Cassazione Penale, Ordinanza n. 40437/2025 del 16/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato era stato condannato in appello, all'esito di sentenza resa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. con accoglimento del concordato tra le parti e in parziale riforma della decisione di primo grado, alla pena concordata per il reato di ricettazione. In sede di concordato erano state riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo vizio di motivazione, lamentando che la Corte territoriale avrebbe omesso di valutare la concedibilità delle attenuanti generiche nella loro massima estensione e di escludere la recidiva contestata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso con procedura de plano, ritenendo che l'impugnazione proponesse motivi non consentiti. Poiché la sentenza impugnata era stata resa all'esito di concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., il giudizio di legittimità era limitato ai motivi non oggetto di rinuncia. Le doglianze su attenuanti generiche e recidiva erano invece coperte dall'accordo, perché il nuovo trattamento sanzionatorio prevedeva proprio il giudizio di equivalenza tra generiche e recidiva. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
sentenza resa ... all'esito di concordato in appello
Nel concordato in appello l'accordo delle parti delimita i confini del sindacato di legittimità ai soli motivi non oggetto di rinuncia.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
dichiarato inammissibile, con procedura de plano ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis, ultima parte
Quando il ricorso è manifestamente inammissibile perché proposto per motivi non consentiti, può essere dichiarato de plano.
art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue ... la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché ... al versamento ... di una somma ... in favore della Cassa delle ammende
L'inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e, in assenza di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche alla somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 648 c.p.
in relazione al reato di cui all'art.648 cod. pen.
Reato oggetto di condanna in appello e del successivo ricorso per cassazione.
art. 192 c.p.p.
art. 186/2000 Corte cost.
Corte cost. sent. n. 186/2000
Richiamata per escludere che vi fosse assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel rito del concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., il ricorso per cassazione non può riproporre censure relative a motivi sui quali le parti abbiano rinunciato o che siano stati assorbiti dall'accordo sul trattamento sanzionatorio.
- L'accordo sul concordato limita il controllo di legittimità della Corte di cassazione ai soli profili non oggetto di rinuncia, rendendo inammissibili le doglianze che mirano a rimettere in discussione elementi del patto processuale, come il bilanciamento tra attenuanti generiche e recidiva.
- Quando il ricorso è inammissibile per motivi non consentiti, la Corte può provvedere de plano e applica le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., salvo che emerga assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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