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Circolare

Circolare numero 136 del 26-7-2002

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare aggiorna la disciplina per artigiane, commercianti, coltivatrici dirette, colone, mezzadre, imprenditrici agricole a titolo principale e affittacamere. Chiarisce che l’indennità di maternità spetta per 5 mesi complessivi, dal 27.4.2001, anche in caso di parto prematuro o successivo alla data presunta, e si estende ad adozione/affidamento nei casi e limiti previsti dal T.U. Viene inoltre disciplinato il congedo parentale per le lavoratrici autonome, con indennità al 30%, sospensione dell’obbligo contributivo nei mesi interi di astensione, uso del nuovo modulo e precisazioni sui requisiti contributivi e sulle modalità di iscrizione alla gestione.

Indennità di maternità e congedo parentale per lavoratrici autonome e imprenditrici agricole

Lavoratrici autonome: indennità di maternità, congedo parentale e profili contributivi

La circolare aggiorna la disciplina applicabile alle lavoratrici autonome iscritte alle gestioni artigiani, commercianti e CD-CM, nonché alle imprenditrici agricole a titolo principale e, per alcuni profili, alle affittacamere. L’intervento recepisce le innovazioni del Testo Unico di cui al D.Lgs. n. 151/2001, chiarendo durata, decorrenza, requisiti e modalità operative delle prestazioni di maternità e del congedo parentale.

Indennità di maternità: durata, misura e decorrenza

Per le artigiane, le esercenti attività commerciali, le coltivatrici dirette, le colone e le mezzadre, la circolare precisa che il diritto all’indennità di maternità spetta per i due mesi precedenti la data del parto e per i tre mesi successivi, con corresponsione in misura pari all’80% della retribuzione convenzionale. Viene quindi confermato un periodo complessivo di 5 mesi di indennizzabilità.

La disposizione si applica alle nascite avvenute dal 27 aprile 2001, data di entrata in vigore del T.U. Sulla base delle considerazioni della Corte costituzionale richiamate nel testo, il riconoscimento dei 5 mesi può essere esteso anche alle nascite anteriori al 27.4.2001, purché a tale data e alla data della domanda non sia maturata la prescrizione e non esistano sentenze passate in giudicato.

La circolare chiarisce inoltre che, non essendo più previsto il riferimento alla data presunta del parto, l’indennità deve essere corrisposta per il periodo ancorato alla data effettiva del parto. Ne consegue la riconoscibilità dei 5 mesi sia in caso di parto prematuro sia in caso di parto avvenuto oltre la data presunta.

Adozione, affidamento e interruzione della gravidanza

Il T.U. estende l’indennità di maternità anche ai casi di adozione o affidamento; la circolare precisa che il diritto spetta nei tre mesi successivi all’effettivo ingresso del minore nella famiglia. Per i bambini italiani, l’adozione o l’affidamento presuppongono il non superamento del limite di età previsto dalla norma; per i minori stranieri il limite è quello dei 18 anni. La circolare evidenzia inoltre che la disciplina si applica agli ingressi in famiglia verificatisi dal 27.4.2001 in avanti e che le indicazioni della circolare INPS n. 97/2001 sulle certificazioni per le adozioni internazionali si estendono anche alle lavoratrici autonome.

In materia di interruzione della gravidanza, l’art. 68 del T.U. conferma il diritto all’indennità per 30 giorni in caso di interruzione spontanea o volontaria della gravidanza, purché avvenuta non prima del terzo mese. È esclusa l’indennizzabilità nei casi in cui l’interruzione volontaria integri reato secondo la normativa vigente.

Domanda, documentazione e prescrizione

Poiché la prestazione è ancorata alla data del parto e non più alla data presunta, la circolare afferma che non è più necessaria l’acquisizione del certificato medico di gravidanza, pur se ancora previsto dal T.U. La domanda di maternità diventa quindi opportuna dopo l’evento parto e deve essere corredata dal certificato di assistenza al parto o da altra documentazione/autocertificazione contenente i dati necessari per individuare il rapporto di parentela madre/figlio.

Resta fermo il termine di prescrizione annuale, che decorre dal giorno successivo all’ultimo giorno indennizzabile, cioè dal giorno successivo ai tre mesi successivi al parto. La circolare precisa che il termine può essere interrotto da qualsiasi atto scritto volto a ottenere la prestazione, inclusa la presentazione delle ricevute di versamento contributivo F24, se finalizzata alla richiesta di maternità.

Imprenditrici agricole a titolo principale

Per le imprenditrici agricole a titolo principale la circolare conferma l’equiparazione, ai fini della tutela maternità e del congedo parentale, alle coltivatrici dirette, colone e mezzadre. Pertanto anche a tale categoria si applicano le regole dei CD-CM richiamate in altra circolare INPS. Viene inoltre ricordato che per il 2002 il contributo di maternità dovuto è pari a euro 7,49.

Affittacamere: posizione contributiva e maternità

La circolare richiama la posizione delle lavoratrici esercenti attività di affittacamere, che sono iscritte alla gestione degli esercenti attività commerciali. Per tali soggetti la contribuzione previdenziale è calcolata sul reddito effettivamente prodotto, anche se inferiore al minimale, e il versamento dell’intero contributo IVS dovuto sui redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF per l’anno precedente va effettuato in due rate di uguale importo entro le scadenze ordinarie.

Se il reddito dell’anno di riferimento supera quello dell’anno precedente, i due versamenti sono considerati acconti e il contribuente deve versare il saldo entro il termine previsto. La copertura dell’intero anno spetta solo quando il contributo versato raggiunge almeno il livello calcolato sul minimale di reddito; in caso contrario, viene riconosciuta una copertura proporzionale ai mesi coperti dalla contribuzione, con arrotondamento per difetto delle frazioni di mese.

Per le affittacamere il contributo di maternità, pari a euro 7,49, è dovuto per l’intero anno e deve essere versato in occasione del primo pagamento contributivo IVS dell’anno. L’indennità di maternità può essere riconosciuta anche quando la contribuzione IVS non copra un intero mese, purché il contributo di maternità sia stato interamente versato; viceversa, in assenza assoluta di attività non può essere effettuato nemmeno il versamento del contributo di maternità. La circolare invita inoltre queste lavoratrici a interrompere il termine annuale di prescrizione, anche mediante esibizione delle ricevute di versamento contributivo.

Congedo parentale: estensione alle lavoratrici autonome

La circolare chiarisce che l’art. 69 del T.U. estende alle lavoratrici autonome — artigiane, commercianti, coltivatrici dirette, colone, mezzadre e imprenditrici agricole a titolo principale — il congedo parentale previsto dall’art. 32, con relativo trattamento economico. Il diritto è limitato a 3 mesi entro il primo anno di età del bambino.

In caso di parto plurimo, il periodo di congedo è moltiplicabile per il numero dei bambini, in coerenza con il principio dell’art. 32 richiamato dalla circolare. L’indennità è pari al 30% della retribuzione convenzionale e il trattamento economico è subordinato all’effettiva astensione dall’attività lavorativa.

Domanda di congedo parentale e requisiti operativi

La domanda di congedo parentale deve essere presentata prima dell’inizio del congedo; se presentata successivamente, sono indennizzabili solo i periodi successivi alla data della richiesta. La lavoratrice deve quindi dichiarare l’effettiva astensione dall’attività lavorativa. La circolare segnala inoltre che l’obbligo contributivo resta sospeso durante il congedo, ma il diritto all’indennità richiede la regolarità del versamento dei contributi relativi al mese precedente l’inizio del congedo, o del medesimo mese nei casi specifici indicati per la sospensione contributiva.

Per le domande è stato predisposto il nuovo Mod. AST. FAC. LAV. AUT., che consente anche la richiesta di sospensione dell’obbligo assicurativo; il precedente Mod. AST FAC resta riservato ai lavoratori dipendenti.

Sospensione dell’obbligo contributivo per artigiane e commercianti

Per artigiane e commercianti, le sedi INPS devono utilizzare la funzione automatizzata di sospensione dell’obbligo assicurativo IVS per aggiornare gli archivi e disporre lo sgravio contributivo relativo al periodo di congedo parentale fruito. La sospensione può riguardare solo mesi solari interi, in ragione della periodicità e indivisibilità del contributo obbligatorio, dovuto anche per mesi in cui l’attività sia stata svolta per un solo giorno.

A titolo esemplificativo, se il congedo va dal 20 settembre al 19 dicembre, la sospensione è ammessa solo per ottobre e novembre. La circolare precisa che le modalità di acquisizione dei periodi sono rinviate a successive istruzioni e che anche l’eventuale accredito di contribuzione figurativa sarà oggetto di istruzioni future.

Affittacamere e congedo parentale

Per le affittacamere il diritto all’indennità di congedo parentale è riconosciuto se la lavoratrice dichiara di astenersi dalla propria attività, secondo le modalità previste per la generalità delle autonome. L’erogazione è subordinata alla copertura contributiva di maternità nell’anno in cui inizia il congedo. Per la sospensione dell’obbligo contributivo si applicano le regole richiamate per le artigiane e commercianti.

Coltivatrici dirette, colone, mezzadre e imprenditrici agricole

Per le coltivatrici dirette, colone, mezzadre e imprenditrici agricole a titolo principale, la circolare rinvia alla circolare INPS n. 177 del 19.10.2000 per le modalità di sgravio contributivo relative ai periodi di congedo parentale.

Iscrizione alla gestione previdenziale e rapporto con l’indennità di maternità

La circolare fornisce chiarimenti sul rapporto tra diritto all’indennità e iscrizione/variazione/cancellazione nelle gestioni previdenziali. Per gli esercenti attività commerciale la denuncia va presentata entro 30 giorni dall’inizio, variazione o cessazione dell’attività; per gli artigiani vale il medesimo termine per la domanda di iscrizione all’albo e, in analogia, per variazioni o cessazioni. Per coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli, l’iscrizione agli elenchi può essere richiesta entro 90 giorni dall’inizio dell’attività o dagli altri eventi previsti dal D.P.R. n. 476/2001.

Se la domanda di iscrizione o di variazione/cancellazione è presentata nei termini di legge ma cade dopo l’inizio del periodo di maternità, la prestazione non può essere esclusa: se l’attività è iniziata prima del periodo indennizzabile, l’indennità decorre dall’inizio del periodo di maternità; se l’attività inizia dopo l’inizio del periodo stesso, la prestazione decorre dalla data di inizio attività.

Se invece la domanda di iscrizione è presentata oltre il termine consentito, la circolare richiama la giurisprudenza della Cassazione e precisa che il diritto può comunque decorrere dalla data della domanda di iscrizione, purché ricorrano le condizioni illustrate nel punto precedente.

Disposizioni procedurali

La circolare conclude che la procedura automatizzata di gestione delle prestazioni di maternità per le lavoratrici interessate è già adeguata alle nuove disposizioni. In allegato è riprodotto il nuovo modulo per la domanda di congedo parentale e sospensione contributiva, comprensivo delle istruzioni, delle dichiarazioni di responsabilità, della possibilità di pagamento mediante assegno circolare o accredito bancario e della delega al patronato.

Punti principali

Indennità di maternità: durata, misura e decorrenza

Per le lavoratrici autonome indicate, il T.U. sulla maternità e paternità riconosce un’indennità giornaliera pari all’80% della retribuzione convenzionale per i due mesi precedenti il parto e i tre mesi successivi, per un totale di 5 mesi. La disposizione si applica alle nascite dal 27.4.2001; la circolare prevede anche l’estensione ai parti avvenuti prima di tale data, se non è maturata prescrizione e non vi sono giudicati contrari.

Adozione, affidamento e interruzione di gravidanza

L’indennità spetta anche in caso di adozione o affidamento, nei tre mesi successivi all’ingresso del minore in famiglia, con limiti di età del minore previsti dal T.U. La circolare richiama inoltre il diritto a 30 giorni di indennità per interruzione di gravidanza spontanea o volontaria non prima del terzo mese, escludendo i casi che integrano reato.

Domanda di maternità e prescrizione

Non essendo più rilevante la data presunta del parto, non è più necessaria l’acquisizione del certificato medico di gravidanza ai fini della liquidazione, che avviene dopo il parto. La domanda va presentata con la documentazione idonea e comunque entro un anno dall’ultimo giorno indennizzabile; il termine può essere interrotto anche mediante atti scritti finalizzati alla prestazione, inclusa la produzione dei versamenti contributivi F24.

Imprenditrici agricole a titolo principale e affittacamere

Le imprenditrici agricole a titolo principale sono equiparate, per la maternità e per il congedo parentale, alle CD-CM. Per le affittacamere, iscritte alla gestione commercianti, si ribadisce il calcolo contributivo sul reddito effettivo e la necessità del versamento del contributo di maternità fisso di euro 7,49 per l’anno 2002, con copertura dell’anno solo se la contribuzione raggiunge il minimale richiesto.

Congedo parentale: soggetti, durata e trattamento economico

Il T.U. estende alle lavoratrici autonome e alle imprenditrici agricole a titolo principale il congedo parentale dell’art. 32, con indennità al 30% della retribuzione convenzionale e limite massimo di tre mesi entro il primo anno di vita del bambino. In caso di parto plurimo, il periodo si moltiplica per il numero dei figli, secondo il criterio dell’art. 32 richiamato dalla circolare.

Sospensione dell’obbligo contributivo

Durante il congedo parentale l’obbligo contributivo resta sospeso, ma solo per mesi solari interi e a condizione di effettiva astensione dall’attività. Le sedi devono aggiornare le informazioni d’archivio e procedere allo sgravio tramite la procedura automatizzata dedicata; il nuovo modulo Mod. AST. FAC. LAV. AUT. consente di chiedere sia il congedo sia la sospensione contributiva.

Iscrizione alla gestione previdenziale e decorrenza della prestazione

La circolare precisa che, se l’iscrizione o la variazione/cancellazione è presentata nei termini di legge ma dopo l’inizio del periodo indennizzabile, la prestazione non è negata: se l’attività è iniziata prima del periodo di maternità, l’indennità decorre dall’inizio del periodo stesso; se l’attività inizia dopo, decorre dalla data di inizio attività. Se la domanda di iscrizione è oltre il termine legale, il diritto decorre dalla data della domanda, secondo la giurisprudenza richiamata.

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