Cassazione Penale, Sentenza n. 13626/2024 del 03/04/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza d'appello che lo ha assolto dal reato di bancarotta fraudolenta distrattiva ma ha confermato la condanna per bancarotta fraudolenta documentale aggravata dall'aver cagionato un danno patrimoniale di particolare entità. Il ricorrente deduce vizio di motivazione e errata applicazione dell'art. 219 legge fall., contestando il rifiuto della Corte d'appello di riconoscere l'attenuante della speciale tenuità del danno (comma 3) e chiedendo che, per valutare l'attenuante o l'aggravante, si faccia riferimento all'entità delle distrazioni e non all'ammontare del passivo fallimentare; propone inoltre, per presunto contrasto giurisprudenziale, la rimessione alle Sezioni Unite.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo unico, confermando che la Corte di appello ha motivato correttamente: l'imputato ha tenuto la contabilità in modo da impedire la ricostruzione del patrimonio e degli affari; le annotazioni criticate riguardavano importi rilevanti e, anche se non è stata raggiunta la prova sufficiente per alcune distrazioni originariamente contestate, sussistono elementi tali da giustificare il riconoscimento dell'aggravante della particolare gravità del danno e il rigetto dell'attenuante della speciale tenuità. La Cassazione ha precisato che la valutazione è stata effettuata non sul solo passivo fallimentare ma sull'entità degli importi annotati e sul loro impatto patrimoniale, escludendo la rilevanza del presunto contrasto giurisprudenziale e la necessità di rimessione alle Sezioni Unite. Per effetto del rigetto, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 219 legge fallimentare
La Corte ha applicato i criteri della norma per valutare l'attenuante della speciale tenuità del danno (comma 3) e l'aggravante del danno patrimoniale di particolare entità (comma 1), ritenendo che la valutazione debba considerare gli importi delle annotazioni e il concreto danno alla società e ai creditori, non esclusivamente il totale del passivo fallimentare
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata per disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso in Cassazione
Massime di principio
- La sussistenza dell'attenuante della speciale tenuità del danno prevista dall'art. 219 legge fall. va valutata sulla base del danno patrimoniale effettivamente causato (es. importi delle distrazioni o annotazioni rilevanti) e del loro impatto sui creditori, non meramente sul totale del passivo fallimentare
- Il comportamento contabile volto a impedire la ricostruzione del patrimonio e degli affari (tenuta delle scritture in modo confuso o occultamento) può essere considerato elemento rilevante ai fini del riconoscimento dell'aggravante e per escludere attenuanti
- L'assoluzione per mancata prova di specifiche distrazioni non esclude automaticamente responsabilità per altri reati fallimentari (es. bancarotta documentale) quando risultino annotazioni o condotte che dimostrino danno o falsificazione
- Per dedurre un contrasto giurisprudenziale rilevante e ottenere la rimessione alle Sezioni Unite occorre dimostrare che il contrasto incida realmente sulla decisione del caso; se la vicenda è risolta sul piano fattuale (es. rilevanza degli importi annotati) la richiesta di rimessione è in genere inammissibile
- In sede di impugnazione la Corte d'appello può valutare nel merito l'entità del danno e la rilevanza delle annotazioni contabili come basi per riconoscere o escludere circostanze aggravanti/attenuanti
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