Cassazione Penale, Sentenza n. 17335/2023 del 26/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso deduceva vizi di motivazione e travisamento della prova relativamente alla qualificazione del ruolo dell'Ugone come mandante dei reati (estorsione, lesioni e rapina), lamentando che la Corte d'appello avesse operato una mera sommatoria di indizi senza valutare la valenza qualitativa di ciascuno; contestava l'attribuzione di rilievo probatorio alla frase "tu devi lasciar stare la gente di Cavour"; denunciava omissioni nella valutazione degli interrogatori e delle dichiarazioni (art. 415-bis c.p.p.), contestava l'interpretazione dei tabulati telefonici, l'asserita congettura della 'vendetta' come movente, l'inesistenza di un collegamento probatorio tra Ugone e la successiva utilizzazione dell'assegno della vittima (acquisto dello scooter), richiamava l'art. 533 c.p.p. invocando l'assenza di indizi gravi, precisi e concordanti, prospettava l'insussistenza del concorso ex art. 110 c.p. o, in subordine, la configurabilità di un concorso anomalo, chiedeva il riconoscimento dell'attenuante della provocazione (art. 62 n.2 c.p.), la prevalenza delle attenuanti generiche e la riduzione della pena base.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile confermando la sentenza della Corte d'appello di Torino che aveva già confermato la condanna del ricorrente. La Suprema Corte ha ritenuto che la Corte territoriale avesse fornito una motivazione dettagliata e coerente: dall'insieme indiziario emergeva la partecipazione di Ugone alle lesioni e alla rapina (art. 110 c.p.), essendo provati numerosi contatti telefonici non giustificati, l'organizzazione dell'incontro (sopralluogo, scelta di un accompagnatore di aspetto minaccioso, uso di scheda acquistata il giorno stesso e intestata a soggetto irreperibile), l'occultamento/abbandono dell'auto e l'utilizzo successivo dei documenti della vittima per acquistare lo scooter quale elemento indiziario collegante. La richiesta dell'attenuante per provocazione è stata rigettata per manifesta sproporzione tra provocazione e reazione; la pena è stata ritenuta congrua e appena superiore al minimo edittale in base all'art. 133 c.p.; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende (ex art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 192, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamata nelle censure del ricorrente in relazione all'esame degli imputati; la Corte ha ritenuto che le dichiarazioni e gli interrogatori fossero stati correttamente valutati e che le omissioni denunciate non fossero sussistenti
art. 415-bis cod. proc. pen.
Usato per richiamare l'interrogatorio dell'indagato; la Corte ha considerato gli atti ex art. 415-bis e l'esame dibattimentale, ritenendo le spiegazioni fornite insufficienti a escludere il concorso
art. 110 cod. pen.
Applicato per affermare il concorso di persone nel reato: la Corte ha ritenuto che Ugone avesse concorso nella commissione delle lesioni e della rapina come mandante o concorrente, anche in relazione alla previsione e volontà del profitto
art. 533 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente in tema di gravità, precisione e concordanza degli indizi; la Corte ha invece ritenuto il compendio indiziario complessivamente idoneo a sostenere la condanna
art. 62, n. 2 cod. pen. (attenuante della provocazione)
Valutata e rigettata: la Corte ha ritenuto che la sproporzione e la gravità della reazione offendessero la riconducibilità dell'ira a una provocazione idonea a giustificare l'attenuante
art. 133 cod. pen.
Richiamato in relazione ai criteri di determinazione della pena; la Corte ha motivato la scelta della pena tenendo conto della gravità, efferatezza della condotta e del valore dei beni sottratti
art. 616 cod. proc. pen.
Applicato per la condanna alle spese processuali e per l'irrogazione di una somma a titolo di sanzione per aver proposto un ricorso ritenuto inammissibile
Massime di principio
- La valutazione degli indizi richiede un apprezzamento complessivo e sinergico: più indizi gravi, precisi e concordanti possono sostenere una condanna anche in assenza di prova diretta, purché il giudice motivi il nesso logico tra di essi
- La Corte di Cassazione non riesamina i fatti in modo libero: il ricorso per cassazione deve indicare errori di diritto o palesi insufficienze motivazionali specifiche; la mera richiesta di reinterpretare le emergenze probatorie non è sufficiente
- Per l'attribuzione del ruolo di mandante/concorrente è rilevante ogni elemento che dimostri progettualità e coordinamento (contatti telefonici non giustificati, modalità organizzative, uso di strumenti per celare i contatti, sopralluoghi, scelta di accompagnatori), oltre a elementi che colleghino l'utilizzo del profitto al mandante
- L'attenuante della provocazione non opera se la reazione è macroscopicamente sproporzionata rispetto all'offesa e se manca un nesso causale tra fatto ingiusto e stato d'ira
- Le contestazioni sulla quantificazione della pena e sul bilanciamento delle circostanze attenuanti rientrano in gran parte nella discrezionalità di merito e sono sindacabili in cassazione solo se affette da illogicità o palese arbitrarietà
- Anche l'assenza di contatti successivi tra mandante e esecutori non esclude il concorso se esistono elementi che dimostrano la pianificazione e la volontà di profitto o altri collegamenti indiziari
- Chi propone ricorso alla Cassazione deve formulare censure specifiche e confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata; censure generiche o rivolte a ottenere una diversa lettura degli elementi di fatto sono normalmente dichiarate inammissibili
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