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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15440/2024 del 15/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale di Trieste che ha rigettato l'istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo riguardante la somma di euro 153.276,00, ritenuta profitto del delitto di frode informatica (art. 640-ter c.p.) consistente nell'utilizzo fraudolento dei dati personali e delle identità digitali di soggetti minorenni per farsi accreditare, quale fittizio fornitore di libri, rimborsi per vaucher (bonus cultura) da parte di CONSAP. I motivi di ricorso dedotti sono: (1) violazione dell'art. 8 c.p.p. per incompetenza territoriale del Tribunale di Trieste, atteso che la truffa sarebbe stata consumata a Nola, dove ha sede la ditta del Petrone; (2) violazione dell'art. 324 c.p.p. e del principio del ne bis in idem cautelare, perché sarebbe già intervenuto un precedente provvedimento di sequestro (rieame del 21/09/2023) e dunque non sarebbe ammesso un nuovo sequestro per gli stessi fatti.

La decisione

La Corte rigetta il ricorso. Sul punto della competenza territoriale, conferma che il delitto di frode informatica (art. 640-ter c.p.) si consuma nel luogo in cui l'autore consegue l'ingiusto profitto: nel caso concreto, essendo il profitto conseguito tramite accredito bancario, il luogo rilevante è collegato al luogo di apertura/gestione del conto ove la somma è stata incassata, e non la sola sede legale dell'impresa. Pertanto il Tribunale di Trieste è competente. Quanto al presunto ne bis in idem cautelare, la Corte ritiene che il nuovo decreto di sequestro del 05/10/2023 sia un autonomo titolo basato su atti di indagine nuovi (dichiarazioni di ulteriori persone offese rese il 31/08/2023) e su una modificazione del capo di incolpazione, per cui non vi è violazione del divieto di riproposizione della misura cautelare. Viene inoltre confermata la sussistenza del fumus commissi delicti e del periculum in mora. Il ricorrente è condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 640-ter cod. pen.

    La frode informatica è assimilata nella struttura alla truffa; si consuma nel luogo e nel momento in cui l'agente consegue l'ingiusto profitto. Nel caso di accreditamento bancario, il luogo del profitto è connesso al luogo di riscossione/contesto informatico del conto.

  • art. 8 cod. proc. pen.

    Riferito alla determinazione della competenza territoriale: la norma è stata interpretata nel senso che, per reati come la truffa e la frode informatica, rileva il luogo in cui si realizza l'effetto patrimoniale (il conseguimento dell'ingiusto profitto).

  • art. 324 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione al sequestro preventivo e al divieto del c.d. 'bis in idem' cautelare: la norma consente il sequestro come misura cautelare ma, come interpretato, un nuovo provvedimento cautelare per gli stessi fatti è ammissibile se fondato su elementi nuovi di indagine.

  • art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020 (convertito nella L. 176/2020) e successive modificazioni

    Norma procedurale utilizzata per trattare il procedimento con contraddittorio scritto; richiamata per la modalità di svolgimento del giudizio.

  • principio del ne bis in idem cautelare (giurisprudenza: Sez. 6, n. 6555 del 18/01/2023 Rv. 284267)

    Secondo la giurisprudenza citata, il potere di richiedere una misura cautelare per gli stessi fatti si esaurisce con la prima richiesta, salvo che la nuova richiesta si fondi su elementi nuovi riguardanti gravi indizi o esigenze cautelari; nel caso concreto la Corte ha ritenuto presenti atti di indagine nuovi giustificanti il nuovo sequestro.

Massime di principio

  • Per reati di truffa e frode informatica (art. 640-ter c.p.) la competenza territoriale si determina spesso nel luogo in cui è stato conseguito l'ingiusto profitto: quando il profitto è un accredito bancario, rileva il luogo collegato al conto (luogo di riscossione/effetto), non solo la sede legale dell'impresa.
  • La frode informatica è sostanzialmente equiparata alla truffa nella struttura e negli effetti; occorre valutare dove si realizza l'effetto patrimoniale per stabilire il luogo di consumazione.
  • Il divieto del 'bis in idem' in fase cautelare non impedisce sempre una successiva misura cautelare sugli stessi fatti: è ammissibile una nuova misura se fondata su elementi di indagine nuovi e rilevanti (nuove dichiarazioni, modifica del capo d'imputazione, ecc.).
  • Per l'applicazione di un sequestro preventivo è necessario dimostrare sia il fumus commissi delicti sia il periculum in mora; la Corte valuta la sussistenza alla luce delle modalità di acquisizione del profitto e del rischio di dissipazione.
  • Quando si valuta la competenza territoriale in reati a base informatica, è essenziale individuare gli elementi 'effettuali' (luogo di incasso, di gestione del conto, server o sistema informatico manipolato) piuttosto che limitarsi alla sede legale dell'agente.

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