Cassazione Penale, Sentenza n. 19883/2023 del 10/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione proposto da Guidi Andrea avverso la sentenza che lo aveva dichiarato colpevole del reato di lesioni e condannato a multa e risarcimento. Il motivo unico dedotto censura la utilizzabilità delle dichiarazioni rese da Vichi Enrico (persona offesa e al contempo imputato in procedimento connesso), sostenendo la violazione dell'art. 64, comma 3 (mancata lettura degli avvisi previsti) e dell'art. 64, comma 3-bis c.p.p.: tali dichiarazioni, rese senza le garanzie previste per il "testimone assistito", sarebbero state decisive per la condanna di Guidi e, una volta escluse, non resterebbero altri elementi sufficienti a fondare la responsabilità penale oltre ogni ragionevole dubbio.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo: le dichiarazioni del Vichi, essendo rese senza gli avvertimenti e le garanzie previste per chi è imputato in reato connesso/collegato, risultano inutilizzabili alla luce dei principi consolidati dalla giurisprudenza di legittimità. Tuttavia, la Corte ha anche rilevato d'ufficio l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione successivamente maturata; pertanto ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali per estinzione del reato. Quanto agli effetti civili, ha disposto l'annullamento con rinvio al giudice civile competente per valore in grado d'appello ai sensi dell'art. 622 c.p.p., per un nuovo esame della domanda risarcitoria compatibilmente con l'esclusione delle dichiarazioni utilizzate in ambito penale.
Norme richiamate
art. 64 c.p.p.
La Corte ha ritenuto che l'art. 64, comma 3 (e 3-bis) impone specifici avvisi e garanzie quando la persona ascoltata è imputata in procedimento connesso o collegato; la mancata applicazione di tali garanzie rende inutilizzabili le dichiarazioni rese.
art. 129 c.p.p.
Consente alla Corte di rilevare d'ufficio cause di non punibilità (es. prescrizione) e imporne la declaratoria immediata, ma solo quando le circostanze che determinano il proscioglimento emergano dagli atti in modo evidente e non contestabile.
art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p.
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; il vizio dedotto è stato ritenuto ammissibile e fondato nella parte relativa alla utilizzabilità delle dichiarazioni.
art. 210, comma 6 c.p.p.
Stabilisce le modalità di assunzione della prova testimoniali per soggetti implicati in reati connessi; la Corte richiama l'obbligo di procedere con le forme previste per la testimonianza "assistita".
art. 197-bis c.p.p.
Regola la qualifica e le garanzie del "testimone assistito" (persona offesa che è anche imputata in altro procedimento); le dichiarazioni rese senza tali garanzie sono inutilizzabili.
art. 497, comma 2 c.p.p.
Richiamata in ragione della formula di impegno letta all'imputato nel contraddittorio di udienza; contestata la procedura complessiva di assunzione delle dichiarazioni.
art. 578, comma 1 c.p.p.
Imposta l'obbligo per la Corte di pronunciarsi anche sugli effetti civili della sentenza impugnata; perciò la Corte ha disposto l'annullamento con rinvio in materia civile.
art. 622 c.p.p.
Norma che individua il giudice civile competente in caso di rinvio degli effetti civili; la Corte ha disposto il rinvio al giudice civile competente per valore in grado d'appello.
Massime di principio
- Se una persona è imputata in un procedimento connesso o collegato, le sue dichiarazioni rese in altro processo possono essere assunte solo dopo averle fornito gli avvertimenti e le garanzie previsti dall'art. 64 c.p.p.; in mancanza, tali dichiarazioni sono inutilizzabili.
- Quando la condanna di un imputato si fonda in misura decisiva su dichiarazioni di un coimputato/parte offesa che non ha beneficiato delle garanzie previste, l'esclusione di tali deposizioni può determinare l'annullamento della sentenza penale.
- La Corte di cassazione può rilevare d'ufficio cause di non punibilità (art. 129 c.p.p.), ma la declaratoria d'ufficio è obbligatoria solo se la causa di estinzione (es. prescrizione) risulta dagli atti in modo evidente, senza necessità di accertamenti ulteriori.
- L'annullamento penale per vizi probatori non sempre comporta l'estinzione degli effetti civili: questi ultimi possono essere rimessi al giudice civile con rinvio affinché sia valutata la responsabilità e il risarcimento alla luce delle prove ammesse.
- Nel costruire la strategia difensiva, è cruciale censurare tempestivamente l'assenza delle garanzie previste per il testimone assistito; la mancata contestazione in primo grado può essere invece valorizzata in cassazione se emerge chiaramente dagli atti.
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