Cassazione Penale, Sentenza n. 03777/2026 del 29/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della condanna per frode alle compagnie assicuratrici (artt. 110 e 642 comma 2 c.p.). Il ricorrente denunciava: 1) errata applicazione dell'art. 124 c.p. e dell'art. 148 del D.Lgs. n. 209/2005 sostenendo che la missiva della compagnia del 12/12/2018 avrebbe attivato la procedura di cui al comma 2‑bis dell'art.148 (con sospensione dei termini e decorrenza del termine per la querela dallo spirare dei 30 giorni successivi alla comunicazione conclusiva), con conseguente tempestività della querela; 2) violazione dell'art. 191 c.p.p. e inutilizzabilità della relazione dell'investigatore privato del 24/01/2019; 3) omissione di assunzione di prova decisiva (escussione del teste Antonio Presti), contestandone la tardività e la non valutazione; 4) omissione di motivazione sulla mancata perizia medico-legale, nonostante l'esistenza di una perizia di parte che collegava i danni alla caduta del cancello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul punto relativo all'art. 148 D.Lgs. 209/2005, la Corte ha richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui, se è attivata la procedura di cui all'art. 148 (comma 2‑bis), il termine per proporre querela decorre dallo spirare dei 30 giorni dalla comunicazione della decisione di effettuare approfondimenti. Tuttavia la Corte territoriale aveva correttamente ritenuto che la lettera del 12/12/2018 non contenesse alcun riferimento alla necessità di approfondimenti, per cui l'art.148 non era applicabile; anche assumendo la sua applicabilità, la querela del 18/01/2019 sarebbe stata comunque tempestiva. Quanto ai restanti motivi, la Cassazione ha ritenuto che la Corte d'appello avesse fornito motivazione logica e congrua e che le doglianze mirassero in realtà a rimettere in discussione la valutazione di fatto e la credibilità delle prove, materia riservata al giudice del merito e non sindacabile in cassazione. La questione dell'inutilizzabilità della relazione dell'investigatore è superata dal fatto che lo stesso è stato sentito come testimone; la mancata escussione del teste Presti è stata considerata tardiva dalla difesa. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di €3.000,00 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Norma che disciplina la concorso di persone nel reato; citata per indicare la partecipazione comune al fatto delittuoso.
art. 642 comma 2 cod. pen.
Frode in danno di assicurazioni: è il reato per cui sono stati condannati gli imputati (richiesta di risarcimento per sinistro inesistente).
art. 124 cod. pen.
Termine per la proposizione della querela (termine trimestrale ordinario) che la giurisprudenza collega, se è attivata la procedura di cui all'art.148, alla decorrenza successiva allo spirare dei 30 giorni dalla comunicazione dell'impresa.
art. 148 D.Lgs. 7/9/2005 n. 209 (comma 2‑bis)
"[ai] fini di prevenzione e contrasto dei fenomeni fraudolenti, l’impresa di assicurazione […] qualora altri indicatori di frode […] siano emersi in sede di perizia da cui risulti documentata l’incongruenza del danno dichiarato dal richiedente, […] può decidere, entro i termini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo [ovvero, rispettivamente, sessanta giorni dalla richiesta di risarcimento in caso di danni a cose e novanta giorni in caso di danni a persone], di non fare offerta di risarcimento, motivando tale decisione con la necessità di condurre ulteriori approfondimenti in relazione al sinistro. La relativa comunicazione è trasmessa dall’impresa al danneggiato […]. Entro trenta giorni dalla comunicazione della predetta decisione, l’impresa deve comunicare al danneggiato le sue determinazioni conclusive in merito alla richiesta di risarcimento. All’esito degli approfondimenti condotti ai sensi del primo periodo, l’impresa può non formulare offerta di risarcimento, qualora, entro il termine di cui al terzo periodo [trenta giorni dalla comunicazione della decisione di condurre ulteriori approfondimenti], presenti querela, nelle ipotesi in cui è prevista, informandone contestualmente l’assicurato nella comunicazione concernente le determinazioni conclusive in merito alla richiesta di risarcimento di cui al medesimo terzo periodo; in tal caso i termini di cui ai commi 1 e 2 sono sospesi e il termine per la presentazione della querela, di cui all’articolo 124, primo comma, del codice penale, decorre dallo spirare del termine di trenta giorni entro il quale l'impresa comunica al danneggiato le sue determinazioni conclusive"
La norma disciplina una procedura amministrativa che, se effettivamente attivata e comunicata come decisione di "approfondimenti", sospende i termini e sposta la decorrenza del termine per la querela: il termine previsto dall'art.124 c.p. decorre dallo spirare dei 30 giorni successivi alla comunicazione conclusiva dell'impresa. Nel caso concreto la comunicazione della compagnia non conteneva caratteri tali da ritenere attivata la procedura.
art. 191 cod. proc. pen.
Norma sull'inutilizzabilità di atti di indagine non notificati o comunque acquisiti in violazione delle norme; il ricorrente ne ha invocato la violazione relativa alla relazione dell'investigatore privato, ma la Corte ha ritenuto la questione superata dato che l'investigatore è stato sentito come testimone.
art. 616 cod. proc. pen.
Consente alla Cassazione, quando dichiara inammissibile il ricorso, di condannare la parte privata al pagamento delle spese e, se sussistono profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, ad una somma alla Cassa delle ammende: applicata nel caso per condannare il ricorrente a €3.000,00.
Massime di principio
- Se una compagnia assicurativa ha comunicato espressamente la decisione di effettuare "approfondimenti" ai sensi dell'art.148 comma 2‑bis, la decorrenza del termine per la querela segue le regole speciali: il termine di cui all'art.124 c.p. decorre dallo spirare dei 30 giorni successivi alla comunicazione conclusiva dell'impresa; in assenza di una comunicazione che espliciti la decisione di approfondire, l'art.148 non si considera attivato.
- La Cassazione non entra nel merito della valutazione della credibilità delle prove e della comparazione tra risultanze probatorie: le censure che chiedono una diversa valutazione dei fatti o della persuasività delle prove sono nella maggior parte dei casi inammissibili.
- Le contestazioni sulla utilizzabilità di atti investigativi devono tenere conto dell'effettiva utilizzazione processuale: se l'investigatore è stato sentito come testimone, la doglianza sull'inutilizzabilità del suo rapporto può risultare priva di rilievo.
- Le prove che la difesa ritiene decisive devono essere proposte tempestivamente; la richiesta tardiva di escussione di testi può essere respinta come inammissibile e non decisiva, specie se il giudice di merito ha già valutato le versioni contrastanti e i luoghi.
- In caso di ricorso dichiarato inammissibile la parte privata può essere condannata alle spese e a una sanzione alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p., specie se vi sono profili di colpa nella determinazione del motivo di inammissibilità.
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