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Ordinanza

Ordinanza n. 147/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

per l'esecuzione del decreto ingiuntivo n. 121/2007, emesso dal Tribunale di Locri – Sezione civile in data 25 ottobre 2007, munito di formula esecutiva in data 2 luglio 2008 e in tale forma notificato alla Comunità Montana “Aspromonte Orientale” San Luca in data 15 luglio 2008, divenuto esecutivo in data 30 maggio 2013, con il quale è stato ingiunto alla Comunità Montana “Aspromonte Orientale” San Luca il pagamento il pagamento in favore della parte ricorrente della somma di € 132.764,78, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo, nonché al pagamento delle spese e competenze legali della procedura, liquidati in complessivi € 1.408,00, di cui € 258,00 per spese, oltre IVA e CPA come per legge.

Giustizia amministrativa201600756

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio CalabriaOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata integrale esecuzione del decreto ingiuntivo n. 121/2007 del Tribunale di Locri, posto in esecuzione mediante sentenza di ottemperanza

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il giudizio riguarda l’esecuzione del decreto ingiuntivo con cui la Comunità Montana “Aspromonte Orientale” San Luca era stata condannata al pagamento di € 132.764,78, oltre interessi e spese legali. Con precedente sentenza il TAR aveva ordinato alla Struttura Unica di Liquidazione delle Comunità Montane Calabresi di dare integrale esecuzione al decreto, nominando il Prefetto di Reggio Calabria quale Commissario ad acta in caso di persistente inottemperanza. Il Prefetto aveva delegato l’incarico a un funzionario. A seguito dell’ulteriore proroga già concessa, il Commissario ad acta ha chiesto una nuova proroga, documentando l’attività liquidatoria svolta: le procedure di vendita del patrimonio immobiliare disponibile erano state avviate ma alcuni esperimenti d’asta erano rimasti deserti; erano previste nuove procedure competitive; la gestione liquidatoria doveva coordinarsi con più Commissari ad acta operanti in distinti giudizi di ottemperanza; non risultava possibile contrarre mutui o prestiti in assenza di entrate certe idonee a sostenere un piano di ammortamento. Il TAR ha inoltre considerato la proroga legislativa della procedura di liquidazione delle Comunità Montane soppresse sino al 31 dicembre 2026.

La decisione

Il TAR ha concesso la proroga richiesta e ha fissato al 31 dicembre 2026 il nuovo termine per il completamento dell’incarico del Commissario ad acta. Il Collegio ha ritenuto che la gestione liquidatoria fosse ancora attiva e che le attività di dismissione del patrimonio, rimaste in parte infruttuose, giustificassero la prosecuzione dell’incarico, anche in ragione del coordinamento con gli altri giudizi di ottemperanza e del criterio cronologico utilizzato nella liquidazione. Ha però precisato che il Commissario ad acta deve farsi parte attiva nel prosieguo dell’esecuzione, mantenendo costante interlocuzione con il Commissario straordinario della gestione liquidatoria e adottando tutti gli atti necessari al soddisfacimento del credito. In particolare, dovrà monitorare la stima e la vendita del patrimonio immobiliare, valutando anche uno schema transattivo per l’assegnazione diretta di beni al creditore ove questi acconsenta; verificare la liquidità disponibile e adottare immediatamente i mandati di pagamento in caso di fondi sufficienti; individuare eventuali soggetti debitori delle Comunità Montane ed emettere, se necessario, i relativi ordinativi di pagamento; valutare la contrazione di mutui qualora sopravvengano entrate certe tali da consentire un piano di ammortamento. È stato imposto il deposito di una relazione sull’attività svolta e sulla situazione economico-finanziaria entro il 30 giugno 2026. Eventuali ulteriori proroghe dovranno essere sottoposte al magistrato relatore, delegato dal Collegio.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice dell’ottemperanza di adottare le misure necessarie per l’esecuzione del giudicato e di nominare un Commissario ad acta in caso di persistente inadempimento dell’amministrazione.

  • art. 112 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, nel cui ambito è stata adottata la precedente sentenza posta in esecuzione.

  • art. 13 l.r. Calabria 23 dicembre 2022, n. 52

    «I termini per la procedura di liquidazione delle comunità montane soppresse ai sensi dell'articolo 2 della l.r. 25/2013 sono prorogati al 31 dicembre 2024. Il Commissario liquidatore in carica conserva le proprie funzioni fino a nuova nomina»

    Ha prorogato il termine della procedura liquidatoria e ha assicurato la permanenza in carica del Commissario liquidatore fino a nuova nomina.

  • art. 1 l.r. Calabria 18 marzo 2025, n. 15

    «Il Commissario unico presenta, con cadenza quadrimestrale, una relazione sull'attività svolta e sulle criticità riscontrate, all'articolazione amministrativa regionale competente in materia di liquidazione delle soppresse comunità montane che, unitamente all'articolazione amministrativa preposta al coordinamento degli enti sub-regionali, per quanto di rispettiva competenza, monitorano l'andamento delle attività di liquidazione»

    Ha prorogato al 31 dicembre 2026 la procedura liquidatoria e ha previsto obblighi periodici di relazione e monitoraggio sull’attività del Commissario unico.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, le attività sostitutive del giudice o del Commissario ad acta possono esulare dalle ordinarie procedure amministrative cui sarebbe tenuta l’amministrazione, quando ciò sia funzionale a rendere effettiva l’esecuzione del giudicato, anche per il pagamento di somme di denaro.
  • Quando l’ente obbligato è sottoposto a una gestione liquidatoria ancora formalmente e sostanzialmente attiva, la prosecuzione delle attività di liquidazione e la proroga legislativa del termine della procedura possono giustificare la proroga dell’incarico del Commissario ad acta, purché siano fissati termini e obblighi operativi puntuali.
  • Il Commissario ad acta nominato per l’esecuzione di una condanna pecuniaria deve svolgere un ruolo attivo nel reperimento delle risorse, verificando liquidità, sopravvenienze, crediti dell’ente, dismissione dei beni disponibili e, quando ne ricorrano i presupposti, ricorso a forme di finanziamento idonee a consentire l’adempimento.
  • Per assicurare l’effettività della tutela giurisdizionale, la proroga dell’incarico del Commissario ad acta può essere accompagnata dall’obbligo di depositare relazioni intermedie sull’attività svolta e sulla situazione economico-finanziaria dell’ente esecutato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

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