Cassazione Penale, Sentenza n. 389/2023 del 10/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale che confermava il decreto di sequestro probatorio relativo ad un'area ritenuta interessata da lavori edilizi abusivi. Deduce quattro motivi: 1) errore sulle particelle sottoposte a sequestro (inclusione della particella n.98 non interessata dai lavori né da precedente sequestro della polizia giudiziaria non convalidato) e errata quantificazione dell'area; carenza delle esigenze probatorie; 2) nullità per mancato accertamento della corrispondenza a ghiaia del materiale sversato da parte degli organi comunali; 3) indebita intromissione della Procura in questioni civilistiche (una causa di usucapione in corso), con contestazione illegittima della presunta detenzione illecita e divieto per la Procura di procedere per finalità probatorie a favore di una delle parti civili; 4) non configurabilità del reato perché l'intervento sul terreno sarebbe del tutto lecito.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il ricorso si sia concentrato esclusivamente sulla critica del decreto del P.M. trascurando la motivazione dell'ordinanza del Tribunale, cioè l'unico atto impugnato, violando il principio che i motivi di cassazione devono essere collegati alle ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e al versamento, in via equitativa e tenuto conto della pronuncia della Corte costituzionale n.186/2000, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 322 cod. proc. pen.
Richiamato nel capo introduttivo: indica la forma di impugnazione o l'interesse con cui è stato adito il tribunale nel ricorso contro il decreto di sequestro probatorio
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per l'automatica condanna alle spese processuali a carico del ricorrente quando il ricorso è dichiarato inammissibile
Sentenza Corte Costituzionale 13/06/2000 n.186
Richiamata per giustificare la misura equitativa del versamento alla Cassa delle Ammende: la Corte ha consentito la modulazione della sanzione pecuniaria valutando l'eventuale mancanza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Massime di principio
- In Cassazione i motivi devono essere diretti e correlati alle ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato: non è sufficiente criticare atti o decisioni anteriori (es. decreto del P.M.) se la decisione impugnata è l'ordinanza del Tribunale; l'assenza di tale correlazione può comportare l'inammissibilità.
- Nel ricorso contro un'ordinanza che conferma un sequestro probatorio è necessario contestare la motivazione del giudice che ha confermato il sequestro (e non solo gli atti del P.M.): analisi puntuale delle ragioni poste dal Tribunale è essenziale.
- I vizi relativi al sequestro probatorio (errata indicazione delle particelle, inesatta quantificazione dell'area, mancanza delle esigenze probatorie) devono essere provati e collegati alla decisione impugnata; eccezioni generiche o non riferite alle motivazioni del giudice non sono idonee a evitare l'inammissibilità.
- La Procura può intervenire quando sussistono elementi che fanno presumere la commissione di reati anche se è in corso una controversia civilistica (es. usucapione); la soluzione non esclude a priori il sequestro probatorio se sussistono concreti presupposti penalistici.
- Presentare ricorsi manifestamente inammissibili espone al pagamento delle spese processuali e, secondo i casi e la valutazione di eventuale colpa, a versamenti equitativi (es. somma alla Cassa delle Ammende); la valutazione della colpa può evitare misure sanzionatorie più gravi ma non l'addebito delle spese.
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