Cassazione Civile, Ordinanza n. 26063/2025 del 24/09/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (concessionario riscossione)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato dinanzi al giudice tributario un ruolo esattoriale relativo all’anno 2010 e la conseguente cartella di pagamento notificata nel gennaio 2011. Il ricorso era stato respinto in primo grado e la decisione era stata confermata in appello. Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale il contribuente proponeva ricorso per cassazione con cinque motivi, ma nelle more del giudizio depositava memoria con la quale rinunciava al ricorso. La controparte resisteva con controricorso. Nel giudizio di legittimità il ricorrente sollevava anche eccezione di inammissibilità del controricorso per asserita invalidità della procura del difensore della società, eccezione ritenuta infondata dalla Corte, che valorizzava la produzione di copia autentica della procura notarile e l’attestazione notarile dei poteri rappresentativi del soggetto intervenuto.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia al ricorso ai sensi dell’art. 390 c.p.c. Ha conseguentemente posto le spese del giudizio di legittimità a carico del ricorrente rinunciante, liquidandole in favore della controricorrente. Ha inoltre escluso l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, rilevando che la declaratoria di estinzione non rientra nei casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità contemplati dalla norma.
Norme richiamate
art. 390 c.p.c.
La rinuncia al ricorso per cassazione, una volta portata a conoscenza della controparte prima dell’udienza, determina l’estinzione del giudizio indipendentemente dall’accettazione della controparte.
art. 306 c.p.c.
Non si applica al giudizio di cassazione; la rinuncia al ricorso non richiede l’accettazione della controparte per produrre effetti processuali.
art. 391, comma 2, c.p.c.
In caso di rinuncia al ricorso, le spese del giudizio di legittimità possono essere poste a carico del ricorrente rinunciante.
art. 372 c.p.c.
È stata ritenuta ammissibile la produzione della copia conforme della procura notarile in giudizio di legittimità.
art. 380-bis.1 c.p.c.
La rinuncia è stata depositata con memoria nel procedimento camerale previsto per il ricorso per cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La disposizione non si applica alla declaratoria di estinzione del giudizio, poiché ha natura sanzionatoria ed eccezionale e va interpretata restrittivamente.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la rinuncia al ricorso, se comunicata alla controparte prima dell’udienza, produce l’estinzione del processo senza necessità di accettazione della stessa.
- L’art. 306 c.p.c. non disciplina la rinuncia al ricorso per cassazione; per questo, la rinuncia non è un atto accettizio ma un atto unilaterale idoneo a chiudere il processo.
- La regolazione delle spese in caso di rinuncia può gravare sul ricorrente rinunciante, salvo diversa adesione o diversa disciplina applicabile.
- La disciplina del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 non opera quando il processo si estingue per rinuncia, non trattandosi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
- In sede di legittimità la procura notarile prodotta in copia autentica con attestazione di conformità può essere sufficiente a dimostrare la regolare rappresentanza processuale, senza necessità della firma autografa del legale rappresentante sull’esemplare depositato.
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