Cassazione Civile, Ordinanza n. 33527/2021 del 11/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione proposta avverso un atto di intimazione notificato per il mancato pagamento di contributi IVS relativi all'anno 1999. Il contribuente sosteneva che la cartella di pagamento presupposta non fosse mai stata validamente notificata. La Corte d'appello aveva invece ritenuto regolare la notificazione, effettuata nel 2008 presso il domicilio del destinatario, qualificando il caso come irreperibilità relativa sulla base del certificato storico di residenza e dell'assenza di elementi idonei a dimostrare un effettivo allontanamento del destinatario. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti due motivi: con il primo, violazione degli artt. 139, 140 e 160 c.p.c. e dell'art. 24 Cost., assumendo che la raccomandata informativa non fosse stata consegnata e che la notifica fosse nulla perché il destinatario non era stato avvisato del deposito dell'atto presso il Comune, anche alla luce di annotazioni sulla busta come "cambiato domicilio" e "trasferito 18-10-2008"; con il secondo, violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per la condanna alle spese di lite.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ritenendo che esso non denunciasse un errore di diritto ma un errore revocatorio, cioè una falsa percezione del contenuto documentale relativo all'avviso di ricevimento e alla notifica, errore censurabile con revocazione ordinaria e non con ricorso per cassazione. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito, poiché la statuizione sulle spese risultava conseguenza della soccombenza. Il ricorso è stato quindi integralmente dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e con attestazione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, n. 3, c.p.c.
violazione e falsa applicazione di legge
è il parametro invocato per il primo motivo, ma la censura è stata ritenuta in realtà diretta a prospettare un errore percettivo e non una violazione di legge
artt. 139, 140 e 160 c.p.c.
disciplinano le modalità di notificazione richiamate dal ricorrente per contestare la regolarità della cartella
art. 24 Cost.
invocato dal ricorrente a sostegno della doglianza sulla mancata conoscenza dell'atto
artt. 91 e 92 c.p.c.
richiamati per censurare la statuizione sulle spese, ma il motivo è stato assorbito
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato quale parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto
Massime di principio
- Quando il ricorso per cassazione denuncia, sotto la veste di violazione di legge, una falsa percezione del contenuto di atti o documenti processuali, la censura integra un errore revocatorio e deve essere fatta valere con revocazione ordinaria, non con ricorso per cassazione.
- L'errore revocatorio ricorre se il giudice afferma l'esistenza o l'inesistenza di un fatto processuale in modo obiettivamente e immediatamente smentito dagli atti, senza che sia coinvolta una valutazione giuridica o probatoria.
- Se il primo motivo è dichiarato inammissibile e la condanna alle spese discende dal principio di soccombenza, la censura sulle spese resta assorbita.
- In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese del giudizio di legittimità e, se ne ricorrono i presupposti, al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
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