Sentenza del 07/03/2016 n. 40 - Comm. Trib. Prov. Asti
Accertamento Irap - Raddoppio dei termini indipendente dall'effettiva presentazione della denuncia - Note di costo - Disconoscimento
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava un accertamento IRAP con due profili principali: il raddoppio dei termini ordinari di accertamento, ritenuto applicabile quando dagli elementi acquisiti emerge l'obbligo di presentare una denuncia penale, anche se la denuncia non è stata effettivamente presentata; e il disconoscimento di costi documentati mediante note prive di data certa, relativi a pagamenti infruttiferi di interessi da effettuarsi a richiesta di terzi e compatibilmente con le disponibilità liquide della società. Tali operazioni sono state considerate non attendibili e sproporzionate rispetto al volume d'affari, ai costi sostenuti e ai redditi dichiarati, con la conseguenza che potevano essere state predisposte per ridurre il reddito imponibile e il versamento delle imposte.
La decisione
L'accertamento è stato ritenuto legittimo nei profili esaminati. Il raddoppio dei termini non dipende dalla concreta presentazione della denuncia penale, ma dalla sussistenza dei presupposti che avrebbero imposto all'ufficio o ad altro pubblico ufficiale di presentarla. Inoltre, i costi risultanti dalle note prive di data certa sono stati disconosciuti perché non adeguatamente provati e caratterizzati da condizioni anomale e da una sproporzione economica tale da farli ritenere finalizzati a ottenere un indebito vantaggio fiscale.
Norme richiamate
Norme sul raddoppio dei termini di accertamento in presenza di violazioni penalmente rilevanti
Il raddoppio dei termini opera quando gli elementi dell'accertamento fanno emergere l'obbligo di denuncia penale; non è necessaria la prova che la denuncia sia stata concretamente presentata.
Norme in materia di deducibilità e inerenza dei costi ai fini IRAP
La deduzione richiede che il costo sia effettivo, documentato, inerente e congruo. Documentazione priva di data certa e condizioni contrattuali anomale possono giustificare il disconoscimento del costo, soprattutto quando vi sia sproporzione rispetto ai dati economici dell'impresa.
Massime di principio
- Per valutare il raddoppio dei termini rileva la sussistenza astratta dell'obbligo di denuncia penale sulla base dei fatti accertati, non l'effettiva presentazione della denuncia.
- I costi dedotti fiscalmente devono essere supportati da documentazione certa, verificabile e coerente con l'operazione; note prive di data certa o accordi con condizioni indefinite indeboliscono la prova.
- La sproporzione tra costi, volume d'affari, redditi dichiarati e caratteristiche dell'attività può costituire un indice di operazioni non genuine o finalizzate a un risparmio fiscale indebito.
- In presenza di costi anomali, spetta al contribuente fornire una spiegazione economica concreta e documentata dell'operazione, non essendo sufficiente la mera contabilizzazione della spesa.
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