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Sentenza

Sentenza del 07/03/2016 n. 40 - Comm. Trib. Prov. Asti

Accertamento Irap - Raddoppio dei termini indipendente dall'effettiva presentazione della denuncia - Note di costo - Disconoscimento

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava un accertamento IRAP con due profili principali: il raddoppio dei termini ordinari di accertamento, ritenuto applicabile quando dagli elementi acquisiti emerge l'obbligo di presentare una denuncia penale, anche se la denuncia non è stata effettivamente presentata; e il disconoscimento di costi documentati mediante note prive di data certa, relativi a pagamenti infruttiferi di interessi da effettuarsi a richiesta di terzi e compatibilmente con le disponibilità liquide della società. Tali operazioni sono state considerate non attendibili e sproporzionate rispetto al volume d'affari, ai costi sostenuti e ai redditi dichiarati, con la conseguenza che potevano essere state predisposte per ridurre il reddito imponibile e il versamento delle imposte.

La decisione

L'accertamento è stato ritenuto legittimo nei profili esaminati. Il raddoppio dei termini non dipende dalla concreta presentazione della denuncia penale, ma dalla sussistenza dei presupposti che avrebbero imposto all'ufficio o ad altro pubblico ufficiale di presentarla. Inoltre, i costi risultanti dalle note prive di data certa sono stati disconosciuti perché non adeguatamente provati e caratterizzati da condizioni anomale e da una sproporzione economica tale da farli ritenere finalizzati a ottenere un indebito vantaggio fiscale.

Norme richiamate

  • Norme sul raddoppio dei termini di accertamento in presenza di violazioni penalmente rilevanti

    Il raddoppio dei termini opera quando gli elementi dell'accertamento fanno emergere l'obbligo di denuncia penale; non è necessaria la prova che la denuncia sia stata concretamente presentata.

  • Norme in materia di deducibilità e inerenza dei costi ai fini IRAP

    La deduzione richiede che il costo sia effettivo, documentato, inerente e congruo. Documentazione priva di data certa e condizioni contrattuali anomale possono giustificare il disconoscimento del costo, soprattutto quando vi sia sproporzione rispetto ai dati economici dell'impresa.

Massime di principio

  • Per valutare il raddoppio dei termini rileva la sussistenza astratta dell'obbligo di denuncia penale sulla base dei fatti accertati, non l'effettiva presentazione della denuncia.
  • I costi dedotti fiscalmente devono essere supportati da documentazione certa, verificabile e coerente con l'operazione; note prive di data certa o accordi con condizioni indefinite indeboliscono la prova.
  • La sproporzione tra costi, volume d'affari, redditi dichiarati e caratteristiche dell'attività può costituire un indice di operazioni non genuine o finalizzate a un risparmio fiscale indebito.
  • In presenza di costi anomali, spetta al contribuente fornire una spiegazione economica concreta e documentata dell'operazione, non essendo sufficiente la mera contabilizzazione della spesa.

Testo integrale

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