Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18492/2023 del 03/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato l'istanza di riesame avverso l'applicazione della misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per il reato di furto pluriaggravato. Il ricorrente deduceva: nullità per mancata celebrazione del giudizio direttissimo nonostante l'arresto obbligatorio; errato diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. (perché la refurtiva sarebbe stata restituita); errata qualificazione del fatto come furto anziché truffa; difetto di motivazione circa l'attualità del pericolo di reiterazione.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto manifestamente infondata l'eccezione relativa alla mancata celebrazione del giudizio direttissimo, richiamando la giurisprudenza che esclude l'obbligatorietà per il pubblico ministero di procedere con il rito direttissimo anche in caso di arresto in flagranza. Ha altresì respinto le censure sull'attenuante dell'art. 62 n. 4 c.p., osservando che la restituzione della refurtiva non è stata spontanea ma è derivata dal recupero da parte delle forze dell'ordine, e quindi l'attenuante non opera. La Corte ha confermato la corretta qualificazione come furto aggravato (spossessamento tramite "invito domino"/mezzo fraudolento) e ritenuto adeguata la motivazione circa il pericolo di reiterazione, desunto dalla flagranza, dalle modalità del fatto e dai precedenti dell'indagato. Per effetto dell'inammissibilità è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 449 c.p.p. comma 1

    Non impone al pubblico ministero l'obbligo di procedere nelle forme del rito direttissimo in caso di arresto in flagranza; la scelta del rito ordinario è legittima se i termini sono rispettati.

  • art. 558 c.p.p. comma 4

    Conferma che non sussiste un obbligo di attivare il rito direttissimo da parte del pubblico ministero anche dopo le modifiche legislative richiamate.

  • Legge n. 125/2008

    Le modifiche intervenute non comportano, di per sé, l'obbligo per il pubblico ministero di adottare il rito direttissimo in caso di arresto in flagranza.

  • art. 62 n. 4 c.p.

    L'attenuante per restituzione della cosa sottratta non si applica se la restituzione non è spontanea ma deriva dall'intervento delle forze dell'ordine; in tali casi l'attenuante è esclusa.

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede le conseguenze in caso di inammissibilità del ricorso, fra cui la condanna alle spese processuali e l'eventuale ammenda (qui applicata con versamento di euro 3.000).

Massime di principio

  • L'arresto in flagranza non impone automaticamente al pubblico ministero l'apertura del rito direttissimo: la scelta del procedimento ordinario è valida se i termini processuali sono rispettati.
  • La circostanza della restituzione del bene sottratto non costituisce di per sé l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. quando la restituzione avviene grazie al recupero operato dalle forze dell'ordine e non su spontanea iniziativa dell'autore.
  • La distinzione tra furto e truffa dipende dalla modalità dello spossessamento: se il bene viene ottenuto mediante un "invito domino" o simulazione per impossessarsene direttamente, la fattispecie è configurabile come furto (anche aggravato dal mezzo fraudolento); la qualificazione richiede valutazione fattuale delle modalità del fatto.
  • Le esigenze cautelari (pericolo di reiterazione) possono essere logicamente dedotte dalla flagranza, dalle modalità del reato e dai precedenti dell'indagato; censure generiche che non confrontano direttamente la motivazione del giudice risultano in genere infondate.
  • Le doglianze meramente generiche o non supportate da elementi nuovi sono destinate a essere rigettate: nei riesami cautelari è necessaria una critica specifica e circostanziata della motivazione impugnata.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.