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Cassazione Penale, Ordinanza n. 28548/2026 del 28/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per reati tributari. Ha dedotto, con quattro motivi, violazione di legge e vizio di motivazione sulla responsabilità per il reato di utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti; contestazione della recidiva; diniego delle circostanze attenuanti generiche; e censura sull'aumento di pena ex art. 81 c.p. Dal testo emerge che le doglianze riproducevano sostanzialmente quelle già proposte in appello e non si confrontavano criticamente con la motivazione di merito.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato, quanto al primo motivo, che il giudice di merito aveva descritto in modo puntuale l'utilizzo, da parte dell'imputato quale amministratore della società, di sette fatture emesse da una società considerata cartiera, priva di elementi di reale operatività e con oggetto sociale incongruente rispetto alle prestazioni fatturate, mentre il ricorrente si era limitato a negare la prova senza offrire riscontri sul pagamento delle fatture. Quanto alla recidiva, la doglianza è stata ritenuta inammissibile perché non risultava devoluta in appello. In ordine a pena e attenuanti generiche, la motivazione della Corte territoriale è stata ritenuta immune da vizi, poiché il ricorrente aveva mosso critiche generiche. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, sono state poste a carico del ricorrente le spese processuali e il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 2 D.Lgs. 74/2000

    norma incriminatrice richiamata per l'utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti; la Corte non rivede il merito dell'accertamento fattuale, ritenendo sufficiente la motivazione della sentenza impugnata sulla consapevolezza dell'operazione fittizia.

  • art. 8 D.Lgs. 74/2000

    norma tributaria richiamata nel capo di imputazione; dal testo non emerge una specifica questione interpretativa autonoma.

  • art. 10 D.Lgs. 74/2000

    norma tributaria richiamata nel capo di imputazione; dal testo non emerge una specifica questione interpretativa autonoma.

  • art. 81 c.p.

    richiamato con riferimento all'aumento di pena; la censura è stata ritenuta generica e non idonea a scalfire la motivazione di merito.

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    la doglianza sulla recidiva è stata dichiarata inammissibile perché non dedotta in appello e non risultava contestata la sintesi dei motivi operata nella sentenza impugnata.

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di declaratoria di inammissibilità, la Corte ha applicato la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre i motivi di appello già disattesi in modo argomentato, senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La censura sulla responsabilità per uso di fatture per operazioni inesistenti non può risolversi in una generica negazione della prova quando la sentenza di merito abbia indicato plurimi indici sintomatici dell'operazione fittizia, quali l'assenza di struttura operativa del fornitore e l'incongruenza tra oggetto sociale e prestazioni fatturate.
  • Le questioni non devolute al giudice di appello non possono essere dedotte per la prima volta in cassazione; in tale caso la censura è inammissibile.
  • Le doglianze sul trattamento sanzionatorio e sul diniego delle attenuanti generiche devono confrontarsi con specifiche ragioni della decisione di merito; critiche meramente generiche non sono sufficienti a determinare l'annullamento.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, salvo ragioni ostative, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieDichiarazione fraudolentaImpugnazioni
RamiReati tributariProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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