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Sentenza

Sentenza n. 1580/2026 - Salerno, Sezione 1

PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO della sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania n. 536/2025.

Giustizia amministrativa202601026

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per originaria carenza di interesse: al momento della sua proposizione la sentenza era già stata eseguita e la ricorrente aveva conseguito il bene della vita richiesto. La pronuncia è stata adottata dopo aver avvisato le parti della possibile inammissibilità ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a. Il Collegio ha condannato la ricorrente alle spese, liquidate in € 300, oltre accessori di legge.

TAR Campania - Salerno, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania n. 536/2025, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta del docente per gli anni scolastici 2019/2020-2023/2024 e condannato il Ministero all'erogazione di € 2.500, oltre interessi e rivalutazione

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania n. 536/2025. La pronuncia aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione docente per cinque anni scolastici, condannando il Ministero all'accredito di € 500 per ciascun anno, per complessivi € 2.500 oltre interessi e rivalutazione, nonché al pagamento delle spese del giudizio ordinario. Il Ministero ha dedotto e documentato che il bonus era stato accreditato il 22 aprile 2026, prima della notificazione e proposizione del ricorso di ottemperanza, avvenuta il 25 maggio 2026; la ricorrente ha confermato l'avvenuto accredito.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Considerato che, alla camera di consiglio del 23 settembre 2026, il Collegio - previo avviso alle parti ex art. 73, comma 3, c.p.a. circa l’inammissibilità del ricorso per essere stata la sentenza già eseguita prima della proposizione dello stesso, e sentita l’Avvocatura sul punto, la quale ha insistito sulle spese - ha disposto il passaggio in decisione della causa;

    La disposizione è applicata quanto all'obbligo di sottoporre alle parti una questione rilevata d'ufficio, consentendo loro di interloquire prima della decisione sull'inammissibilità.

Massime di principio

  • Il ricorso per ottemperanza è inammissibile per originaria carenza di interesse quando il giudicato risulta integralmente eseguito prima della proposizione del ricorso e il ricorrente ha già conseguito il bene della vita richiesto.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrere

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