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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13473/2025 del 07/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi e ha condannato ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esonero. La decisione di merito della corte di appello resta quindi ferma, con conferma della condanna per il reato contestato.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Due imputati hanno impugnato la sentenza di appello che li aveva condannati per un reato in materia di stupefacenti, contestando con un unico motivo la mancata riqualificazione del fatto nell’ipotesi di lieve entità prevista dall’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. La difesa sosteneva che la condotta dovesse essere sussunta nella fattispecie meno grave. La Corte di cassazione ha però ritenuto il motivo inammissibile perché meramente reiterativo di una censura già proposta in appello e già motivatamente respinta. La Corte ha richiamato il principio secondo cui il fatto di lieve entità può riconoscersi solo quando la condotta presenti minima offensività, valutata sulla base del dato qualitativo e quantitativo e degli altri parametri normativi, e ha valorizzato in senso ostativo l’elemento quantitativo, essendo ricavabili dallo stupefacente coltivato 3.247 dosi singole.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma incriminatrice in materia di stupefacenti applicata alla condotta contestata; la difesa chiedeva la riqualificazione nell’ipotesi attenuata.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    L’ipotesi di fatto di lieve entità è riconoscibile solo in presenza di minima offensività della condotta, valutata congiuntamente in base al dato qualitativo e quantitativo e agli ulteriori indici previsti dalla norma; se uno degli indici risulta negativamente assorbente, le altre circostanze non incidono.

  • art. 616 c.p.p.

    Regola la condanna del ricorrente soccombente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di ragioni di esonero, di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La richiesta di riqualificazione del fatto nell’ipotesi di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 è infondata quando il giudice di merito abbia congruamente valorizzato un indice ostativo, come l’elevato dato quantitativo della sostanza.
  • Il fatto di lieve entità può essere riconosciuto solo se la condotta presenta complessivamente minima offensività, apprezzabile attraverso tutti i parametri legali; la presenza di un elemento negativamente assorbente rende irrilevanti gli altri aspetti favorevoli.
  • In cassazione è inammissibile il motivo che si limiti a reiterare una censura già proposta e specificamente disattesa dal giudice di appello con motivazione non illogica.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non emergono ragioni di esonero, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità

Testo integrale

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