicato sulla base dell’attestazione della cancelleria del Tribunale di Busto Arsizio.
art. 474 c.p.c.
La sentenza munita di attestazione di conformità costituisce titolo esecutivo ai fini dell’esecuzione giudiziale.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede del debitore deve essere rispettato prima dell’esecuzione giudiziale nei confronti dell’Amministrazione.
art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.
La penalità di mora può essere negata quando, in concreto, risulti eccessivamente afflittiva e manifestamente iniqua rispetto all’entità dell’obbligazione.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa dell’attribuzione della Carta elettronica del docente, riconosciuta nel caso concreto per l’importo di € 500,00 annui.
Massime di principio
- L’ottemperanza è ammissibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato quando l’Amministrazione, pur destinataria dell’ordine giudiziale, non dimostri di avervi integralmente adempiuto.
- Prima di procedere all’esecuzione giudiziale di un titolo nei confronti di una pubblica amministrazione deve essere notificato presso la sede del debitore un titolo esecutivo conforme e deve decorrere il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
- In sede di ottemperanza il giudice può assegnare all’Amministrazione un termine per adempiere e nominare preventivamente un commissario ad acta, la cui attività si attiva su istanza del creditore dopo la scadenza infruttuosa del termine assegnato.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. non deve essere applicata quando, avuto riguardo all’entità dell’obbligazione, risulti eccessivamente afflittiva e manifestamente iniqua.
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