Ordinanza n. 122/2026 - Parma, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diffida all’ottemperanza dell’ordine di ripristino dello stato legittimato di un immobile per opere edilizie abusive, adottata ai sensi dell’art. 35, comma 1, d.P.R. 380/2001
Esito
Favorevole al ricorrente (società destinataria)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato, chiedendone la sospensione cautelare, la diffida comunale del 23 febbraio 2026 relativa all’ottemperanza dell’ordine di ripristino dello stato legittimato di un immobile ubicato nello scalo ferroviario di Dinazzano e catastalmente individuato. Sono stati inoltre impugnati, per quanto occorresse, gli atti di avvio e rinnovazione del procedimento relativo alle violazioni edilizie, la comunicazione di sospensione del procedimento di variante al titolo edilizio del 12 maggio 2000 e gli atti connessi e consequenziali. Il testo dell’ordinanza non espone nel dettaglio i singoli motivi di illegittimità dedotti, ma evidenzia che le questioni poste richiedono un approfondimento nel merito.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare, ritenendo necessario un approfondimento delle questioni nel giudizio di merito e ravvisando l’esigenza di preservare la res adhuc integra, cioè di mantenere invariato lo stato dei luoghi nelle more della decisione. Il giudice ha altresì rilevato che, durante tale periodo, non emergeva un concreto pregiudizio per l’interesse pubblico. Sono stati quindi sospesi medio tempore gli effetti del provvedimento impugnato, affinché restasse inalterato lo stato dei luoghi. È stata fissata l’udienza pubblica del 4 novembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, d.P.R. 380/2001
Diffida all’ottemperanza dell’ordine di ripristino dello stato legittimato dell’immobile per opere edilizie abusive
La disposizione costituisce la base normativa del provvedimento comunale impugnato; l’ordinanza cautelare non ne definisce in via conclusiva l’interpretazione.
art. 7 l. 241/1990
Comunicazione di avvio procedimento
La norma è richiamata in relazione agli atti di avvio e rinnovazione del procedimento edilizio, senza che l’ordinanza cautelare formuli una decisione definitiva sulla loro legittimità.
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata ai sensi della disciplina delle misure cautelari collegiali; il giudice ha disposto la sospensione degli effetti dell’atto impugnato nelle more del merito.
Massime di principio
- Quando le questioni dedotte in un ricorso contro un provvedimento edilizio richiedono un approfondimento incompatibile con una definizione immediata della controversia, il giudice può accordare una tutela cautelare interinale per preservare la situazione di fatto fino alla decisione di merito.
- La sospensione cautelare degli effetti di un provvedimento può essere disposta quando il mantenimento dello stato dei luoghi è necessario a preservare l’utilità della decisione definitiva e, nel bilanciamento degli interessi, non risulta un concreto pregiudizio per l’interesse pubblico.
- La fissazione dell’udienza pubblica di merito, accompagnata dalla sospensione medio tempore dell’atto impugnato, consente di mantenere integra la res controversa senza anticipare la valutazione definitiva sulla legittimità del provvedimento amministrativo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 14 mag 2026Ordinanza n. 1107/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 14 mag 2026Ordinanza n. 1109/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 14 mag 2026Ordinanza n. 190/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 14 mag 2026Ordinanza n. 191/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 14 mag 2026Ordinanza n. 192/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 14 mag 2026Ordinanza n. 193/2026 - Torino, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →