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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 49979/2023 del 15/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma della condanna per ricettazione: Fallica deduce violazione di legge e vizio di motivazione per non aver valutato o aver disatteso la testimonianza di Vendemmia Salvatore, che avrebbe dimostrato la buona fede dell'acquisto del motore e la legittimità dell'operato del rottama­tore; contesta inoltre la mancata valutazione di una qualificazione più favorevole ai sensi dell'art. 712 c.p. e la congruità del trattamento sanzionatorio. Carcatizzo deduce (1) nullità per mancata trasmissione delle conclusioni del Procuratore generale al suo difensore nominato prima del deposito (giudizio cartolare), (2) vizio di motivazione in tema di responsabilità per gli stessi rilievi di Fallica, e (3) intervenuta prescrizione a seguito del riconoscimento della circostanza attenuante della ricettazione di lieve entità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi e confermato la condanna per ricettazione. Per Fallica, la Corte ha ritenuto che la testimonianza evocata era stata considerata ma non risultava credibile o documentata; gli imputati avevano accettato il rischio della provenienza illecita del motore non richiedendo documenti, caratterizzando il dolo eventuale e escludendo una più favorevole qualificazione. Per Carcatizzo, il mancato invio telematico delle conclusioni del Procuratore generale è stato qualificato come privo di interesse concreto: le conclusioni del P.G. erano generiche e la difesa aveva già svolto ampie conclusioni scritte, per cui non sussisteva un pregiudizio attuale; il motivo di responsabilità è stato rigettato con le stesse argomentazioni valide per Fallica; infine la prescrizione è stata esclusa perché il termine decennale per il reato-base di ricettazione non era ancora decorso (fatto contestato il 7/1/2014). I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 712 cod. pen.

    La Corte ha escluso ogni più favorevole qualificazione ai sensi di tale norma, ritenendo che la condotta degli imputati fosse integrare la ricettazione con dolo eventuale e non rientrasse in una diversa fattispecie più favorevole

  • art. 23-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176)

    La mancata comunicazione telematica delle conclusioni del Procuratore generale nell'appello cartolare costituisce, in linea di principio, una nullità a regime intermedio; tuttavia la declaratoria richiede che la difesa abbia subito un concreto pregiudizio o sia stata posta nell'impossibilità di controbattere cognita causa. Nel caso di specie le conclusioni del P.G. erano generiche e la difesa aveva già sviluppato complete conclusioni scritte, per cui non è stato riconosciuto interesse alla deduzione della nullità

  • normativa sulla prescrizione del reato di ricettazione (termine applicato dalla Corte: decennale)

    La Corte ha ritenuto applicabile il termine decennale di prescrizione alla fattispecie-base della ricettazione contestata e ha concluso che il termine non era comunque decorso rispetto alla data del fatto (7/1/2014), quindi la sentenza non è stata investita da prescrizione

Massime di principio

  • La valutazione della credibilità delle testimonianze spetta al giudice e l'omessa fiducia in una versione deve essere motivata: la semplice esistenza di una testimonianza parallela non annulla la valutazione probatoria se questa appare non documentata o non verosimile
  • Acquistare beni senza richiedere documenti o verifiche sulla provenienza può integrare il dolo eventuale della ricettazione: la condotta di chi "accetta il rischio" della provenienza illecita è sanzionabile
  • Nel giudizio cartolare la mancata trasmissione telematica delle conclusioni del Procuratore generale è rilevante solo se la difesa dimostra un pregiudizio concreto o l'impossibilità di controbattere le argomentazioni del P.G.; una difesa già adempiuta per iscritto può escludere l'interesse alla declaratoria di nullità
  • Per la verifica della prescrizione occorre calcolare il termine applicabile alla fattispecie concreta (qui la ricettazione nella forma base con termine decennale) e confrontarlo con la data del fatto: il riconoscimento di attenuanti non sempre determina automaticamente la prescrizione prima della sentenza
  • La parte che deduce nullità processuali deve indicare un interesse concreto e un danno attuale derivante dall'atto nullo, non bastano lamentele astratte o puramente formali

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