Sentenza del 13/06/2018 n. 15454 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Amministrazione ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR di Milano che aveva annullato tre avvisi di accertamento relativi al PREU per l'anno 2008. Gli apparecchi avevano trasmesso dati di gioco inferiori a quelli effettivamente realizzati, determinando l'evasione del cosiddetto maggior PREU. L'Ufficio ha sostenuto che, secondo il testo dell'art. 39-quater, comma 2, del D.L. n. 269 del 2003 vigente nel 2008, il concessionario fosse responsabile anche per il maggior PREU, nonché per interessi e sanzioni, in regime di solidarietà con l'autore dell'illecito.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Amministrazione, cassato la sentenza della CTR e deciso direttamente nel merito, rigettando il ricorso originario della contribuente. Ha stabilito che il PREU e il maggior PREU costituiscono un'unica imposta: il maggior PREU è semplicemente la quota evasa del tributo complessivamente dovuto. Per la disciplina applicabile all'anno 2008, il concessionario rispondeva in via principale se l'autore dell'illecito non era identificato e, anche quando l'autore era identificato, rispondeva in via solidale, purché non fosse già debitore principale. La Corte ha compensato integralmente le spese di tutti i gradi, in ragione della novità della questione.
Norme richiamate
D.L. n. 269 del 2003, art. 39, comma 13
agli apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 6, ... collegati in rete, si applica un prelievo erariale unico fissato nella misura del 13,5 per cento delle somme giocate
Il PREU grava sulla totalità delle somme giocate mediante gli apparecchi collegati in rete; la quota non dichiarata non costituisce un tributo autonomo, ma una parte del medesimo PREU evasa.
D.L. n. 269 del 2003, art. 39-quater, comma 2, nel testo vigente dal 1 gennaio 2007 al 4 agosto 2009
il maggior prelievo erariale unico accertato ... gli interessi e le sanzioni amministrative sono dovuti dai soggetti che hanno commesso l'illecito o, nel caso in cui non sia possibile la loro identificazione, dal concessionario di rete ...; sono responsabili in solido ... il soggetto che ha provveduto alla loro installazione, il possessore dei locali ... e il concessionario di rete
Per i fatti del 2008, il concessionario era responsabile in via principale se l'autore dell'illecito non era identificato e, se l'autore era identificato, era comunque obbligato in solido per il PREU evaso, gli interessi e le sanzioni, salvo che fosse già debitore principale.
L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 84
Ha introdotto la formulazione dell'art. 39-quater applicabile ratione temporis alla controversia relativa all'anno 2008.
D.L. n. 78 del 2009, art. 15, comma 8-quaterdecies, convertito in L. n. 102 del 2009
Ha modificato la disciplina della responsabilità, prevedendo, per il maggior PREU, la responsabilità principale dell'autore dell'illecito e la responsabilità solidale degli altri soggetti solo quando l'autore non sia identificabile. La modifica non è stata ritenuta retroattiva né interpretativa.
Art. 110, comma 6, TULPS
Individua gli apparecchi da intrattenimento cui si applica il regime del PREU e rispetto ai quali opera la disciplina della gestione telematica e dei relativi obblighi.
L. n. 388 del 2000, art. 38
Rileva nel delineare i requisiti e la posizione del concessionario di rete quale soggetto direttamente riferibile all'Amministrazione.
D.P.R. n. 640 del 1972, art. 14-bis, comma 4
Contribuisce a qualificare il ruolo del concessionario e i suoi obblighi di controllo sugli apparecchi muniti di nulla osta.
Art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale
È stato richiamato in relazione all'applicazione temporale delle modifiche normative; la Corte ha escluso che la novella del 2009 potesse applicarsi retroattivamente ai fatti del 2008.
Massime di principio
- Nel contenzioso tributario relativo ad apparecchi da gioco, il cosiddetto maggior PREU deve essere considerato la quota evasa dell'unico PREU dovuto, non un'imposta distinta.
- Per individuare i responsabili occorre applicare la versione della norma vigente al momento dei fatti: una modifica successiva non è retroattiva salvo un'espressa previsione o una qualificazione autentica non controversa.
- Per i fatti soggetti alla disciplina vigente nel 2008, il concessionario può essere responsabile in via principale se l'autore dell'illecito non è identificato e, se l'autore è identificato, può comunque rispondere in solido per imposta evasa, interessi e sanzioni.
- La responsabilità solidale del concessionario trova fondamento nella sua posizione di controllo giuridico e di referente dell'Amministrazione per gli apparecchi muniti di nulla osta; non è esclusa dal fatto che l'autore materiale dell'illecito sia stato individuato.
- La decisione su altri accertamenti o altre annualità non produce automaticamente giudicato esterno, se non riguarda il medesimo rapporto giuridico e il medesimo fatto unitario, anche quando la questione normativa sia identica.
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