Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 34575/2024 del 27/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia origina dall'impugnazione di un preavviso di fermo amministrativo relativo a un'autovettura, emesso nell'ambito della riscossione di somme iscritte a ruolo e collegate a diversi atti presupposti, tra cui un avviso di accertamento. In primo grado il ricorso era stato accolto sul presupposto che il veicolo fosse bene strumentale all'attività d'impresa della contribuente e quindi non assoggettabile a fermo. In appello la decisione era stata confermata, valorizzando la documentazione contabile attestante l'iscrizione del mezzo tra i beni ammortizzabili. In Cassazione l'Agenzia delle entrate ha proposto un motivo, deducendo ultrapetizione per avere la CTR affermato anche l'infondatezza della pretesa creditoria. La contribuente, a sua volta, ha impugnato il diniego dell'Amministrazione alla definizione agevolata della lite, sostenendo che il giudice avesse erroneamente escluso la pendenza di una controversia definibile, poiché il ricorso originario avrebbe investito anche l'avviso di accertamento presupposto e, comunque, il fermo sarebbe stato il primo atto conoscitivo della pretesa. La Suprema Corte ha esaminato prioritariamente il ricorso della contribuente e lo ha ritenuto inammissibile e comunque manifestamente infondato, perché il ricorso introduttivo non era stato trascritto in modo sufficiente e perché mancava la decisiva allegazione che l'atto presupposto non fosse mai stato notificato. Ha poi respinto il ricorso dell'Agenzia, escludendo l'ultrapetizione: l'inciso sulla pretesa creditoria era solo una formulazione impropria riferita agli effetti derivati dalla caducazione del preavviso di fermo.

La decisione

La Corte ha rigettato entrambi i ricorsi riuniti. Ha escluso, da un lato, che la lite potesse essere definita agevolmente ai sensi dell'art. 1, commi 186 ss., l. n. 197/2022, poiché risultava che il ricorso originario era stato circoscritto al preavviso di fermo e non era stata adeguatamente dimostrata l'impugnazione anche dell'avviso di accertamento presupposto, né la sua mancata notifica. Ha inoltre respinto, dall'altro lato, il motivo dell'Agenzia fondato sull'art. 112 c.p.c., ritenendo che la CTR non avesse deciso ultra petita, ma si fosse limitata a una formulazione impropria conseguente all'accoglimento dell'impugnazione del preavviso di fermo. Il dispositivo si è quindi concluso con il rigetto dei ricorsi e con la regolazione delle spese in ragione dell'esito complessivo della controversia, oltre agli ulteriori provvedimenti accessori ove dovuti.

Norme richiamate

  • art. 86 d.P.R. n. 602/1973

    il debitore, dopo il preavviso di fermo, può dimostrare che il bene mobile è strumentale all'attività di impresa o professionale, con conseguente illegittimità del fermo sul bene strumentale

  • art. 1, commi 186-202, l. n. 197/2022

    la definibilità agevolata spetta solo se la lite è pendente e riguarda atti con i quali l'Amministrazione abbia esercitato o per la prima volta comunicato la pretesa impositiva, anche in forma riscossiva

  • art. 112 c.p.c.

    il giudice non viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato quando, nel ragionamento decisorio, usa espressioni improprie ma non amplia il thema decidendum oltre le domande proposte

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    la dedotta ultrapetizione è denunciabile come nullità della sentenza

  • art. 19 d.lgs. n. 546/1992

    gli atti della riscossione possono essere impugnati anche per motivi inerenti al merito della pretesa quando costituiscono il primo atto con cui il contribuente ne abbia conoscenza

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973

    richiamato in via analogica dalla giurisprudenza di legittimità sulle controversie definibili quando la cartella sia il primo atto di comunicazione della pretesa

  • art. 7 l. n. 212/2000

    richiamato dal ricorso introduttivo come profilo di illegittimità per omessa allegazione degli atti presupposti

Massime di principio

  • Ai fini della definizione agevolata delle controversie tributarie, non basta che nel giudizio sia astrattamente coinvolto un atto della riscossione: occorre che l'atto impugnato sia quello che per primo comunica al contribuente la pretesa fiscale, oppure che sia impugnato anche l'atto impositivo presupposto nei termini rilevanti per la lite definibile.
  • Quando si contesta il diniego di definizione agevolata, il ricorrente deve trascrivere o comunque indicare con precisione il contenuto del ricorso originario, così da dimostrare che la controversia verteva effettivamente sugli atti richiesti dalla norma agevolativa.
  • Se il motivo di impugnazione non allega in modo decisivo la mancata notifica dell'atto impositivo presupposto, non può sostenersi che il successivo atto di riscossione fosse il primo atto di conoscenza della pretesa e quindi definibile.
  • In materia di fermo amministrativo, il contribuente può evitare l'adozione della misura provando che il veicolo è strumentale all'attività d'impresa o professionale; la documentazione contabile può costituire un principio di prova sufficiente se non specificamente contrastato.
  • L'ultrapetizione non sussiste se il giudice, nell'accogliere o rigettare la domanda, usa una formula impropria sugli effetti della decisione ma non attribuisce un bene della vita diverso da quello richiesto né decide su una domanda autonoma non proposta.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.