Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 4827/2026 - Roma, Sezione 1Q

per l'annullamento del diniego della richiesta di assegnazione temporanea ai sensi dell’art. 42 bis del D.lgs 151/2001

Giustizia amministrativa202503125

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Diniego dell'assegnazione temporanea ai sensi dell'art. 42-bis d.lgs. 151/2001 presso un ufficio della provincia di Caserta

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (agente di polizia)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, agente della Polizia di Stato in servizio presso un ispettorato di pubblica sicurezza, aveva chiesto l'assegnazione temporanea presso un ufficio della provincia di Caserta per assicurare la propria presenza accanto alla figlia minore di tre anni, anche in considerazione dell'attività lavorativa della moglie nella medesima provincia. L'amministrazione aveva previamente comunicato i motivi ostativi e poi respinto l'istanza richiamando le pressanti esigenze di servizio e le carenze di organico dell'ufficio di appartenenza, istituito anche per la protezione del Presidente del Consiglio dei ministri, nonché la mancata disponibilità del posto temporaneamente lasciato libero ai fini di nuove assunzioni. Il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 42-bis d.lgs. 151/2001 e dell'art. 45, comma 31-bis, d.lgs. 95/2017, violazione dell'art. 3 l. 241/1990 e degli artt. 29, 30 e 31 Cost., difetto di istruttoria e di motivazione, disparità di trattamento, violazione dell'art. 97 Cost. e del giusto procedimento. Ha contestato che il diniego fosse fondato su generiche affermazioni relative alla scopertura dell'organico, senza indicare le specifiche mansioni non sostituibili, senza comparare la situazione dell'ufficio di appartenenza con quella degli uffici richiesti e senza considerare le esigenze del minore, la tutela della genitorialità, l'eventuale assegnazione frazionata o altre soluzioni organizzative. Il Ministero ha sostenuto la legittimità del diniego, evidenziando le peculiarità e le esigenze operative dell'ufficio di provenienza.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego. Ha chiarito che l'art. 42-bis d.lgs. 151/2001 tutela un bene primario, costituito dal sostegno alla maternità e alla paternità e dalla protezione della famiglia, con particolare riguardo all'esercizio delle funzioni genitoriali e all'interesse del minore. Nell'ordinamento della Polizia di Stato, l'art. 45, comma 31-bis, d.lgs. 95/2017 consente il diniego per motivate esigenze organiche o di servizio, ma non esonera l'amministrazione da un obbligo motivazionale concreto e puntuale. Nel caso esaminato, il provvedimento aveva richiamato le carenze di organico e le esigenze di sicurezza dell'ufficio di appartenenza in termini generici e apodittici, senza indicare specifiche funzioni difficilmente sostituibili, senza documentare l'incidenza effettiva del trasferimento e senza svolgere una comparazione con le scoperture e le esigenze degli uffici della provincia di Caserta. L'istruttoria successivamente svolta in giudizio aveva evidenziato, tra l'altro, rilevanti scoperture presso alcune sedi richieste, ma tali elementi non erano stati adeguatamente considerati nel provvedimento originario. L'amministrazione non aveva inoltre valutato la fungibilità delle mansioni dell'interessato, l'alternanza degli orari, un'assegnazione parziale o frazionata e la durata triennale del beneficio. Il diniego non aveva quindi reso controllabile il percorso logico seguito per ritenere prevalenti le esigenze organizzative rispetto alla tutela della famiglia e del minore. Il TAR ha rilevato che, a seguito dell'ordinanza cautelare, il Ministero aveva assegnato temporaneamente il ricorrente alla sottosezione autostradale Caserta Nord, ma ha comunque definito il giudizio annullando l'atto impugnato. Le spese sono state compensate, salvo il contributo unificato posto a carico del Ministero.

Norme richiamate

  • art. 42-bis d.lgs. 151/2001

    La disposizione tutela la maternità e la paternità, la famiglia e l'esercizio delle funzioni genitoriali, consentendo l'assegnazione temporanea del dipendente pubblico con figlio minore di tre anni a una sede prossima alla residenza familiare o all'attività lavorativa dell'altro genitore, nei limiti previsti dalla disciplina applicabile.

  • art. 45, comma 31-bis, d.lgs. 95/2017

    Al fine di assicurare la piena funzionalità delle amministrazioni di cui al presente decreto legislativo, le disposizioni di cui all’articolo 42-bis, comma 1, del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, si applicano esclusivamente in caso di istanza di assegnazione presso uffici della stessa Forza di polizia di appartenenza del richiedente ovvero, per gli appartenenti all'Amministrazione della difesa, presso uffici della medesima. Il diniego è consentito per motivate esigenze organiche o di servizio.

    La norma consente il diniego per esigenze organiche o di servizio, ma richiede che tali esigenze siano motivate in modo concreto, specifico e documentato; non sono sufficienti formule generiche sulla carenza di organico.

  • art. 3 l. 241/1990

    La motivazione deve rendere comprensibile il percorso logico-giuridico dell'amministrazione e dare conto degli elementi concreti posti a fondamento del diniego.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il Ministero ha comunicato al ricorrente i motivi ostativi prima dell'adozione del diniego; la disposizione è richiamata nello svolgimento del procedimento.

  • artt. 29, 30 e 31 Cost.

    Costituiscono il fondamento costituzionale della tutela della famiglia, della genitorialità e dei diritti dei figli, rilevanti nell'interpretazione dell'art. 42-bis d.lgs. 151/2001.

  • art. 3 Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, ratificata con l. 176/1991

    in tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l’interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente.

    L'interesse superiore del minore deve essere considerato in via preminente nelle decisioni amministrative che incidono sulla vita familiare.

  • art. 24 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    È richiamato dal ricorrente a tutela dei diritti del minore; la sentenza lo considera nell'ambito complessivo delle coordinate sovranazionali sulla tutela dell'infanzia.

  • d.lgs. 30 giugno 2022, n. 105

    È richiamato quale disciplina di recepimento della direttiva 2019/1158, volta a favorire la conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare e la condivisione delle responsabilità genitoriali.

  • art. 6, paragrafo 1, lettera f), e art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Costituiscono, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, il presupposto dell'ordine di oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 52 d.lgs. 196/2003

    Rileva, insieme all'art. 2-septies d.lgs. 196/2003, ai fini dell'oscuramento dei dati personali nella diffusione del provvedimento.

Massime di principio

  • Nell'applicazione dell'art. 42-bis d.lgs. 151/2001 agli appartenenti alla Polizia di Stato, il diniego per esigenze organiche o di servizio è legittimo soltanto se tali esigenze sono specificamente motivate e documentate; il richiamo generico alla carenza di organico o alle criticità dell'ufficio non è sufficiente.
  • L'amministrazione che esamina una richiesta di assegnazione temporanea per la cura di un figlio minore di tre anni deve effettuare una concreta comparazione tra le esigenze della sede di provenienza e quelle delle sedi richieste, verificando l'incidenza effettiva del trasferimento sulla funzionalità degli uffici.
  • La motivazione del diniego deve indicare, in relazione al dipendente interessato, le mansioni svolte, il grado di fungibilità o sostituibilità, le specifiche difficoltà organizzative e l'eventuale impossibilità di adottare soluzioni alternative; non è sufficiente affermare in modo astratto che il personale è indispensabile.
  • Nel bilanciamento tra esigenze organizzative e tutela della famiglia, l'amministrazione deve considerare concretamente l'interesse del minore, la distanza dalla residenza familiare, le esigenze di conciliazione tra vita professionale e familiare e la condivisione delle responsabilità genitoriali.
  • L'amministrazione deve valutare, ove concretamente praticabile, anche soluzioni meno sacrificanti per l'organizzazione, quali un'assegnazione parziale o frazionata, tenendo conto della durata triennale del beneficio previsto dall'art. 42-bis d.lgs. 151/2001.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimenti e impiegoMotivazione del provvedimento
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaPonderazione degli interessi e interesse pubblicoProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.