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Sentenza

Sentenza del 17/11/2021 n. 34925 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente contestava l'avviso di liquidazione Registro 2009, ritenendo non corretta la rideterminazione del valore dell'immobile. Dopo il rigetto del ricorso in primo e secondo grado (CTP di Roma e CTR Lazio), il contribuente aveva aderito alla definizione agevolata prevista dal D.L. n. 119/2018, art. 6 (pace fiscale), pagando gli importi dovuti e chiedendo la pronuncia di estinzione del giudizio.

La decisione

La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Il motivo è che, pur essendosi il contribuente avvalso della definizione agevolata e versato le somme, non è stata presentata l'istanza di trattazione entro il termine del 31 dicembre 2020 né risultava notificato un eventuale diniego di definizione entro il 31 luglio 2020; pertanto si è applicata la norma che prevede l'estinzione del processo in mancanza dell'istanza. Le spese del processo estinto restano a carico di chi le ha anticipate.

Norme richiamate

  • D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 10

    "Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tale caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019. Se entro tale data il contribuente deposita presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resto sospeso fino la 31 dicembre 2020"

    La norma consente la sospensione del processo solo se il contribuente chiede espressamente al giudice e deposita copia della domanda e del pagamento; senza tale adempimento non opera la sospensione e non si produce l'effetto estintivo automatico previsto dalle successive disposizioni.

  • D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 12

    "L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità prevista per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine"

    Se l'Amministrazione notifica un diniego entro il termine stabilito, il contribuente può impugnare il diniego (e la pronuncia) entro 60 giorni; l'eventuale diniego è quindi il mezzo per riattivare il contenzioso se tempestivamente impugnato.

  • D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 13

    "In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto, con decreto del Presidente. L'impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate"

    Se il contribuente non presenta l'istanza di trattazione entro il termine indicato e non sussiste un diniego impugnato, il processo viene dichiarato estinto per cessata materia del contendere; le spese restano a carico di chi le ha anticipate, salvo diverso accordo.

  • Cass. n. 21826 del 2020

    La giurisprudenza di legittimità conferma che la definizione agevolata comprende il pagamento delle spese processuali, le quali restano a carico della parte che le ha anticipate e non devono essere liquidate dal giudice che dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.

Massime di principio

  • L'adesione alla definizione agevolata (pace fiscale art. 6 D.L. 119/2018) produce effetti sul processo solo se il contribuente compie gli adempimenti previsti (richiesta al giudice, deposito della domanda e prova del versamento entro i termini): senza questi passi la definizione non sospende né estingue automaticamente il giudizio.
  • Per beneficiare della sospensione e dell'eventuale estinzione, il contribuente deve depositare copia della domanda e della ricevuta di versamento presso l'organo giurisdizionale entro i termini previsti (attenzione alla scadenza 31/12/2020 per l'istanza di trattazione o per gli effetti estintivi).
  • Se l'Amministrazione notifica un diniego entro il termine (31/7/2020), il contribuente ha 60 giorni per impugnare sia il diniego sia la pronuncia giurisdizionale; l'impugnazione ha anche valore di istanza di trattazione e può evitare l'estinzione.
  • In mancanza di istanza di trattazione e di diniego tempestivo, il processo va dichiarato estinto per cessata materia del contendere; il giudice non liquida le spese processuali perché la definizione comprende il pagamento delle stesse: restano a carico di chi le ha anticipate.
  • Prassi consigliata: se si aderisce alla definizione agevolata, depositare immediatamente presso il giudice copia della domanda e della prova di versamento, chiedere espressamente la sospensione o l'estinzione, monitorare la notifica di eventuali dinieghi e, in caso di diniego, impugnarlo tempestivamente per evitare l'estinzione involontaria del processo.

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